Art. 16 Conferimento dei posti 1. Il direttore generale dell'Istituto, riconosciuta la regolarita' degli atti del concorso, li approva. 2. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. Sono dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. La graduatoria finale di merito e' approvata con provvedimento del direttore generale dell'Istituto, ed e' immediatamente efficace. 6. La graduatoria del concorso e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione dove ha sede l'Istituto e sul sito istituzionale dell'Istituto, nell'apposita sezione. 7. La validita' e l'utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore.