Art. 17
Adempimenti dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'Istituto, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare
nei termini e con le modalita' stabilite dal bando di concorso, fatta
salva l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241, a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista
autodichiarazione sostitutiva;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
precedenza e preferenza a parita' di valutazione.
2. L'Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto nel quale sara' indicata la data di presa
di servizio.
3. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l'Istituto dichiara decaduto il vincitore e
comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione
del contratto.