(( Art. 20 - ter Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali 1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici nella fase dei controlli programmati cosiddetti «di follow up»". 2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestivita' di risposta del Servizio sanitario nazionale, le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, all'esecuzione e al controllo della terapia enterale, parenterale e topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi - Il decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010 recante «Disciplina del corso di studio delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 gennaio 2011, n. 9.