(( Art. 22 - bis Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortuni 1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonche' i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilita' dello stesso per motivi connessi all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facolta' e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente. 2. Nel caso di impossibilita' sopravvenuta di cui al comma l, il termine e' sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente. 3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facolta' di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2. 5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede: a) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto; b) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dai commi da 1 a 4. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo degli articoli 4 e 32 della Costituzione: «Articolo 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, un'attivita' o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa'.» «Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.» - Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 6-quinquies. - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1-ter.