Art. 6 
 
          Modalita' di emissione della fattura elettronica 
 
  1. Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti  di
numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica  di
San Marino, per  le  cessioni  di  beni  spediti  o  trasportati  nel
territorio italiano accompagnate dal  documento  di  trasporto  o  da
altro documento idoneo a identificare  i  soggetti  tra  i  quali  e'
effettuata l'operazione, sono trasmesse  dall'ufficio  tributario  al
SDI, il quale le recapita al cessionario che  visualizza,  attraverso
un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle
entrate, le fatture elettroniche ricevute.