Art. 10 
 
               Fattura cartacea con addebito d'imposta 
 
  1. Se la fattura cartacea indica l'ammontare  dell'IVA  dovuta  dal
cessionario,  in  correlazione  al  tipo  di   beni   ceduti   e   al
corrispettivo delle operazioni poste in essere, il cedente  operatore
economico sammarinese: 
    a) emette fattura in tre  esemplari,  indicando  sia  il  proprio
numero  di  identificazione  sia  quello  della   partita   IVA   del
cessionario italiano; 
    b) presenta all'ufficio tributario dette fatture accompagnate  da
un elenco riepilogativo  in  tre  esemplari  e  consegna  all'ufficio
tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA che risulta
dovuta; 
    c)  trasmette  al  cessionario  italiano  la  fattura   originale
restituita dall'ufficio tributario che l'ha vidimata  con  datario  e
timbrata con impronta a secco. 
  2. L'ufficio tributario al quale pervengono  i  documenti  indicati
nel comma 1: 
    a) acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli
elenchi riepilogativi di cui agli articoli 17, 18 e 19; 
    b) entro quindici giorni riversa le somme ricevute al  competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio  i
tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi
di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi. 
  3. Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate  entro quindici
giorni dal ricevimento dei documenti: 
    a) controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati
delle  fatture  riportati  negli  elenchi  riepilogativi  e  ne   da'
comunicazione all'ufficio tributario; 
    b) restituisce all'ufficio tributario l'originale ed un esemplare
delle  fatture,  due  esemplari   dei   corrispondenti   elenchi   di
presentazione,  nonche',  in  segno  di  ricevuta,  una  copia  della
distinta di trasmissione  con  il  timbro  a  secco  o  a  calendario
dell'ufficio  e  la  firma  del  titolare   o   di   un   funzionario
appositamente delegato; 
    c) trattiene agli atti una  copia  delle  fatture,  quale  titolo
dell'avvenuta riscossione del tributo. 
  4. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture  e  i
versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari  adeguamenti.
In caso di versamenti  carenti  l'ufficio  tributario  provvede  alla
relativa  integrazione;  nel  caso  in  cui  l'imposta  versata   sia
eccedente quella dovuta, il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
entrate restituisce  all'ufficio  tributario  le  somme  versate  non
dovute. 
  5. L'operatore  economico  italiano  annota  la  fattura  originale
trasmessa dal cedente sammarinese ai sensi del comma 1,  lettera  c),
nel registro di cui all'art. 25  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972, e puo' operare, ai sensi  degli  articoli
19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata
in via di rivalsa.