Art. 15 
 
                             Graduatoria 
 
  1. La commissione, al termine delle  prove  di  esame,  formula  la
graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria  il
candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame,
la prevista valutazione di sufficienza. 
  2.  La  graduatoria  viene  trasmessa  agli  uffici  amministrativi
dell'Istituto per i provvedimenti di cui all'art. 16.