Art. 10 
 
Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici ((e
          per la durata dei corsi di formazione iniziale)) 
 
  1. Al fine di ridurre i tempi di  reclutamento  del  personale,  le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  ((del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272,)) e della legge 19 giugno  2019,  n.  56,  le
seguenti  modalita'  semplificate   di   svolgimento   delle   prove,
assicurandone comunque il profilo comparativo: 
  a) nei concorsi per il reclutamento di personale non  dirigenziale,
l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale; 
  b)   l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e   digitali    e,
facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 
  ((c) per i profili qualificati dalle amministrazioni,  in  sede  di
bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase  di  valutazione
dei titoli legalmente  riconosciuti  e  strettamente  correlati  alla
natura e  alle  caratteristiche  delle  posizioni  bandite,  ai  fini
dell'ammissione a successive fasi concorsuali; 
  c-bis) conformemente  a  quanto  disposto  dall'art.  3,  comma  6,
lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli  e
l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli  di  servizio,
possono  concorrere,  in  misura  non  superiore  a  un  terzo,  alla
formazione del punteggio finale. 
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, ai fini della  partecipazione  alle
procedure  concorsuali  per  il  reclutamento  di   personale   delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di  laurea  magistrale
in  scienze  delle  religioni  (LM64),  secondo  la   classificazione
definita ai sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, dispiega i medesimi effetti del possesso del  titolo  di  laurea
magistrale in scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche  (LM78)
e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).)) 
  2.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  nel  limite  delle
pertinenti  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,   possono
prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di  sedi
decentrate con le modalita' previste  dall'art.  247,  comma  2,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove  necessario,  ((e  in  ogni
caso fino al  permanere  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e  successive  proroghe,))
la  non  contestualita',  assicurando  comunque  la   trasparenza   e
l'omogeneita' delle prove  somministrate  in  modo  da  garantire  il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
  3. Fino al  permanere  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio  dei  ministri  il  31  gennaio  2020,  per  le   procedure
concorsuali i cui bandi sono  pubblicati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto le amministrazioni  di  cui  al  comma  1
prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attivita',  l'utilizzo
degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b),
nonche' le eventuali misure di cui  al  comma  2,  nel  limite  delle
pertinenti risorse disponibili a legislazione  vigente.  Le  medesime
amministrazioni, qualora  non  sia  stata  svolta  alcuna  attivita',
possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui  al  comma
1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicita' adottate  per  il  bando  e  riaprendo,
((per  un  periodo  massimo  di  trenta  giorni,))   i   termini   di
partecipazione, nonche', per le procedure relative al reclutamento di
personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova  scritta
e di una eventuale prova orale. Per le procedure  concorsuali  i  cui
bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in  vigore
del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le
amministrazioni  di  cui  al  comma  1  possono  altresi'   prevedere
l'espletamento di una sola prova scritta e  di  una  eventuale  prova
orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a). 
  4. Al reclutamento  del  personale  a  tempo  determinato  previsto
dall'art. 1, comma  179,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi  dell'art.
4, comma 3 quinquies, del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
anche avvalendosi dell'Associazione Formez  PA.  Il  reclutamento  e'
effettuato  mediante  procedura  concorsuale  semplificata  anche  in
deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando
comunque il profilo comparativo. La procedura  prevede  una  fase  di
valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai  fini
dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre  alla
formazione del punteggio finale, e una sola  prova  scritta  mediante
quesiti a risposta multipla, con esclusione  della  prova  orale.  Il
Dipartimento ((della funzione pubblica)) puo' avvalersi delle  misure
previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34,  comma  6,  e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'art. 1, comma
181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato. 
  5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto,  per  le  procedure
concorsuali in corso di svolgimento o i  cui  bandi  sono  pubblicati
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   volte
all'assunzione di  personale  con  qualifica  non  dirigenziale,  che
prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si  applicano
le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando,  dandone
tempestiva comunicazione ai  partecipanti  nelle  medesime  forme  di
pubblicita'  adottate  per  il  bando  stesso,  senza  necessita'  di
riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo
comparativo e la parita' tra i partecipanti. Resta ferma  l'attivita'
gia'  espletata,  i  cui  esiti  concorrono  alla  formazione   della
graduatoria finale di merito. 
  6.  Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi   possono   essere
suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione  di  un  numero  di
componenti pari  a  quello  delle  commissioni  originarie  e  di  un
segretario aggiunto. Per ciascuna  sottocommissione  e'  nominato  un
presidente.  ((La  commissione  definisce  in  una  seduta   plenaria
preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti
per  tutte  le  sottocommissioni.  Tali  procedure   e   criteri   di
valutazione sono pubblicati nel  sito  internet  dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.))  All'attuazione
del presente comma le amministrazioni  provvedono  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione  del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni  (RIPAM)
prevista dall'art. 35, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
  8. Le disposizioni dei  precedenti  commi  non  si  applicano  alle
procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico
di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165((,
fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis)). 
  9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento  delle  procedure
selettive  in  presenza  dei   concorsi   banditi   dalle   pubbliche
amministrazioni ((e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'art.  19,
comma 2, del testo unico in  materia  di  societa'  a  partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,)) nel
rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. 
  10.  All'art.  259  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,  del  Corpo  nazionale  dei
vigili    del    fuoco,    dell'amministrazione    penitenziaria    e
dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunita'»; 
    b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria  e
dell'esecuzione penale minorile ed esterna». 
  ((10-bis. In deroga a quanto previsto dall'art.  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e  il  111°
corso  di  formazione  iniziale  per  l'accesso  alla  qualifica   di
commissario della Polizia di Stato hanno durata  pari  a  quattordici
mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti  corsi  e
sono dichiarati idonei al servizio di  polizia  sono  confermati  nel
ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi
svolgono,  nell'ufficio  o  reparto  di  assegnazione,  il  tirocinio
operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalita'  previste
in applicazione del decreto di cui al comma 6 del citato art.  4  del
decreto legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la  qualifica  di
commissario capo previa  valutazione  positiva  ai  sensi  del  terzo
periodo del comma 4 del medesimo art. 4.)) 
  11. All'art. 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di entrata  in
vigore della presente legge  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del  30
aprile 2021 ». 
  ((11-bis. All'art. 1-bis, comma 2, del  decreto-legge  31  dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al quinto periodo, le parole da: «con equiparazione»  fino  a:
«F1,» sono soppresse e  la  parola:  «219.436»  e'  sostituita  dalla
seguente: «438.872»; 
    b)  al  sesto  periodo,  le   parole:   «nel   medesimo   profilo
professionale, di cui  al  secondo  periodo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di 10 unita' dell'Area III, posizione  economica  F1,  ivi
incluse le 5 unita' con particolare specializzazione professionale di
cui al secondo periodo». 
  11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento  del  personale,
le  autorita'  amministrative  indipendenti,  inclusi  gli  enti  che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 2  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono  prevedere,  secondo
la specificita' del proprio ordinamento,  modalita'  semplificate  di
svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero a  talune  delle
modalita' indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo  di
assicurare il profilo comparativo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione)  (Art.
          1 del decreto legislativo n. 29 del 1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo  n.  80  del  1998).  -
          (Omissis). 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  agosto
          1994,  n.  185,  S.O.,  reca:  «Regolamento  recante  norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   24
          settembre 2004, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 novembre 2004, n. 267, reca: «Regolamento di  disciplina
          in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
          dell'art. 28, comma 5, del decreto  legislativo.  30  marzo
          2001, n. 165». 
              - La legge 19 giugno  2019,  n.  56,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  22  giugno   2019,   n.   145,   reca:
          «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
          amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, della legge
          19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza  delle
          azioni delle pubbliche  amministrazioni  e  la  prevenzione
          dell'assenteismo), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  22
          giugno 2019, n. 145. 
                «Art. 3. (Misure per accelerare le assunzioni  mirate
          e    il    ricambio    generazionale     nella     pubblica
          amministrazione): 
                (Omissis). 
                6.  Per  le  finalita'  del  comma  4,   nelle   more
          dell'entrata in vigore del decreto  previsto  dall'art.  1,
          comma  300,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e
          predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e  b)  del
          presente  comma,  le  procedure  concorsuali  di  cui  alla
          lettera  b)  del  medesimo  comma   4   sono   svolte   dal
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, con modalita'  semplificate,  anche
          in deroga alla disciplina prevista dal regolamento  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
          n. 487, per quanto concerne, in particolare: 
                  a) la nomina e la  composizione  della  commissione
          d'esame, prevedendo  la  costituzione  di  sottocommissioni
          anche per le prove scritte  e  stabilendo  che  a  ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a duecentocinquanta; 
                  b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
          prove di esame, prevedendo: 
                    1) la facolta' di far precedere le prove di esame
          da  una  prova  preselettiva,   qualora   le   domande   di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  due
          volte il numero dei posti banditi; 
                    2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla,  gestite  con  l'ausilio  di  enti   o   istituti
          specializzati pubblici e  privati  e  con  possibilita'  di
          predisposizione dei quesiti da parte degli stessi; 
                    3) forme semplificate di svolgimento delle  prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande con risposta a scelta multipla; 
                    4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
          pratiche in aggiunta a quelle  scritte  o  in  sostituzione
          delle medesime; 
                    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
          1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
                    6)  la  valutazione  dei  titoli  solo  dopo   lo
          svolgimento delle prove orali nei casi  di  assunzione  per
          determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 
                    7) l'attribuzione, singolarmente o per  categoria
          di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal  bando,  con
          la previsione che il totale dei  punteggi  per  titoli  non
          puo' essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
          attribuibile.». 
              - Il decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  novembre  2004,  n.
          266,  reca:  «Modifiche  al   regolamento   recante   norme
          concernenti l'autonomia didattica degli  atenei,  approvato
          con  D.M.  3   novembre   1999,   n.   509   del   Ministro
          dell'universita'   e   della    ricerca    scientifica    e
          tecnologica». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  247,  comma  2,  del
          decreto legge 19 maggio  2020  n.  34  (Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19.): 
                «Art.  247.   (Semplificazione   e   svolgimento   in
          modalita'   decentrata   e   telematica   delle   procedure
          concorsuali della Commissione RIPAM). - (Omissis). 
                2. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi  di
          svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base  della
          provenienza geografica dei  candidati,  utilizzando  idonei
          locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi
          universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata,
          anche   avvalendosi   del   coordinamento   dei    prefetti
          territorialmente competenti. L'individuazione da parte  del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica   delle   strutture
          disponibili di cui al presente comma avviene tenendo  conto
          delle esigenze di economicita' delle procedure  concorsuali
          e nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente delle amministrazioni destinatarie  delle  predette
          procedure concorsuali a carico delle quali sono  posti  gli
          oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  179,  della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «179. A decorrere dal 1° gennaio  2021,  al  fine  di
          garantire la definizione e  l'attuazione  degli  interventi
          previsti dalla politica di coesione dell'Unione  europea  e
          nazionale  per  i  cicli  di  programmazione  2014-2020   e
          2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla
          disciplina   vigente   e   con   oneri   a   carico   delle
          disponibilita' del  Programma  operativo  complementare  al
          Programma  operativo  nazionale  Governance   e   capacita'
          istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE
          n. 46/2016 del 10 agosto 2016,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul  piano
          finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del  28
          luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
          2 settembre 2020, in applicazione dell'art. 242, commi 2  e
          5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito
          di  tali  interventi,  rivestono  ruoli  di   coordinamento
          nazionale  e  le  autorita'  di  gestione,  gli   organismi
          intermedi o i soggetti beneficiari delle  regioni  Abruzzo,
          Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e
          Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro  a  tempo
          determinato di durata corrispondente ai programmi operativi
          complementari e comunque non superiore  a  trentasei  mesi,
          personale non  dirigenziale  in  possesso  delle  correlate
          professionalita', nel limite massimo  di  2.800  unita'  ed
          entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per  il
          triennio 2021-2023.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4,  comma  3-quinquies,
          del decreto legge 31  agosto  2013,  n.  101  (Disposizioni
          urgenti   per   il   perseguimento    di    obiettivi    di
          razionalizzazione    nelle    pubbliche    amministrazioni)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013
          n. 125: 
                «Art. 4. (Disposizioni urgenti in tema di  immissione
          in servizio di idonei e vincitori di concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis). 
                3-quinquies. A decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi
          pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
          trasparenza  e  buon  andamento.  I  concorsi  unici   sono
          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica,  anche  avvalendosi
          della  Commissione  per  l'attuazione   del   progetto   di
          riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
          decreto   interministeriale   25   luglio   1994,    previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  35,
          comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,  e
          successive modificazioni, nel  rispetto  del  regime  delle
          assunzioni a tempo indeterminato previsto  dalla  normativa
          vigente, possono assumere personale  solo  attingendo  alle
          nuove  graduatorie  di  concorso  predisposte   presso   il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica,   fino   al   loro
          esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali  di
          assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3
          e  6  del  presente  articolo  e  quelle  in   materia   di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  35,  comma  5,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 35. (Reclutamento del personale)  -  (Art.  36,
          commi da 1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
          sostituiti prima dall'art. 17 del  decreto  legislativo  n.
          546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo  n.
          80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2,  comma
          2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n.  180  convertito
          con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art.  36-bis
          del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto  dall'art.
          23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lett.  aa)  del  decreto
          legislativo n. 267 del 2000). - (Omissis). 
                5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4,  comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, per le  amministrazioni  di  cui  al  comma  4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  34,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 34. (Gestione del personale in  disponibilita')
          - (Art. 35-bis del decreto  legislativo  n.  29  del  1993,
          aggiunto dall'art. 21 del decreto  legislativo  n.  80  del
          1998). - (Omissis). 
                6. Nell'ambito  della  programmazione  triennale  del
          personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre  1997,
          n. 449, e successive modificazioni,  l'avvio  di  procedure
          concorsuali e le nuove assunzioni a tempo  indeterminato  o
          determinato per un periodo  superiore  a  dodici  mesi,  ad
          esclusione di quelle relative al conferimento di  incarichi
          dirigenziali ai sensi dell'art. 19,  comma  6,  nonche'  al
          conferimento degli incarichi di cui all'art. 110 del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          all'art. 15-septies del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992,   n.   502,   sono   subordinate   alla    verificata
          impossibilita'   di    ricollocare    il    personale    in
          disponibilita' iscritto nell'apposito elenco e in  possesso
          della  qualifica  e  della   categoria   di   inquadramento
          occorrenti. I dipendenti iscritti negli elenchi di  cui  al
          presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei
          posti vacanti in organico, in posizione di  comando  presso
          amministrazioni che ne facciano richiesta o  presso  quelle
          individuate ai sensi dell'art.  34-bis,  comma  5-bis.  Gli
          stessi  dipendenti  possono,  altresi',   avvalersi   della
          disposizione di cui all'art. 23-bis. Durante il periodo  in
          cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di  lavoro  a
          tempo determinato o in posizione di  comando  presso  altre
          amministrazioni pubbliche o si avvalgono  dell'art.  23-bis
          il termine di cui all'art.  33  comma  8  resta  sospeso  e
          l'onere retributivo  e'  a  carico  dall'amministrazione  o
          dell'ente che utilizza il dipendente.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  34-bis,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 34-bis. (Disposizioni in materia  di  mobilita'
          del personale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art. 1, comma 2, con esclusione  delle  amministrazioni
          previste dall'art.  3,  comma  1,  ivi  compreso  il  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  prima  di  avviare  le
          procedure  di  assunzione  di  personale,  sono  tenute   a
          comunicare ai soggetti di cui all'art. 34,  commi  2  e  3,
          l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
          intende bandire il  concorso  nonche',  se  necessario,  le
          funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste. 
                2.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  strutture
          regionali e  provinciali  di  cui  all'art.  34,  comma  3,
          provvedono, entro quindici giorni dalla  comunicazione,  ad
          assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione  nel  relativo
          elenco il personale collocato in  disponibilita'  ai  sensi
          degli articoli 33 e 34. Le predette strutture  regionali  e
          provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di
          personale da assegnare alle amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso,  comunicano   tempestivamente   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  le  informazioni  inviate  dalle  stesse
          amministrazioni.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
          della predetta comunicazione, la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede ad assegnare alle  amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto    dall'art.    34,    comma    2.    A    seguito
          dell'assegnazione, l'amministrazione  destinataria  iscrive
          il dipendente in disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e  il
          rapporto di lavoro prosegue con  l'amministrazione  che  ha
          comunicato   l'intenzione   di   bandire    il    concorso.
          L'amministrazione  destinataria  comunica   tempestivamente
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  alle  strutture  regionali  e
          provinciali di cui all'art. 34, comma 3, la rinuncia  o  la
          mancata  accettazione  dell'assegnazione   da   parte   del
          dipendente in disponibilita'. 
                3.   Le   amministrazioni   possono   provvedere    a
          organizzare  percorsi  di  qualificazione   del   personale
          assegnato ai sensi del comma 2. 
                4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque  giorni
          dalla ricezione della comunicazione di cui al  comma  1  da
          parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
          per le amministrazioni dello Stato e per gli enti  pubblici
          non economici nazionali, comprese  le  universita',  e  per
          conoscenza per le altre amministrazioni, possono  procedere
          all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni  per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2. 
                5.  Le  assunzioni  effettuate  in   violazione   del
          presente articolo sono nulle di diritto. Restano  ferme  le
          disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni. 
                5-bis. Ove se ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'
          tempestiva ricollocazione del personale  in  disponibilita'
          iscritto nell'elenco  di  cui  all'art.  34,  comma  2,  il
          Dipartimento della funzione pubblica effettua  ricognizioni
          presso  le   amministrazioni   pubbliche   per   verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
          12 maggio 1995,  n.  163,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 3. (Personale in regime di diritto pubblico)  -
          (Art. 2, commi 4 e 5 del  decreto  legislativo  n.  29  del
          1993, come sostituiti dall'art. 2 del  decreto  legislativo
          n. 546 del 1993 e successivamente modificati  dall'art.  2,
          comma 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -  1.  In
          deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati  dai
          rispettivi    ordinamenti:    i    magistrati     ordinari,
          amministrativi e  contabili,  gli  avvocati  e  procuratori
          dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
          di Stato, il personale della carriera diplomatica  e  della
          carriera prefettizia, nonche' i dipendenti degli  enti  che
          svolgono  la  loro  attivita'  nelle  materie   contemplate
          dall'art. 1 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio
          dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4  giugno
          1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          10 ottobre 1990, n. 287. 
                1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
          di impiego del personale, anche  di  livello  dirigenziale,
          del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi  il
          personale volontario previsto dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
          362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato  in
          regime di diritto pubblico  secondo  autonome  disposizioni
          ordinamentali. 
                1-ter.  In  deroga  all'art.  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
                2. Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori   universitari,   a   tempo   indeterminato   o
          determinato,   resta   disciplinato   dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,   in   attesa   della   specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai principi della autonomia universitaria di  cui  all'art.
          33 della Costituzione ed agli articoli 6 e  seguenti  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni  ed
          integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art.  2,
          comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  35,  comma  5,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 35. (Reclutamento del  personale)  - (Art.  36,
          commi da 1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
          sostituiti prima dall'art. 17 del  decreto  legislativo  n.
          546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo  n.
          80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2,  comma
          2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n.  180  convertito
          con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art.  36-bis
          del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto  dall'art.
          23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lett.  aa)  del  decreto
          legislativo n. 267 del 2000). - (Omissis). 
                5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4,  comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, per le  amministrazioni  di  cui  al  comma  4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  2,  del
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico  in
          materia di societa' a partecipazione pubblica): 
                «Art. 19. (Gestione del personale). - (Omissis). 
                2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
          propri  provvedimenti,   criteri   e   modalita'   per   il
          reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
          di  derivazione  europea,  di  trasparenza,  pubblicita'  e
          imparzialita' e dei principi di cui all'art. 35,  comma  3,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In  caso  di
          mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova  diretta
          applicazione il suddetto art.  35,  comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 259, del  decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
          sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
          sociali connesse all'emergenza epidemiologica da  COVID-19)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77: 
                «Art. 259. (Misure per la funzionalita'  delle  Forze
          Armate, delle Forze di polizia,  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  dell'amministrazione  penitenziaria  e
          dell'amministrazione  della   giustizia   minorile   e   di
          comunita' in materia di procedure concorsuali). - 1. Per lo
          svolgimento delle  procedure  dei  concorsi  indetti  o  da
          indirsi per l'accesso ai  ruoli  e  alle  qualifiche  delle
          Forze armate, delle Forze di polizia, del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco,  del  personale  dell'amministrazione
          penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna,
          al fine di prevenire possibili fenomeni di  diffusione  del
          contagio  da  COVID-19,  per  la  durata  dello  stato   di
          emergenza  epidemiologica  dichiarato  dal  Consiglio   dei
          ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere  di  misure
          restrittive e/o di contenimento dello  stesso,  e  comunque
          non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni
          dei commi da 2 a 6 del presente articolo. 
                2.  Le  modalita'  di  svolgimento  delle   procedure
          concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          1, incluse  le  disposizioni  concernenti  la  composizione
          della commissione esaminatrice, possono essere stabilite  o
          rideterminate, con provvedimento omologo a quello  previsto
          per l'indizione,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
          settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a: 
                  a. la  semplificazione  delle  modalita'  del  loro
          svolgimento, assicurando comunque  il  profilo  comparativo
          delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta  e
          di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi
          ordinamenti. Ai fini di  cui  alla  presente  lettera,  per
          prova scritta si intende  anche  la  prova  con  quesiti  a
          risposta multipla; 
                  b. la possibilita' dello  svolgimento  delle  prove
          anche   con   modalita'   decentrate   e   telematiche   di
          videoconferenza. 
                2-bis. Restano ferme le modalita' di accesso  e,  ove
          previste, le relative aliquote percentuali di  ripartizione
          dei posti a concorso,  nonche'  la  validita'  delle  prove
          concorsuali gia' sostenute. 
                3. Per esigenze di celerita', previa pubblicazione di
          apposito avviso nella Gazzetta  Ufficiale  per  i  concorsi
          gia' banditi, i  provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono
          efficaci dalla data  di  pubblicazione  nei  siti  internet
          istituzionali delle singole amministrazioni. 
                4.  I  candidati  impossibilitati  a  partecipare,  a
          seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una  o
          piu' fasi delle  procedure  concorsuali  per  l'accesso  ai
          ruoli e alle qualifiche delle  Amministrazioni  di  cui  al
          comma  1,  sono  rinviati  a  istanza  dell'interessato   a
          sostenere  le  prove   nell'ambito   del   primo   concorso
          successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso,  le
          eventuali risultanze di  prove  valutative  gia'  sostenute
          nell'ambito dell'originario concorso sono valutate  secondo
          le disposizioni e i criteri del bando relativo al  concorso
          cui sono rinviati e i  candidati,  se  utilmente  collocati
          nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso,
          sono  avviati  alla  frequenza  del   relativo   corso   di
          formazione, ove  previsto,  o  inseriti  in  ruolo  con  la
          medesima decorrenza  giuridica  ed  economica  degli  altri
          vincitori del concorso cui sono stati rinviati. 
                5. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
          all'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, e' autorizzato lo svolgimento delle  procedure
          concorsuali per l'accesso alle qualifiche e  ai  ruoli  del
          personale delle Amministrazioni di  cui  al  comma  1,  nel
          rispetto di prescrizioni tecniche  idonee  a  garantire  la
          tutela della salute  dei  candidati,  da  determinarsi  con
          decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro
          dell'interno,  del  Ministro  della  difesa,  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del   Ministro   della
          Giustizia di concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione. 
                6.  Qualora  indifferibili   esigenze   di   servizio
          connesse con l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  non
          abbiano reso possibile al personale  delle  amministrazioni
          di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,  la
          completa fruizione nel corso dell'anno 2020  della  licenza
          ordinaria, del congedo ordinario  e  delle  ferie  comunque
          spettanti, la parte residua e' fruita entro i  dodici  mesi
          successivi ai termini previsti a ordinamento vigente. 
                7. Le assunzioni di personale delle Forze di  polizia
          e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  previste,  per
          l'anno 2020, dall'art. 66, comma 9-bis,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  in  relazione  alle
          cessazioni  dal  servizio  verificatesi   nell'anno   2019,
          dall'art. 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre
          2017, n. 205, dall'art. 1, comma  381,  lettera  b),  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'art.  19,  comma  3,
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  possono
          essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, commi  1  e  6,  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334  (Riordino  dei
          ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia  di
          Stato, a norma dell'art. 5, comma  1,  della  L.  31  marzo
          2000, n. 78): 
                «Art. 4. (Corso di formazione iniziale per  l'accesso
          alla qualifica  di  commissario).  -  1.  I  vincitori  dei
          concorsi  di  cui  all'art.  3frequentano   un   corso   di
          formazione iniziale della durata  di  due  anni  presso  la
          Scuola  Superiore  di   Polizia,   finalizzato   anche   al
          conseguimento del master universitario di secondo  livello,
          sulla base di programmi e modalita' coerenti con  le  norme
          concernenti    l'autonomia    didattica    degli    atenei.
          L'insegnamento  e'  impartito  da   docenti   universitari,
          magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato  o
          esperti estranei ad  essa,  secondo  i  principi  stabiliti
          dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
                (Omissis). 
                6.  Le  modalita'  di  svolgimento   del   corso   di
          formazione iniziale e i criteri per la verifica  finale  di
          tirocinio operativo, del cui esito si tiene conto  in  sede
          di redazione del  rapporto  informativo  annuale  ai  sensi
          dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24
          aprile 1982, n. 335, sono determinati con  regolamento  del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  925,  della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «Art. 1. (Risultati differenziali. Norme  in  materia
          di  entrata  e  di  spesa  e  altre   disposizioni.   Fondi
          speciali). 
                925. Al fine di dare attuazione  a  un  programma  di
          interventi,  temporaneo  ed  eccezionale,   finalizzato   a
          eliminare, anche mediante l'uso  di  strumenti  telematici,
          l'arretrato relativo ai procedimenti  di  esecuzione  delle
          sentenze penali di condanna, nonche' di assicurare la piena
          efficacia dell'attivita' di prevenzione  e  di  repressione
          dei reati, il Ministero della giustizia e'  autorizzato  ad
          assumere, con contratto di lavoro a  tempo  determinato  di
          durata  non  superiore  a  dodici  mesi,   un   contingente
          complessivo di 1.080 unita' di personale amministrativo non
          dirigenziale, di Area II,  posizione  economica  F1,  cosi'
          ripartito: 290 unita' a decorrere dal 1° giugno  2021,  240
          unita' a decorrere dal 1° novembre  2021  e  550  unita'  a
          decorrere dal 1° gennaio 2022. L'assunzione di personale di
          cui al primo periodo e' autorizzata, ai sensi dell'art. 36,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9,  comma  28,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante
          lo   scorrimento   delle   graduatorie   delle    pubbliche
          amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1-bis,  comma  2,  del
          decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.  183   (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione
          di collegamenti digitali,  di  esecuzione  della  decisione
          (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14  dicembre
          2020,  nonche'  in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito
          dall'Unione europea) convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 26 febbraio 2021, n. 21: 
                «Art. 1-bis. (Disposizioni in materia  di  assunzione
          di personale nelle pubbliche amministrazioni). - (Omissis). 
                2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione  organica
          del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e'
          incrementata di 27 posizioni di  livello  dirigenziale  non
          generale e  di  166  unita'  di  personale  dell'Area  III.
          L'Avvocatura dello Stato, per  il  triennio  2021-2023,  e'
          conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta  alle
          vigenti facolta'  assunzionali,  con  contratto  di  lavoro
          subordinato  a  tempo  indeterminato,   mediante   apposita
          procedura concorsuale pubblica  per  titoli  ed  esami,  un
          contingente  di  personale  di   27   unita'   di   livello
          dirigenziale non generale e di 166  unita'  dell'Area  III,
          posizione economica F1, di cui  5  unita'  con  particolare
          specializzazione  nello  sviluppo  e  nella   gestione   di
          progetti  e  processi  di  trasformazione   tecnologica   e
          digitale. Nella  procedura  concorsuale  per  la  copertura
          delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo puo'
          essere prevista una riserva per  il  personale  interno  in
          possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  al  concorso  per
          dirigente, nel limite massimo del 30 per  cento  dei  posti
          messi a concorso. Per l'attuazione del  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 930.885 euro per  l'anno  2021,  di
          9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a
          decorrere dall'anno 2023; ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica  economica,  di  cui  all'art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. Nelle more della conclusione della  procedura
          concorsuale di cui ai periodi precedenti e,  comunque,  non
          oltre il 31 dicembre  2022,  l'Avvocatura  dello  Stato  e'
          autorizzata  ad  avvalersi  di  esperti  in   possesso   di
          specifica ed elevata  competenza  nello  sviluppo  e  nella
          gestione  di  progetti   e   processi   di   trasformazione
          tecnologica e digitale, mediante conferimento di  non  piu'
          di cinque incarichi individuali, con  contratto  di  lavoro
          autonomo della durata massima  di  dodici  mesi,  ai  sensi
          dell'art. 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, con  equiparazione,  ai  fini  economici,  al
          personale appartenente all'Area  III,  posizione  economica
          F1, a valere sulle risorse di cui al  presente  comma,  per
          una spesa massima pari a 219.436 euro. Conseguentemente, le
          assunzioni nel medesimo profilo professionale,  di  cui  al
          secondo  periodo,  sono  effettuate  con   decorrenza   non
          antecedente alla scadenza dei predetti contratti di  lavoro
          autonomo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia): 
                «Art. 2. (Comitato interministeriale per il credito e
          il risparmio). - 1. Il Comitato  interministeriale  per  il
          credito e il risparmio ha l'alta vigilanza  in  materia  di
          credito e di tutela  del  risparmio.  Esso  delibera  nelle
          materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto
          legislativo o da altre  leggi.  Il  CICR  e'  composto  dal
          Ministro dell'economia e delle finanze,  che  lo  presiede,
          dal Ministro del  commercio  internazionale,  dal  Ministro
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   dal
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  dal  Ministro  delle
          infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e  dal  Ministro
          per le politiche  comunitarie.  Alle  sedute  partecipa  il
          Governatore della Banca d'Italia. 
                2. Il  Presidente  puo'  invitare  altri  Ministri  a
          intervenire a singole  riunioni  a  fini  consultivi.  Agli
          stessi fini il Presidente puo' invitare i Presidenti  delle
          altre Autorita'  competenti  a  prendere  parte  a  singole
          riunioni in cui vengano  trattati  argomenti,  attinenti  a
          materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili  di
          stabilita'  complessiva,  trasparenza  ed  efficienza   del
          sistema finanziario. 
                3. Il CICR e' validamente costituito con la  presenza
          della maggioranza dei suoi membri e delibera  con  il  voto
          favorevole della maggioranza dei presenti. 
                4. Il direttore generale del tesoro  svolge  funzioni
          di segretario. Il CICR determina le  norme  concernenti  la
          propria organizzazione  e  il  proprio  funzionamento.  Per
          l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale  della
          Banca d'Italia.». 
              -  La  legge  4   giugno   1985,   n.   281,   recante:
          «Disposizioni sull'ordinamento della Commissione  nazionale
          per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei
          soci delle societa' con azioni quotate  in  borsa  e  delle
          societa'  per  azioni  esercenti  il  credito;   norme   di
          attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e  82/121  in
          materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni  per
          la tutela del  risparmio»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 giugno 1985, n. 142. 
              - La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: «Norme per
          la tutela della concorrenza e del mercato»,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.