Art. 7
Fattura elettronica con addebito d'imposta
1. Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal
cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al
corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta e' versata
dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario , il quale
entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato
elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a
tali versamenti.
2. Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro quindici
giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i
dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi di cui al
comma 1 e ne da' comunicazione all'ufficio tributario.
3. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i
versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti.
In caso di versamenti carenti, l'ufficio tributario provvede alla
relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia
eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate restituisce all'ufficio tributario le somme versate non
dovute.
4. L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate e' reso noto telematicamente all'ufficio
tributario e al cessionario; quest'ultimo da tale momento puo'
operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.