(( Art. 20 - ter 
 
        Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali 
 
  1.  In  relazione  alle  categorie  di  persone  da  vaccinare  nel
proseguimento della campagna vaccinale,  sono  considerati  categoria
prioritaria i malati oncologici nella fase dei controlli  programmati
cosiddetti «di follow up»". 
  2. In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica
da COVID-19, al fine di tutelare la salute pubblica e  rafforzare  la
tempestivita'  di  risposta  del  Servizio  sanitario  nazionale,  le
infermiere volontarie della Croce Rossa italiana,  in  aggiunta  alle
mansioni relative alla preparazione, all'esecuzione  e  al  controllo
della terapia enterale, parenterale e topica che svolgono in presenza
del medico, di cui al decreto del Ministro della  salute  9  novembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13  gennaio  2011,
sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro
il SARS-CoV-2. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Ministro della salute 9 novembre  2010
          recante «Disciplina del corso di  studio  delle  infermiere
          volontarie della Croce Rossa Italiana» e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 2011,
          n. 9.