Art. 12
Violazione dell'obbligo di fatturazione
1. Il cessionario italiano se non ha ricevuto fattura, o ha
ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o
alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'art. 6, comma 9-bis
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.