Art. 22 
 
Proroga della ferma dei medici e degli infermieri  militari  e  degli
  incarichi dei funzionari tecnici  per  la  biologia  del  Ministero
  della difesa 
 
  1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari  di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
prorogata, con il consenso degli interessati,  sino  al  31  dicembre
2021. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma  1,  pari  a  euro
11.978.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  3. Gli incarichi individuali  a  tempo  determinato  conferiti  dal
Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, alle quindici unita' di personale di livello  non
dirigenziale appartenente all'Area  terza,  posizione  economica  F1,
profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la
chimica e la fisica, sono prorogati di dodici mesi. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3,  pari  a  euro
231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede
per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e per l'anno 2022  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  7  del
          citato  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18  (Misure   di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27: 
                «Art.  7  (Arruolamento  temporaneo   di   medici   e
          infermieri  militari).  -  1.  Al  fine  di  contrastare  e
          contenere   il   diffondersi   del   virus   COVID-19,   e'
          autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a
          domanda, di militari  dell'Esercito  italiano  in  servizio
          temporaneo, con una ferma eccezionale della  durata  di  un
          anno (43), nelle misure di seguito stabilite  per  ciascuna
          categoria di personale: 
                  a)  n.  120  ufficiali  medici,  con  il  grado  di
          tenente; 
                  b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di
          maresciallo. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni dalla Legge 17 luglio  2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Articolo 19  (Funzionamento  e  potenziamento  della
          Sanita'  militare).  -  1.  Per   le   finalita'   di   cui
          all'articolo 7, del decreto legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia  di
          modalita', di requisiti,  di  procedure  e  di  trattamento
          giuridico ed economico,  per  l'anno  2020  e'  autorizzato
          l'arruolamento eccezionale, a domanda, di  personale  della
          Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma  dei
          carabinieri  in  servizio   temporaneo,   con   una   ferma
          eccezionale della  durata  di  un  anno,  nelle  misure  di
          seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata: 
                  a) 70 ufficiali medici con il grado  di  tenente  o
          grado corrispondente, di cui 30 della Marina  militare,  30
          dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri; 
                  b) 100 sottufficiali infermieri  con  il  grado  di
          maresciallo,  di  cui  50  della  Marina  militare   e   50
          dell'Aeronautica militare. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
          17 marzo 2020 n. 18, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile  2020,  n.27(Misure  di  potenziamento  del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19): 
                «Articolo 8 (Assunzione urgente di funzionari tecnici
          per la biologia la chimica e la fisica presso le  strutture
          sanitarie militari).  - 1.  Al  fine  di  far  fronte  alle
          esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
          del  COVID  19,  di  garantire  i  livelli  essenziali   di
          assistenza e di sostenere e  supportare  sinergicamente  le
          altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario
          nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a
          carico  del  Dipartimento   scientifico   del   Policlinico
          militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche
          e  dalla  connessa  necessita'  di  sviluppo  di  test  per
          patogeni  rari,  il  Ministero  della  difesa,   verificata
          l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in  servizio,
          puo' conferire incarichi individuali a  tempo  determinato,
          previo avviso pubblico,  fino  a  un  massimo  di  quindici
          unita'   di   personale   di   livello   non   dirigenziale
          appartenente  all'Area  terza,  posizione   economica   F1,
          profilo  professionale  di  funzionario  tecnico   per   la
          biologia la chimica e la fisica. 
              2. Gli incarichi di cui  al  comma  1,  sono  conferiti
          previa selezione per titoli e colloquio mediante  procedure
          comparative e hanno  la  durata  di  un  anno  e  non  sono
          rinnovabili. 
              3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi
          1 e 2 costituiscono titoli  preferenziali  nelle  procedure
          concorsuali per  l'assunzione  di  personale  nei  medesimi
          profili professionali presso il Ministero della difesa. 
              4. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa di euro 230.980 per l'anno 2020  e  di
          euro 346.470  per  l'anno  2021  e  ai  relativi  oneri  si
          provvede: 
                a) per l'anno 2020: 
                  1) quanto a euro 115.490,  mediante  corrispondente
          riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze
          dei  capitoli  relativi  alle  tre  Forze  armate,  di  cui
          all'art. 613 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
                  2) quanto a euro 115.490,  mediante  corrispondente
          riduzione del fondo per  la  riallocazione  delle  funzioni
          connesse al programma di  razionalizzazione,  accorpamento,
          riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale,
          per  le  esigenze  di   funzionamento,   ammodernamento   e
          manutenzione  e  supporto  dei  mezzi,  dei  sistemi,   dei
          materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate,
          inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio
          dei principali settori di spesa del Ministero della difesa,
          con  la  finalita'  di  assicurare   il   mantenimento   in
          efficienza dello  strumento  militare  e  di  sostenere  le
          capacita' operative, di cui  all'articolo  619  del  citato
          codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
                b) per l'anno 2021, quanto a  euro  346.470  mediante
          corrispondente riduzione del  fondo  per  la  riallocazione
          delle funzioni connesse al programma di  razionalizzazione,
          accorpamento, riduzione  e  ammodernamento  del  patrimonio
          infrastrutturale,  per  le   esigenze   di   funzionamento,
          ammodernamento e manutenzione e  supporto  dei  mezzi,  dei
          sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione  alle
          Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri,  nonche'  per
          il  riequilibrio  dei  principali  settori  di  spesa   del
          Ministero della difesa, con la finalita' di  assicurare  il
          mantenimento in efficienza dello strumento  militare  e  di
          sostenere le capacita' operative, di cui  all'articolo  619
          del citato codice di cui al decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66.»