((Art. 10 quater 
 
 Modifiche all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 
 
  1. All'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.  171,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7-quater, alinea, dopo le parole: «negli ultimi sette
anni» sono inserite le seguenti: «e, nelle  regioni  con  popolazione
inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni»; 
    b) al comma 7-quinquies, dopo  le  parole:  «negli  ultimi  sette
anni» sono inserite le seguenti: «e, nelle  regioni  con  popolazione
inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni». 
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari  a  75.000  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 4 ottobre 2016, n. 171 (Attuazione della delega
          di cui all'art. 11, comma 1,  lettera  p),  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria): 
                «Art. 1. (Elenco nazionale dei soggetti  idonei  alla
          nomina  di  direttore  generale  delle  aziende   sanitarie
          locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
          Servizio sanitario nazionale).  -  1.  I  provvedimenti  di
          nomina  dei  direttori  generali  delle  aziende  sanitarie
          locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
          Servizio sanitario nazionale sono adottati nel rispetto  di
          quanto previsto dal presente articolo. 
                2. E' istituito, presso il  Ministero  della  salute,
          l'elenco nazionale  dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di
          direttore generale delle aziende  sanitarie  locali,  delle
          aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del   Servizio
          sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
          restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
          e' valida per quattro anni, salvo quanto previsto dall'art.
          2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato con  procedure
          informatizzate ed  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del
          Ministero della salute. 
                2-bis. Nell'elenco nazionale di cui  al  comma  2  e'
          istituita un'apposita sezione dedicata ai  soggetti  idonei
          alla nomina  di  direttore  generale  presso  gli  Istituti
          zooprofilattici sperimentali, aventi  i  requisiti  di  cui
          all'art.  11,  comma  6,   primo   periodo,   del   decreto
          legislativo 28 giugno 2012, n. 106. 
                3. Ai fini della formazione  dell'elenco  di  cui  al
          comma 2, con decreto del Ministro della salute e'  nominata
          ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
          pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui
          uno designato dal Ministro della  salute  con  funzioni  di
          presidente scelto tra magistrati ordinari,  amministrativi,
          contabili e avvocati dello  Stato,  e  quattro  esperti  di
          comprovata competenza  ed  esperienza,  in  particolare  in
          materia  di  organizzazione   sanitaria   o   di   gestione
          aziendale, di cui uno designato dal Ministro della  salute,
          uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
          regionali, e due designati dalla Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di  Bolzano.  I  componenti  della  commissione
          possono essere nominati una sola volta e restano in  carica
          per il  tempo  necessario  alla  formazione  dell'elenco  e
          all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali.
          In fase di prima applicazione, la commissione  e'  nominata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
                4. La commissione di cui  al  comma  3  procede  alla
          formazione dell'elenco nazionale di cui al comma  2,  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di  insediamento,   previa
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana e sul sito internet del Ministero della salute  di
          un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla  selezione
          sono  ammessi  i  candidati  che   non   abbiano   compiuto
          sessantacinque anni di eta' in possesso di: 
                  a)  diploma  di  laurea  di   cui   all'ordinamento
          previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000,  n.  2,
          ovvero laurea specialistica o magistrale; 
                  b)  comprovata  esperienza   dirigenziale,   almeno
          quinquennale, nel settore sanitario o settennale  in  altri
          settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita'
          delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel
          settore pubblico o nel settore privato; 
                  c) attestato  rilasciato  all'esito  del  corso  di
          formazione  in   materia   di   sanita'   pubblica   e   di
          organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi  sono
          organizzati e  attivati  dalle  regioni,  anche  in  ambito
          interregionale, avvalendosi  anche  dell'Agenzia  nazionale
          per i servizi sanitari regionali, e in  collaborazione  con
          le  universita'  o  altri  soggetti  pubblici   o   privati
          accreditati  ai  sensi  dell'art.   16-ter,   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  operanti   nel   campo   della   formazione
          manageriale,  con  periodicita'  almeno   biennale.   Entro
          centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  con  Accordo  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definiti  i
          contenuti, la metodologia delle attivita'  didattiche  tali
          da assicurare un piu' elevato livello della formazione,  la
          durata dei corsi  e  il  termine  per  l'attivazione  degli
          stessi,  nonche'  le  modalita'  di   conseguimento   della
          certificazione.  Sono  fatti   salvi   gli   attestati   di
          formazione conseguiti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e,
          in  particolare  dell'art.  3-bis,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  nonche'   gli   attestati   in   corso   di
          conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.
          3-bis, comma 4, anche  se  conseguiti  in  data  posteriore
          all'entrata in vigore del presente decreto, purche' i corsi
          siano iniziati in data antecedente  alla  data  di  stipula
          dell'Accordo di cui al presente comma. 
                5. I requisiti indicati nel  comma  4  devono  essere
          posseduti alla data di scadenza del termine  stabilito  per
          la presentazione della domanda di ammissione. Alle  domande
          dovranno  essere  allegati  il   curriculum   formativo   e
          professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del
          comma 6. La partecipazione alla procedura di  selezione  e'
          subordinata al versamento ad apposito capitolo  di  entrata
          del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro  30,
          non rimborsabile. I relativi introiti sono  riassegnati  ad
          apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione  del
          Ministero della salute  per  essere  destinati  alle  spese
          necessarie per  assicurare  il  supporto  allo  svolgimento
          delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco  di
          idonei cui al presente articolo. 
                6. La commissione procede alla valutazione dei titoli
          formativi e professionali  e  della  comprovata  esperienza
          dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di
          cui ai commi da  7-bis  a  7-sexies,  e  criteri  specifici
          predefiniti  nell'avviso  pubblico  di  cui  al  comma   4,
          considerando: 
                  a)   relativamente   alla   comprovata   esperienza
          dirigenziale, la tipologia  e  dimensione  delle  strutture
          nelle quali e' stata maturata, anche in termini di  risorse
          umane e finanziarie gestite, la posizione di  coordinamento
          e responsabilita' di strutture con incarichi di durata  non
          inferiore a un anno,  nonche'  eventuali  provvedimenti  di
          decadenza, o provvedimenti assimilabili; 
                  b)   relativamente   ai    titoli    formativi    e
          professionali che devono comunque avere  attinenza  con  le
          materie  del  management  e  della   direzione   aziendale,
          l'attivita' di docenza svolta in corsi universitari e  post
          universitari presso  istituzioni  pubbliche  e  private  di
          riconosciuta  rilevanza,  delle   pubblicazioni   e   delle
          produzioni  scientifiche  degli  ultimi  cinque  anni,   il
          possesso  di  diplomi  di  specializzazione,  dottorati  di
          ricerca, master, corsi di perfezionamento  universitari  di
          durata   almeno   annuale,   abilitazioni    professionali,
          ulteriori corsi  di  formazione  di  ambito  manageriale  e
          organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private
          di riconosciuta rilevanza della durata di  almeno  50  ore,
          con esclusione dei  corsi  gia'  valutati  quali  requisito
          d'accesso. 
                7. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile
          dalla commissione a ciascun candidato e'  di  100  punti  e
          possono essere inseriti nell'elenco nazionale  i  candidati
          che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore  a
          70   punti.   Il   punteggio   e'   assegnato    ai    fini
          dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale che e'
          pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati  senza
          l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione. 
                7-bis.  Ai  fini  della  valutazione  dell'esperienza
          dirigenziale maturata nel  settore  sanitario,  pubblico  o
          privato, di  cui  all'art.  1,  comma  4,  lettera  b),  la
          Commissione fa riferimento all'esperienza  acquisita  nelle
          strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria,
          del settore farmaceutico e dei dispositivi medici,  nonche'
          negli enti a carattere regolatorio e di ricerca  in  ambito
          sanitario. 
                7-ter.  L'esperienza  dirigenziale  valutabile  dalla
          Commissione,  di  cui  al   comma   6,   lettera   a),   e'
          esclusivamente   l'attivita'   di   direzione    dell'ente,
          dell'azienda, della struttura o  dell'organismo  ovvero  di
          una  delle  sue  articolazioni  comunque   contraddistinte,
          svolta, a seguito di formale conferimento di incarico,  con
          autonomia  organizzativa  e  gestionale,  nonche'   diretta
          responsabilita' di risorse umane, tecniche  o  finanziarie,
          maturata nel settore pubblico e privato. Non  si  considera
          esperienza dirigenziale valutabile ai  sensi  del  presente
          comma l'attivita' svolta a seguito di incarico  comportante
          funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 
                7-quater. La  Commissione  valuta  esclusivamente  le
          esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi
          sette anni, attribuendo un  punteggio  complessivo  massimo
          non  superiore  a  60  punti,  tenendo  conto  per  ciascun
          incarico di quanto previsto dal comma  6,  lettera  a).  In
          particolare: 
                  a)    individua    range    predefiniti    relativi
          rispettivamente al numero di  risorse  umane  e  al  valore
          economico delle risorse finanziarie gestite e  per  ciascun
          range attribuisce il relativo punteggio; 
                  b)  definisce  il  coefficiente  da  applicare   al
          punteggio base ottenuto dal  candidato  in  relazione  alle
          diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza
          dirigenziale e' stata svolta; 
                  c)  definisce  il  coefficiente  da  applicare   al
          punteggio base  ottenuto  dal  candidato  per  l'esperienza
          dirigenziale  che  ha  comportato  il  coordinamento  e  la
          responsabilita' di piu' strutture dirigenziali. 
                7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del
          candidato, o provvedimenti  assimilabili,  riportati  negli
          ultimi sette anni, sono valutati con una  decurtazione  del
          punteggio pari ad un massimo di 8 punti. Il  punteggio  per
          ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la  frazione
          superiore all'anno, e' attribuito  assegnando  per  ciascun
          giorno  di   durata   un   trecentosessantacinquesimo   del
          punteggio annuale previsto per quella specifica  esperienza
          dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni  temporali  degli
          incarichi ricoperti, e'  valutata  ai  fini  dell'idoneita'
          esclusivamente   una   singola   esperienza   dirigenziale,
          scegliendo quella a cui puo' essere attribuito  il  maggior
          punteggio. 
                7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi  e
          professionali  posseduti  dal  candidato   attribuendo   un
          punteggio, complessivo massimo non superiore  a  40  punti,
          ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera
          b). 
                8.  Non   possono   essere   reinseriti   nell'elenco
          nazionale coloro che siano stati  dichiarati  decaduti  dal
          precedente incarico di direttore  generale  per  violazione
          degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo
          14  marzo  2013,  n.  33,  come  modificato   dal   decreto
          legislativo 25 maggio 2016, n. 97.».