((Art. 10 ter 
 
 Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali 
 
  1. All'art. 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  al
primo periodo, dopo le parole: «per l'anno scolastico 2020/2021» sono
inserite le seguenti: «e per l'anno scolastico 2021/2022».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  2-ter,  comma  1,  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.  41  (Misure
          urgenti  sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio
          dell'anno scolastico e sullo  svolgimento  degli  esami  di
          Stato, nonche' in materia di  procedure  concorsuali  e  di
          abilitazione  e   per   la   continuita'   della   gestione
          accademica): 
                «Art.  2-ter.  (Incarichi  temporanei  nelle   scuole
          dell'infanzia paritarie). - 1. Per  garantire  il  regolare
          svolgimento  delle  attivita'  nonche'   l'erogazione   del
          servizio educativo  nelle  scuole  dell'infanzia  paritarie
          comunali qualora si verifichi l'impossibilita' di reperire,
          per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente
          con il prescritto titolo di abilitazione, e' consentito, in
          via  straordinaria,  per   l'anno   scolastico   2020/2021,
          prevedere  incarichi  temporanei  attingendo   anche   alle
          graduatorie comunali degli educatori dei servizi  educativi
          per l'infanzia in possesso di titolo idoneo,  ai  sensi  di
          quanto previsto daldecreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
          65. Il servizio prestato a seguito dei  suddetti  incarichi
          temporanei  non  e'  valido  per  gli  aggiornamenti  delle
          graduatorie di istituto delle scuole statali.».