Art. 15 Graduatoria 1. La commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. 2. La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'Istituto per i provvedimenti di cui all'art. 16.