Art. 21 (( Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 )) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. 2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro. A tal fine e' conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva della somma di 51,6 milioni di euro e' riportata nella seguente tabella. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. Parte di provvedimento in formato grafico (( 2-bis. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture alberghiere di cui all'articolo l, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2, nei limiti delle risorse di cui al comma 2. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale). - 1. Omissis" 2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneita', con effetti fino al 31 dicembre 2020. 3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attivita' di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonche' il supporto per le attivita' logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020. Omissis.ยป