Art. 11 
 
Misure urgenti per lo svolgimento delle prove  scritte  del  concorso
  per magistrato ordinario indetto con  decreto  del  Ministro  della
  giustizia 29 ottobre 2019. 
  1. E' consentito lo svolgimento della prova  scritta  del  concorso
per magistrato ordinario  indetto  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  ((4ª
serie speciale,)) n. 91 del 19 novembre 2019, anche  in  deroga  alle
disposizioni  vigenti  che  regolano  lo  svolgimento  di   procedure
concorsuali durante l'emergenza pandemica da  COVID-19.  Con  decreto
del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni  dalla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previo  parere
favorevole del Comitato tecnico  scientifico  previsto  dall'art.  2,
comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e successive  modificazioni,  sono
stabilite le modalita'  operative  per  lo  svolgimento  della  prova
scritta e della prova orale del concorso, nonche' le  condizioni  per
l'accesso ai locali destinati  per  l'esame,  al  fine  di  prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19. 
  2. L'accesso dei candidati ai  locali  destinati  allo  svolgimento
della prova scritta e della prova orale del concorso di cui al  comma
1 e' comunque subordinato alla  presentazione  di  una  dichiarazione
sostitutiva, ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445,   sulle
condizioni previste dal decreto  di  cui  al  medesimo  comma  1.  La
mancata presentazione  della  dichiarazione  sostitutiva  costituisce
causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 10, primo  comma,
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. 
  3. Al fine di consentire che i  componenti  della  commissione  del
concorso di cui al comma 1 acquisiscano specifiche  competenze  sulle
questioni organizzative concernenti il rispetto della  normativa  per
il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'art. 5, comma 1,  del
decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160  e'  fissato  in  trenta
giorni. 
  4. La commissione  esaminatrice  individua  e  rende  pubblici  ((i
criteri per la consultazione dei testi)) di  cui  all'art.  7,  terzo
comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei  dieci  giorni
antecedenti lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che
contengono  indici  dal  contenuto  non   meramente   compilativo   e
descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni  diverse  dai  meri
richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale. 
  5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al
comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici  su
due delle materie di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
5 aprile 2006, n.  160,  individuate  mediante  sorteggio  effettuato
dalla commissione di concorso il mattino del giorno  fissato  per  lo
svolgimento di ciascuna prova. ((Nel  definire  i  criteri))  per  la
valutazione omogenea degli elaborati scritti  a  norma  dell'art.  5,
comma 3, del predetto decreto  legislativo  n.  160  del  2006,  ((la
commissione  tiene  conto))  della   capacita'   di   sintesi   nello
svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono  essere  presentati
nel termine di quattro ore dalla dettatura. 
  6. Nel  concorso  per  magistrato  ordinario  di  cui  al  presente
articolo, l'idoneita' e' conseguita dai candidati che  ottengono  una
valutazione complessiva nelle due prove non  inferiore  a  novantasei
punti, ((fermi restando gli ulteriori criteri)) di  cui  all'art.  1,
comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006. 
  7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi  da  1  a  6,
allo svolgimento del concorso per magistrato  ordinario  indetto  con
decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano  le
disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per  l'anno  2021,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva  e
speciali»)) della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della  giustizia.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   2,   comma   1,
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile n. 630 del 3 febbraio 2020 (Primi interventi urgenti
          di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
          rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie
          derivanti da agenti virali trasmissibili): 
                «Art. 2. (Comitato tecnico scientifico). - 1. Per  la
          realizzazione  degli  interventi  di  cui   alla   presente
          ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile
          si avvale di un Comitato tecnico -  scientifico,  istituito
          con proprio provvedimento, composto dal Segretario Generale
          del Ministero della Salute, dal  Direttore  generale  della
          prevenzione  sanitaria  del  Ministero  della  salute,  dal
          Direttore dell'Ufficio di  coordinamento  degli  Uffici  di
          sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della
          salute, dal Direttore scientifico  dell'Istituto  nazionale
          per  le  malattie  infettive  «Lazzaro  Spallanzani»,   dal
          Presidente  dell'lstituto  superiore  di  sanita',  da   un
          rappresentante  della  Commissione  salute  designato   dal
          Presidente  della  Conferenza  delle  Regioni  e   Province
          autonome  e  dal  Coordinatore  dell'Ufficio  Promozione  e
          integrazione del Servizio nazionale della protezione civile
          del Dipartimento della protezione civile, con  funzioni  di
          coordinatore  del  Comitato.  Il   Comitato   puo'   essere
          integrato in relazione a specifiche esigenze.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  46  e  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          (Testo A): 
                «Art.   46.   (R)   (Dichiarazioni   sostitutive   di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
                «Art. 47. (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R) 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10,  primo  comma,  del
          regio decreto 15 ottobre 1925, n.  1860  (Modificazioni  al
          regolamento per il concorso di ammissione  in  magistratura
          contenuto nel R.D. 19 luglio 1924, n. 1218): 
                «Art.  10.  -  Chi  contravviene  a  qualsiasi  norma
          stabilita per la disciplina degli esami  e'  immediatamente
          escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto
          legislativo  5  aprile  2006,  n.  160  (Nuova   disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 25  luglio
          2005, n. 150): 
                «Art.  5.  (Commissione  di  concorso).   -   1.   La
          commissione  del  concorso  per  esami  e'  nominata,   nei
          quindici giorni antecedenti l'inizio della  prova  scritta,
          con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  adottato  a
          seguito di conforme delibera del Consiglio superiore  della
          magistratura.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  7,  terzo  comma,  del
          regio decreto 15 ottobre 1925  n.  1860  (Modificazioni  al
          regolamento per il concorso di ammissione  in  magistratura
          contenuto nel R.D. 19 luglio 1924, n. 1218): 
                «Art.  7.  -  E'  loro  consentito  di  consultare  i
          semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti  dello
          Stato, del «Corpus iuris» e delle istituzioni di  Gaio,  da
          essi preventivamente  comunicati  alla  commissione,  e  da
          questa posti a loro disposizione previa verifica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 3 e 5, decreto
          legislativo  5  aprile  2006,  n.  160  (Nuova   disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 25  luglio
          2005, n. 150): 
                «Art.  1.  (Concorso  per  magistrato  ordinario).  -
          (Omissis). 
                3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre
          elaborati teorici,  rispettivamente  vertenti  sul  diritto
          civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo. 
                (Omissis). 
                5. Sono ammessi alla  prova  orale  i  candidati  che
          ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna
          delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i
          candidati che ottengono non meno di sei decimi in  ciascuna
          delle materie della prova orale di cui al comma 4,  lettere
          da a) a l), e un  giudizio  di  sufficienza  nel  colloquio
          sulla lingua straniera prescelta, e comunque una  votazione
          complessiva nelle  due  prove  non  inferiore  a  centootto
          punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti  di
          cui all'art. 3  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni, il  giudizio  in  ciascuna  delle
          prove scritte e orali e'  motivato  con  l'indicazione  del
          solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza e' motivata
          con la sola formula «non idoneo».». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto
          legislativo  5  aprile  2006,  n.  160  (Nuova   disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 25  luglio
          2005, n. 150): 
                «Art. 5. (Commissione di concorso). - (Omissis). 
                3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'art. 8 del
          regio decreto  15  ottobre  1925,  n.  1860,  e  successive
          modificazioni, la commissione definisce i  criteri  per  la
          valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per
          la  valutazione  delle  prove  orali  sono  definiti  prima
          dell'inizio delle stesse. Alle sedute  per  la  definizione
          dei suddetti criteri devono partecipare tutti i  componenti
          della  commissione,  salvi  i  casi  di  forza  maggiore  e
          legittimo impedimento, la cui  valutazione  e'  rimessa  al
          Consiglio superiore della magistratura. In caso di  mancata
          partecipazione, senza adeguata giustificazione,  a  una  di
          tali  sedute  o  comunque  a  due  sedute  di  seguito,  il
          Consiglio  superiore  puo'   deliberare   la   revoca   del
          componente e la sua sostituzione con le modalita'  previste
          dal comma 1.». 
              - Il decreto ministeriale 29 ottobre  2019,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre  2019,  n.  91,  reca:
          «Concorso, per esami, a 310 posti di magistrato ordinario».