Art. 16 
 
                       Conferimento dei posti 
 
  1. Il direttore generale dell'Istituto, riconosciuta la regolarita'
degli atti del concorso, li approva. 
  2. La graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata  da  ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita'  di  punti,  delle  preferenze
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
  3. Sono dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto anche di  quanto  disposto  dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68, o  da  altre  disposizioni  di  legge  in
vigore che prevedono  riserve  di  posti  in  favore  di  particolari
categorie di cittadini. 
  4. Si applicano, per quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'art. 16 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
  5. La graduatoria finale di merito e' approvata  con  provvedimento
del direttore generale dell'Istituto, ed e' immediatamente efficace. 
  6.  La  graduatoria  del  concorso  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  regione  dove  ha  sede  l'Istituto  e   sul   sito
istituzionale dell'Istituto, nell'apposita sezione. 
  7.  La  validita'  e   l'utilizzazione   della   graduatoria   sono
determinate in relazione alle norme di legge in vigore.