Art. 10
Fattura cartacea con addebito d'imposta
1. Se la fattura cartacea indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal
cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al
corrispettivo delle operazioni poste in essere, il cedente operatore
economico sammarinese:
a) emette fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio
numero di identificazione sia quello della partita IVA del
cessionario italiano;
b) presenta all'ufficio tributario dette fatture accompagnate da
un elenco riepilogativo in tre esemplari e consegna all'ufficio
tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA che risulta
dovuta;
c) trasmette al cessionario italiano la fattura originale
restituita dall'ufficio tributario che l'ha vidimata con datario e
timbrata con impronta a secco.
2. L'ufficio tributario al quale pervengono i documenti indicati
nel comma 1:
a) acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli
elenchi riepilogativi di cui agli articoli 17, 18 e 19;
b) entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio i
tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi
di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi.
3. Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro quindici
giorni dal ricevimento dei documenti:
a) controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati
delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne da'
comunicazione all'ufficio tributario;
b) restituisce all'ufficio tributario l'originale ed un esemplare
delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di
presentazione, nonche', in segno di ricevuta, una copia della
distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario
dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario
appositamente delegato;
c) trattiene agli atti una copia delle fatture, quale titolo
dell'avvenuta riscossione del tributo.
4. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i
versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti.
In caso di versamenti carenti l'ufficio tributario provvede alla
relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia
eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate restituisce all'ufficio tributario le somme versate non
dovute.
5. L'operatore economico italiano annota la fattura originale
trasmessa dal cedente sammarinese ai sensi del comma 1, lettera c),
nel registro di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, e puo' operare, ai sensi degli articoli
19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata
in via di rivalsa.