((Art. 10 bis 
 
Disposizioni per i direttori scientifici degli istituti di ricovero e
          cura a carattere scientifico di diritto pubblico 
 
  1. L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003,  n.
288, si interpreta nel senso che alle figure di  direttore  generale,
direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)  si
applicano,  per  quanto  non  disciplinato   dal   predetto   decreto
legislativo n. 288 del 2003, le  norme  di  cui  all'art.  3-bis  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi  11
e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con
riferimento alla figura del direttore scientifico. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad  euro  61.200  per  il
2022, euro 262.500 per il  2023,  euro  213.100  per  il  2024,  euro
334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro  219.600  per  il
2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900  per  il  2029  ed  euro
424.500  annui  a  decorrere   dal   2030,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  maggio  2004,  n.
138.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del   decreto
          legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288  (Riordino   della
          disciplina degli Istituti di ricovero e  cura  a  carattere
          scientifico, a norma dell'art. 42, comma  1,  della  L.  16
          gennaio 2003, n. 3): 
                «Art. 11. (Personale). - 1. Nelle Fondazioni  di  cui
          all'art. 2 il rapporto di lavoro del  personale  ha  natura
          privatistica.  Il  personale  dipendente   alla   data   di
          trasformazione in Fondazione mantiene, ad  esaurimento,  il
          rapporto di lavoro di diritto pubblico e puo' optare per un
          contratto di diritto privato entro centottanta  giorni  dal
          decreto di trasformazione. Al personale che non opta per il
          rapporto  di  lavoro  privato  continua  ad  applicarsi  la
          disciplina prevista dai  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          e successive modificazioni; per detto  personale  nulla  e'
          innovato  sul   piano   della   contrattazione   collettiva
          nazionale di comparto. Per il personale delle Fondazioni di
          cui all'art. 2, che opta per il rapporto di lavoro  privato
          e per quello di nuova assunzione nelle stesse Fondazioni si
          applicano trattamenti economici derivanti da  finanziamenti
          pubblici non superiori  a  quelli  previsti  dai  contratti
          pubblici della dirigenza medica e non medica e del comparto
          sanita'. 
                2. Negli Istituti  non  trasformati,  il  trattamento
          giuridico ed economico del  personale  e'  sottoposto  alla
          disciplina del citato decreto legislativo n. 502 del  1992,
          e successive  modificazioni,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  nonche'
          alla contrattazione collettiva nazionale  di  comparto.  La
          commissione di cui al comma 2 dell'art. 15-ter del  decreto
          legislativo n. 502 del 1992  e'  composta,  oltre  che  dal
          direttore scientifico, che la presiede,  da  due  dirigenti
          dei ruoli del personale del Servizio  sanitario  nazionale,
          preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto
          dell'incarico, di  cui  uno  scelto  dal  Comitato  tecnico
          scientifico e uno individuato dal direttore  generale.  Nei
          medesimi Istituti e' consentita  l'assunzione  diretta,  di
          diritto  privato  a  tempo   determinato,   per   incarichi
          afferenti i progetti finalizzati di ricerca sulla  base  di
          specifici requisiti di natura professionale. 
                3. Nelle Fondazioni e negli Istituti non  trasformati
          gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico,
          direttore amministrativo  e  direttore  sanitario  sono  di
          natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a  tre
          anni e non superiore a cinque. Il direttore  generale  deve
          essere in possesso del diploma di  laurea  e  avere  svolto
          un'esperienza qualificata di direzione  in  enti,  aziende,
          strutture pubbliche o private di media o grande  dimensione
          con autonomia gestionale e  diretta  responsabilita'  delle
          risorse umane, tecniche e  finanziarie,  svolta  nei  dieci
          anni precedenti la nomina. Il  direttore  scientifico  deve
          essere in possesso di comprovate capacita'  scientifiche  e
          manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in
          medicina e chirurgia e avere  svolto  un'esperienza  almeno
          quinquennale  di  direzione  tecnico-sanitaria   in   enti,
          aziende o strutture  sanitarie,  pubbliche  o  private,  di
          media o grande dimensione. Il direttore amministrativo deve
          essere in possesso del  diploma  di  laurea  in  discipline
          giuridiche  o  economiche  ed  avere  svolto  un'esperienza
          almeno quinquennale di direzione tecnica  o  amministrativa
          in  enti,  aziende  o  strutture  sanitarie,  pubbliche   o
          private, di media  o  grande  dimensione.  Le  funzioni  di
          direttore sanitario e di direttore  amministrativo  cessano
          al compimento del sessantacinquesimo anno  di  eta',  fermi
          restando gli effetti di  cui  all'art.  16,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3-bis  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
                «Art.   3-bis.   (Direttore    generale,    direttore
          amministrativo e direttore sanitario). - 1. 
                2. La  nomina  del  direttore  generale  deve  essere
          effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni  dalla
          data di vacanza  dell'ufficio.  Scaduto  tale  termine,  si
          applica l'art. 2, comma 2-octies. 
                3. - 7. 
                7-bis. L'accertamento  da  parte  della  regione  del
          mancato  conseguimento  degli   obiettivi   di   salute   e
          assistenziali costituisce per il direttore  generale  grave
          inadempimento  contrattuale   e   comporta   la   decadenza
          automatica dello stesso. 
                8. Il rapporto di lavoro del direttore generale,  del
          direttore  amministrativo  e  del  direttore  sanitario  e'
          esclusivo ed e' regolato da contratto di  diritto  privato,
          di durata non inferiore a tre  e  non  superiore  a  cinque
          anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme  del
          titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
          disciplina le cause di  risoluzione  del  rapporto  con  il
          direttore  amministrativo  e  il  direttore  sanitario.  Il
          trattamento economico del direttore generale, del direttore
          sanitario e del direttore amministrativo  e'  definito,  in
          sede di revisione del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con  riferimento
          ai trattamenti  previsti  dalla  contrattazione  collettiva
          nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
          amministrativa. 
                9. La regione  puo'  stabilire  che  il  conferimento
          dell'incarico di direttore amministrativo sia  subordinato,
          in analogia a quanto previsto per  il  direttore  sanitario
          dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica  10
          dicembre  1997,  n.  484,  alla  frequenza  del  corso   di
          formazione programmato per il conferimento dell'incarico di
          direttore generale o del corso di formazione manageriale di
          cui all'art. 7 del decreto del Presidente della  Repubblica
          10 dicembre 1997, n. 484, o di altro  corso  di  formazione
          manageriale appositamente programmato. 
                10. La carica di direttore generale e'  incompatibile
          con la sussistenza di altro rapporto di lavoro,  dipendente
          o autonomo. 
                11. La nomina a direttore generale, amministrativo  e
          sanitario  determina  per  i   lavoratori   dipendenti   il
          collocamento in aspettativa senza assegni e il  diritto  al
          mantenimento del posto.  L'aspettativa  e'  concessa  entro
          sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di  aspettativa
          e' utile  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
          previdenza. Le amministrazioni di  appartenenza  provvedono
          ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed
          assistenziali  comprensivi  delle  quote   a   carico   del
          dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto
          per l'incarico conferito nei limiti dei  massimali  di  cui
          all'art. 3, comma 7,  del  decreto  legislativo  24  aprile
          1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di  tutto  l'onere
          da esse  complessivamente  sostenuto  all'unita'  sanitaria
          locale o  all'azienda  ospedaliera  interessata,  la  quale
          procede al recupero della quota a carico dell'interessato. 
                12. Per i direttori generali e per coloro che,  fuori
          dei   casi   di   cui   al   comma   11,   siano   iscritti
          all'assicurazione  generale  obbligatoria  ed  alle   forme
          sostitutive ed esclusive della medesima,  la  contribuzione
          dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei
          massimali  previsti  dall'art.  3,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e' versata  dall'unita'
          sanitaria   locale   o    dall'azienda    ospedaliera    di
          appartenenza,   con   recupero   della   quota   a   carico
          dell'interessato. 
                13. 
                14. Il rapporto di lavoro del personale del  Servizio
          sanitario nazionale e' regolato dal decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni.  Per  la
          programmazione delle assunzioni si applica l'art. 39  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
                15.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a),
          del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi  urgenti
          per fronteggiare  situazioni  di  pericolo  per  la  salute
          pubblica) convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
          maggio 2004, n. 138: 
                «Art. 1. - 1. Al fine di contrastare le emergenze  di
          salute  pubblica  legate  prevalentemente   alle   malattie
          infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
          seguenti misure: 
                  a) e' istituito presso il Ministero della salute il
          Centro nazionale per la prevenzione e  il  controllo  delle
          malattie con analisi e  gestione  dei  rischi,  previamente
          quelli legati alle malattie  infettive  e  diffusive  e  al
          bioterrorismo, che opera in coordinamento con le  strutture
          regionali attraverso convenzioni con  l'Istituto  superiore
          di sanita', con l'Istituto superiore per la  prevenzione  e
          la  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL),  con   gli   Istituti
          zooprofilattici sperimentali, con le universita',  con  gli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  con
          altre strutture di assistenza  e  di  ricerca  pubbliche  e
          private, nonche' con gli organi della sanita' militare.  Il
          Centro opera con modalita' e in base  a  programmi  annuali
          approvati  con  decreto  del  Ministro  della  salute.  Per
          l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese  le
          spese  per  il  personale,  e'  autorizzata  la  spesa   di
          32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
          2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006; 
                  b)  e'  istituito  un   Istituto   di   riferimento
          nazionale specifico sulla genetica molecolare  e  su  altre
          moderne metodiche di rilevazione e di  diagnosi,  collegato
          con l'Istituto superiore di  sanita'  e  altre  istituzioni
          scientifiche  nazionali  ed  internazionali,  con  sede  in
          Milano, presso l'Ospedale Maggiore,  denominato  Fondazione
          «Istituto nazionale di genetica molecolare  -  INGM»;  sono
          autorizzatele seguenti spese: 
                    1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di
          euro 6.508.000 per  l'anno  2005  e  di  euro  6.702.000  a
          decorrere dall'anno 2006, finalizzata  al  funzionamento  e
          alla ricerca in base a un programma approvato  con  decreto
          del  Ministro  della  salute,  nonche',   per   quanto   di
          pertinenza  dello  Stato,  al  rimborso  delle   spese   di
          costituzione dell'Istituto medesimo; 
                    2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per
          gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti  a
          sede  dell'Istituto,  nonche'  per  le   attrezzature   del
          medesimo, previa presentazione  dei  relativi  progetti  al
          Ministero della salute; 
                  c) per procedere alla realizzazione di progetti  di
          ricerca in collaborazione con gli  Stati  Uniti  d'America,
          relativi  alla   acquisizione   di   conoscenze   altamente
          innovative, alfine della tutela della  salute  nei  settori
          dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo  e'
          autorizzata la spesa di 12.945.000 euro  per  l'anno  2004,
          12.585.000 euro per  l'anno  2005  e  12.720.000  euro  per
          l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con  decreto
          del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano.».