Art. 9 
 
                  Emissione della fattura cartacea 
 
  1. Gli operatori economici muniti di numero di identificazione agli
stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino,  che  non  emettono
fattura in formato elettronico, per le cessioni  di  beni  spediti  o
trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto  o  da
altro documento idoneo a identificare  i  soggetti  tra  i  quali  e'
effettuata l'operazione, emettono la fattura in formato cartaceo,  ai
sensi degli articoli 21 e 21-bis del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972.