Art. 15
Graduatoria
1. La commissione, al termine delle prove di esame, formula la
graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame,
la prevista valutazione di sufficienza.
2. La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi
dell'Istituto per i provvedimenti di cui all'art. 16.