Art. 16 
 
                      Periodo di conservazione, 
               diritti dell'interessato e informativa 
 
  1. Le certificazioni verdi COVID-19 e i dati  di  contatto  forniti
dagli intestatari sono conservati fino al termine di validita'  delle
certificazioni medesime. I dati che hanno generato la certificazione,
provenienti dal Sistema TS, vengono cancellati, alla  scadenza  della
stessa, dal Sistema TS, salvo che gli  stessi  siano  utilizzati  per
altri trattamenti, disciplinati da apposite  disposizioni  normative,
che prevedono un tempo di conservazione piu' ampio. 
  2. L'interessato puo' esercitare i diritti previsti dagli  articoli
15, 16 e 18 del  regolamento  (UE)  2016/679,  secondo  le  modalita'
indicate nell'ambito  delle  informazioni  rese  all'interessato,  ai
sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679,  mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del  Ministero  della  salute  e
attraverso gli strumenti digitali di cui  all'art.  11  del  presente
decreto. 
  3.  In  ragione  della  necessita'  di  assicurare  l'esattezza   e
l'aggiornamento dei dati trattati  ai  sensi  del  presente  decreto,
l'interessato puo' esercitare il diritto di rettifica di cui all'art.
16 del regolamento  (UE)  2016/679  attraverso  il  servizio  di  cui
all'art. 12, comma 2, lettera a), del presente decreto, con  garanzia
di riscontro entro un termine congruo rispetto alla  validita'  della
certificazione rilasciata all'interessato.