Art. 17 Adempimenti dei vincitori 1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'Istituto, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nei termini e con le modalita' stabilite dal bando di concorso, fatta salva l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a pena di decadenza: a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva; b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parita' di valutazione. 2. L'Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sara' indicata la data di presa di servizio. 3. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Istituto dichiara decaduto il vincitore e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.