Art. 13 Decisione di introdurre una maggiorazione del capitale 1. L'IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della risposta dell'impresa, esamina le osservazioni e le informazioni fornite. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 7/2014, l'IVASS puo' sospendere per una sola volta il termine per acquisire ulteriori informazioni. 2. Effettuate le proprie valutazioni, e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, l'IVASS adotta il provvedimento motivato con cui dispone la maggiorazione e lo comunica all'impresa. 3. Nei casi in cui l'impresa sia parte di un gruppo, la decisione di cui al comma 2 e' comunicata anche alla societa' di cui all'art. 3, comma 1, lettera c). 4. La decisione di introdurre una maggiorazione del capitale indica: a) le ragioni dell'introduzione della maggiorazione del capitale; b) la metodologia di calcolo della maggiorazione del capitale e il relativo importo; c) la data a decorrere dalla quale la maggiorazione del capitale e' applicabile; d) se del caso, il termine entro il quale l'impresa deve eliminare le carenze che hanno portato a introdurre la maggiorazione del capitale; e) se del caso, il contenuto e la frequenza della relazione sui progressi compiuti ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento. 5. L'impresa applica la maggiorazione del capitale dalla data di comunicazione del provvedimento in occasione delle comunicazioni relative ai modelli quantitativi annuali e trimestrali, previsti dall'art. 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2015/35. 6. L'impresa da' informativa ai terzi dell'imposizione di una maggiorazione del capitale nell'ambito della pubblicazione della relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria, come previsto all'art. 47-septies, comma 5, del Codice.