Art. 11 Fattura cartacea senza addebito d'imposta 1. Se la fattura cartacea non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, gli operatori economici sammarinesi: a) emettono fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano; b) presentano all'ufficio tributario le due fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie; c) trasmettono al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituiti dall'ufficio tributario dopo avervi apposto il timbro a secco circolare di cui all'art. 5, comma 1, lett. b). 2. Gli operatori economici italiani: a) assolvono l'imposta a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicandone l'ammontare sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese ai sensi del comma 1, lettera c); b) annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalita' ed i termini in essi stabiliti e possono operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.