((Art. 11 ter 
 
            Misure urgenti per le baraccopoli di Messina 
 
  1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, nonche' la
rimozione,  lo  smaltimento  e  il  conferimento  in  discarica   dei
materiali  di   risulta,   il   risanamento,   la   bonifica   e   la
riqualificazione urbana e ambientale  delle  aree  ove  insistono  le
baraccopoli della citta' di Messina, anche in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' di  assicurare  gli  investimenti
necessari  per  il  ricollocamento  abitativo   delle   persone   ivi
residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il prefetto di Messina  e'
nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  per  l'espletamento  delle
attivita'  necessarie.  La  durata  dell'incarico   del   Commissario
straordinario e' di dodici mesi e puo' essere prorogata  o  rinnovata
non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico e' a titolo gratuito. 
  2. Con il decreto del Presidente della  Repubblica  di  nomina  del
Commissario straordinario ai sensi del  comma  1,  si  provvede  alla
definizione di  una  struttura  di  supporto  per  l'esercizio  delle
funzioni commissariali nei limiti di  quanto  previsto  al  comma  3,
nonche' dei relativi compiti. 
  3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta  alle  dirette
dipendenze  del  Commissario  straordinario,  e'   composta   da   un
contingente massimo di personale pari a sette unita' di personale non
dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti dal  Commissario  straordinario  per  l'espletamento  delle
proprie funzioni, con esclusione del personale docente,  educativo  e
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.
Detto personale e' posto, ai sensi  dell'art.  17,  comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127,  in  posizione  di  comando,  distacco,
fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai   rispettivi
ordinamenti,  conservando  lo  stato  giuridico  e   il   trattamento
economico  fondamentale  dell'amministrazione  di  appartenenza,  che
resta a carico  della  medesima.  Al  personale  della  struttura  e'
riconosciuto  il  trattamento  economico  accessorio,  ivi   compresa
l'indennita' di amministrazione, del personale non  dirigenziale  del
comparto della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  La  struttura
cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.  Gli
oneri relativi al trattamento  economico  accessorio  sono  a  carico
esclusivo  della  contabilita'  speciale  intestata  al   Commissario
straordinario ai sensi del comma 10. 
  4. Per le attivita' strumentali agli interventi  di  demolizione  e
rigenerazione urbana, nonche' per ogni altra attivita'  di  carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  il   Commissario
straordinario  puo'  avvalersi,  anche  in   qualita'   di   soggetti
attuatori, di uffici statali, nonche' di societa' a  totale  capitale
dello Stato e di societa'  da  esse  controllate,  di  strutture  del
comune di Messina e delle societa' controllate dal medesimo, nonche',
previa intesa, degli uffici della Regione  siciliana,  in  ogni  caso
senza nuovi o maggiori  oneri,  sulla  base  di  appositi  protocolli
d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili  a
legislazione vigente. 
  5. Il Commissario  straordinario  provvede,  con  ordinanza,  entro
sessanta  giorni  dalla  sua  nomina,  alla   esatta   perimetrazione
dell'area  delle  baraccopoli,  anche  ai   fini   della   successiva
individuazione delle strutture abitative da sottoporre a  sgombero  e
demolizione, e alla predisposizione  di  un  piano  degli  interventi
previsti  dal  comma  1,  da  realizzare  nei  limiti  delle  risorse
disponibili allo scopo. 
  6. Il piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'art.  11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di  progetto  delle
opere che si intende realizzare  e  il  relativo  cronoprogramma,  in
coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il  monitoraggio  degli
interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
e' effettuato  dal  soggetto  che  svolge  le  funzioni  di  stazione
appaltante.  Il  piano  deve  altresi'  stabilire   i   termini   per
l'assunzione  di   obbligazioni   giuridicamente   vincolanti,   come
desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in
relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi
dell'art. 33, comma 1, del codice dei contratti pubblici, n. 50. 
  7. Per la realizzazione degli interventi di  cui  al  comma  1,  il
Commissario straordinario opera in deroga  ad  ogni  disposizione  di
legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea. Il Commissario  straordinario  puo'  assumere  le
funzioni di stazione appaltante. Si applica l'art. 4,  comma  3,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
  8. Per  la  predisposizione  del  piano  di  cui  al  comma  5,  il
Commissario straordinario acquisisce, in fase consultiva, le proposte
del comune di Messina, con le modalita' e nei termini  stabiliti  dal
Commissario straordinario stesso, e comunque entro e non oltre  dieci
giorni dalla richiesta. Il Commissario straordinario, in raccordo con
le strutture competenti per  le  politiche  abitative,  effettua  gli
investimenti  utili  al  ricollocamento   abitativo   delle   persone
residenti  nell'area  perimetrata,  ivi  inclusi  l'acquisto   e   il
conferimento al patrimonio del  comune  di  Messina  di  immobili  da
destinare a unita' abitative. 
  9. Il piano di cui al comma 5 garantisce la piena compatibilita'  e
il rispetto dei piani  di  evacuazione  aggiornati  a  seguito  della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014. 
  10. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  e'  autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, nella quale confluiscono le  risorse  autorizzate  dal
comma  11  nonche'  le  ulteriori  risorse   pubbliche   allo   scopo
eventualmente destinate. 
  11. Per la realizzazione degli  interventi  previsti  dal  presente
articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di  euro,
di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2021- 2027, di cui  all'art.
1, comma 177, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178.  Agli  oneri
relativi alle spese di personale e di funzionamento  della  struttura
si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per l'anno 2021 e  di
0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022  e  2023,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'art.  1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  12. In caso di mancato rispetto dei  termini  per  l'assunzione  di
obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal piano di cui  al
comma 5, le risorse sono revocate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al
comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per  la
successiva riassegnazione al Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art.  1,  comma  177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art. 11. (Commissari straordinari del Governo). - 1.
          Al fine di realizzare specifici  obiettivi  determinati  in
          relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
          o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
          esigenze di  coordinamento  operativo  tra  amministrazioni
          statali,  puo'  procedersi  alla   nomina   di   commissari
          straordinari del Governo, ferme  restando  le  attribuzioni
          dei Ministeri, fissate per legge. 
                2. La nomina e' disposta con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
                3.  Sull'attivita'  del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un ministro da lui delegato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione)  (Art.
          1 del decreto legislativo n. 29 del 1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo  n.  80  del  1998).  -
          (Omissis). 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo»: 
                «Art.  17.  (Ulteriori  disposizioni  in  materia  di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11  della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in
          materia di pubblica amministrazione»: 
                «Art.   11.   (Codice   unico   di   progetto   degli
          investimenti pubblici). - 1. A  decorrere  dal  1º  gennaio
          2003, per le finalita' di cui all'art.  1,  commi  5  e  6,
          della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
          funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
          pubblici, ogni nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,
          nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla  predetta
          data, e' dotato di un «Codice unico di  progetto»,  che  le
          competenti  amministrazioni  o  i  soggetti   aggiudicatori
          richiedono in via telematica secondo la procedura  definita
          dal CIPE. 
                2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata   di   cui   aldecreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 
                2-bis.  Gli  atti  amministrativi  anche  di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  che  dispongono  il  finanziamento   pubblico   o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
                2-ter.   Le   Amministrazioni   che   emanano    atti
          amministrativi che dispongono il finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico associano negli atti stessi  il  Codice  unico  di
          progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
          l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
          misure, della data di efficacia di  detti  finanziamenti  e
          del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
          il Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
          della politica economica, il Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche  di
          Coesione concordano modalita'  per  fornire  il  necessario
          supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          al periodo precedente al  fine  di  garantire  la  corretta
          programmazione e il monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
          programma e dei relativi progetti finanziati. 
                2-quater.   I   soggetti   titolari    di    progetti
          d'investimento pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
          annuale,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti   web
          istituzionali,   dell'elenco   dei   progetti   finanziati,
          indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento,  le
          fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
          di attuazione finanziario e procedurale. 
                2-quinquies.  Entro  il  30  giugno  di  ogni   anno,
          l'Autorita' politica delegata  agli  investimenti  pubblici
          ove nominata, con  il  supporto  del  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          presenta   al    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione  Economica  un'informativa  sullo  stato  di
          attuazione   della   programmazione   degli    investimenti
          pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
          articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
          e  la  Coesione   Territoriale,   con   il   supporto   del
          Dipartimento per le  Politiche  di  Coesione,  presenta  al
          Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica
          un'informativa   sullo   stato    di    attuazione    della
          programmazione degli investimenti pubblici  finanziati  con
          le risorse nazionali e comunitarie per  lo  sviluppo  e  la
          coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
          Stato  mette  a  disposizione  del  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e  del  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in
          cooperazione applicativa, i  corrispondenti  dati  rilevati
          dalle Amministrazioni  pubbliche  nella  banca  dati  delle
          Amministrazioni pubbliche di cui  alla  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti,  con  i
          dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di  cui  all'art.
          14 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e  dal  sistema
          della  fatturazione  elettronica,  di  cui  alla  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. 
                2-sexies. All'attuazione  del  presente  articolo  le
          Amministrazioni provvedono nei limiti delle  risorse  umane
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   allo   scopo   a
          legislazione vigente.». 
              Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  reca:
          «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  33,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  «Codice
          dei contratti pubblici»: 
                «Art. 33. (Controlli sugli atti  delle  procedure  di
          affidamento).  -  1.  La  proposta  di  aggiudicazione   e'
          soggetta ad  approvazione  dell'organo  competente  secondo
          l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto  dei
          termini dallo stesso previsti, decorrenti  dal  ricevimento
          della  proposta  di  aggiudicazione  da  parte  dell'organo
          competente. In  mancanza,  il  termine  e'  pari  a  trenta
          giorni.  Il  termine  e'  interrotto  dalla  richiesta   di
          chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere  da
          quando i  chiarimenti  o  documenti  pervengono  all'organo
          richiedente.  Decorsi  tali   termini,   la   proposta   di
          aggiudicazione si intende approvata.». 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          reca: «Codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma  3,  del
          decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: «Disposizioni
          urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
          per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
          giugno 2019, n. 55: 
                «Art.   4.   (Commissari   straordinari,   interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis). 
                3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari
          straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
          direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
          in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
          contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
          cui agli articoli 30, 34 e 42 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
          aldecreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  e  dei
          vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli   derivanti   dalledirettive
          2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
          subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  primo
          periodo, il  Commissario  straordinario  provvede  anche  a
          mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per  le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
          provvedono alla redazione dello stato di consistenza e  del
          verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la
          sola presenza di due rappresentanti della regione  o  degli
          enti territoriali interessati, prescindendo da  ogni  altro
          adempimento.». 
              -  La  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri  14  febbraio   2014,   reca   «Disposizioni   per
          l'aggiornamento della pianificazione di  emergenza  per  il
          rischio vulcanico del Vesuvio». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  177,  della
          legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante:  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: 
                «Art. 1. (Risultati differenziali. Norme  in  materia
          di  entrata  e  di  spesa  e  altre   disposizioni.   Fondi
          speciali). - (Omissis). 
                177. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
          Costituzionee  in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015)»: 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.».