Art. 9 Emissione della fattura cartacea 1. Gli operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, che non emettono fattura in formato elettronico, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione, emettono la fattura in formato cartaceo, ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.