Art. 7 
 
             Fattura elettronica con addebito d'imposta 
 
  1. Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal
cessionario,  in  correlazione  al  tipo  di   beni   ceduti   e   al
corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta e'  versata
dall'operatore  sammarinese  all'ufficio  tributario   ,   il   quale
entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato
elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti  a
tali versamenti. 
  2. Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro quindici
giorni, controlla la corrispondenza tra i  versamenti  ricevuti  e  i
dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi  di  cui  al
comma 1 e ne da' comunicazione all'ufficio tributario. 
  3. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture  e  i
versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari  adeguamenti.
In caso di versamenti carenti,  l'ufficio  tributario  provvede  alla
relativa  integrazione;  nel  caso  in  cui  l'imposta  versata   sia
eccedente quella dovuta, il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
entrate restituisce  all'ufficio  tributario  le  somme  versate  non
dovute. 
  4. L'esito positivo del controllo da parte del  competente  ufficio
dell'Agenzia delle entrate e' reso noto  telematicamente  all'ufficio
tributario e  al  cessionario;  quest'ultimo  da  tale  momento  puo'
operare la detrazione dell'imposta, ai  sensi  degli  articoli  19  e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.