Art. 17 
 
                      Adempimenti dei vincitori 
 
  1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'Istituto, ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a  presentare
nei termini e con le modalita' stabilite dal bando di concorso, fatta
salva l'applicazione dell'art. 18, comma  3,  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, a pena di decadenza: 
    a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute  nella
domanda di partecipazione al concorso per i quali  non  sia  prevista
autodichiarazione sostitutiva; 
    b) altri titoli che danno diritto  ad  usufruire  della  riserva,
precedenza e preferenza a parita' di valutazione. 
  2. L'Istituto, verificata la  sussistenza  dei  requisiti,  procede
alla stipula del contratto nel quale sara' indicata la data di  presa
di servizio. 
  3. Scaduto inutilmente il termine assegnato  per  la  presentazione
della documentazione, l'Istituto dichiara  decaduto  il  vincitore  e
comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione
del contratto.