Art. 10 Fattura cartacea con addebito d'imposta 1. Se la fattura cartacea indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, il cedente operatore economico sammarinese: a) emette fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano; b) presenta all'ufficio tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari e consegna all'ufficio tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA che risulta dovuta; c) trasmette al cessionario italiano la fattura originale restituita dall'ufficio tributario che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco. 2. L'ufficio tributario al quale pervengono i documenti indicati nel comma 1: a) acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli elenchi riepilogativi di cui agli articoli 17, 18 e 19; b) entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio i tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi. 3. Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti: a) controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne da' comunicazione all'ufficio tributario; b) restituisce all'ufficio tributario l'originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonche', in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato; c) trattiene agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo. 4. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti. In caso di versamenti carenti l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'ufficio tributario le somme versate non dovute. 5. L'operatore economico italiano annota la fattura originale trasmessa dal cedente sammarinese ai sensi del comma 1, lettera c), nel registro di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e puo' operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.