Art. 6
Modalita' di emissione della fattura elettronica
1. Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di
numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di
San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel
territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da
altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e'
effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario al
SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso
un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle
entrate, le fatture elettroniche ricevute.