Art. 21 
 
         (( Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 )) 
 
  1. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per quattro mesi  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. 
  2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata, per  l'anno  2021,
l'ulteriore  spesa  di  51,6  milioni  di  euro.  A   tal   fine   e'
conseguentemente  incrementato,  per  l'anno  2021,  il  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro.
Al finanziamento di  cui  al  presente  articolo  accedono  tutte  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al  fabbisogno  sanitario
indistinto  corrente  rilevate  per  l'anno  2020.  La   ripartizione
complessiva della somma di 51,6 milioni di euro  e'  riportata  nella
seguente tabella. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a
51,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 42. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  (( 2-bis. Nel medesimo periodo di cui  al  comma  1,  le  strutture
alberghiere di cui all'articolo l,  comma  2,  del  decreto-legge  19
maggio 2020 n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri  per
la vaccinazione contro il SARS-CoV-2, nei limiti delle risorse di cui
al comma 2. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 3, del
          citato decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure  urgenti
          in materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito con  modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza
          territoriale). - 1. Omissis" 
              2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1,  occorra
          disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad
          improrogabili    esigenze    connesse     alla     gestione
          dell'isolamento delle  persone  contagiate  da  SARS-CoV-2,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo  6,  comma  7,
          del decreto legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni
          e le  province  autonome  possono  stipulare  contratti  di
          locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili
          aventi analoghe caratteristiche di idoneita',  con  effetti
          fino al 31 dicembre 2020. 
              3.  Le  aziende   sanitarie,   tramite   i   distretti,
          provvedono  ad  implementare  le  attivita'  di  assistenza
          domiciliare integrata o  equivalenti,  per  i  pazienti  in
          isolamento anche ospitati presso le  strutture  individuate
          ai  sensi  del  comma  2,  garantendo   adeguato   supporto
          sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei  pazienti,
          nonche'  il  supporto  per  le  attivita'   logistiche   di
          ristorazione e di erogazione dei  servizi  essenziali,  con
          effetti fino al 31 dicembre 2020. 
              Omissis.ยป