Art. 13 
 
       Decisione di introdurre una maggiorazione del capitale 
 
  1. L'IVASS, entro sessanta giorni dalla data di  ricevimento  della
risposta dell'impresa, esamina  le  osservazioni  e  le  informazioni
fornite. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 7/2014, l'IVASS puo'
sospendere per una sola volta  il  termine  per  acquisire  ulteriori
informazioni. 
  2. Effettuate le proprie  valutazioni,  e  comunque  non  oltre  la
scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  1,  l'IVASS   adotta   il
provvedimento motivato con cui dispone la maggiorazione e lo comunica
all'impresa. 
  3. Nei casi in cui l'impresa sia parte di un gruppo,  la  decisione
di cui al comma 2 e' comunicata anche alla societa' di  cui  all'art.
3, comma 1, lettera c). 
  4. La  decisione  di  introdurre  una  maggiorazione  del  capitale
indica: 
    a) le ragioni dell'introduzione della maggiorazione del capitale; 
    b) la metodologia di calcolo della maggiorazione del  capitale  e
il relativo importo; 
    c) la data a decorrere dalla quale la maggiorazione del  capitale
e' applicabile; 
    d) se  del  caso,  il  termine  entro  il  quale  l'impresa  deve
eliminare le carenze che hanno portato a introdurre la  maggiorazione
del capitale; 
    e) se del caso, il contenuto e la frequenza della  relazione  sui
progressi compiuti ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento. 
  5. L'impresa applica la maggiorazione del capitale  dalla  data  di
comunicazione del  provvedimento  in  occasione  delle  comunicazioni
relative ai modelli  quantitativi  annuali  e  trimestrali,  previsti
dall'art. 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE)
n. 2015/35. 
  6. L'impresa da'  informativa  ai  terzi  dell'imposizione  di  una
maggiorazione del  capitale  nell'ambito  della  pubblicazione  della
relazione sulla solvibilita' e  sulla  condizione  finanziaria,  come
previsto all'art. 47-septies, comma 5, del Codice.