Art. 16
Conferimento dei posti
1. Il direttore generale dell'Istituto, riconosciuta la regolarita'
degli atti del concorso, li approva.
2. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
3. Sono dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
5. La graduatoria finale di merito e' approvata con provvedimento
del direttore generale dell'Istituto, ed e' immediatamente efficace.
6. La graduatoria del concorso e' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della regione dove ha sede l'Istituto e sul sito
istituzionale dell'Istituto, nell'apposita sezione.
7. La validita' e l'utilizzazione della graduatoria sono
determinate in relazione alle norme di legge in vigore.