(( Art. 22 - bis 
 
Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini  relativi
  ad adempimenti a  carico  del  libero  professionista  in  caso  di
  malattia o di infortuni 
 
  1. Al fine di tutelare il diritto  al  lavoro  e  la  salute  quale
diritti fondamentali dell'individuo,  ai  sensi  di  quanto  disposto
rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione,  in  deroga
alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, la mancata  trasmissione  di  atti,
documenti e istanze, nonche' i mancati  pagamenti  entro  il  termine
previsto,  che  comportino  mancato  adempimento  verso  la  pubblica
amministrazione   da   parte   del   professionista   abilitato   per
sopravvenuta  impossibilita'  dello  stesso   per   motivi   connessi
all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facolta'  e
non costituisce comunque inadempimento  connesso  alla  scadenza  dei
termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma non
produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente. 
  2. Nel caso di impossibilita' sopravvenuta di cui al  comma  l,  il
termine e' sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale  o
dal giorno di inizio  della  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con
sorveglianza attiva o dal  giorno  di  inizio  della  quarantena  con
sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti  dalla  data  di
dimissione  dalla  struttura  sanitaria  o   di   conclusione   della
permanenza domiciliare fiduciaria  o  della  quarantena,  certificata
secondo la normativa vigente. 
  3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli
adempimenti a  carico  del  cliente  eseguiti  da  parte  del  libero
professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un
mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero
o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante
la decorrenza, rilasciato dalla  struttura  sanitaria  o  dal  medico
curante, deve essere consegnato o inviato, tramite  raccomandata  con
avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso
i  competenti  uffici  della  pubblica   amministrazione,   ai   fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 
  4. Gli adempimenti sospesi  in  attuazione  del  presente  articolo
devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi  a  quello  di
scadenza del termine del periodo  di  sospensione,  con  facolta'  di
allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2. 
  5. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  9,1  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede: 
    a) quanto a  9,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto; 
    b) quanto a  9,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori  spese  derivanti  dai
commi da 1 a 4. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  degli  articoli  4  e  32  della
          Costituzione: 
                «Articolo 4 
              La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il  diritto
          al lavoro e promuove le condizioni  che  rendano  effettivo
          questo diritto. 
              Ogni cittadino ha il dovere  di  svolgere,  secondo  le
          proprie possibilita' e la propria  scelta,  un'attivita'  o
          una  funzione  che  concorra  al  progresso   materiale   o
          spirituale della societa'.» 
                «Articolo 32 
              La  Repubblica  tutela  la  salute  come   fondamentale
          diritto dell'individuo e interesse della  collettivita',  e
          garantisce cure gratuite agli indigenti. 
              Nessuno  puo'  essere  obbligato   a   un   determinato
          trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  La
          legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti  dal
          rispetto della persona umana.» 
              -  Il  testo  del  comma   5   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 6-quinquies. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.