Art. 26 
 
             Disposizioni in materia di liste di attesa 
                 e utilizzo flessibile delle risorse 
 
  1.  Per  le  finalita'  del  Piano  di  cui  all'articolo  29   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior
recupero delle prestazioni  di  ricovero  ospedaliero  per  acuti  in
regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali
non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020,
a causa dell'intervenuta emergenza  epidemiologica  conseguente  alla
diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome  di
Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021: 
    a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero  per
acuti  in  regime  di   elezione,   agli   istituti   gia'   previsti
dall'articolo 29, ((comma 2, lettere a), b) e c),)) del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge  13
ottobre 2020, n.126; 
    b)  per  il   recupero   delle   prestazioni   di   specialistica
ambulatoriale, agli istituti gia' previsti dall'articolo 29, comma 3,
((lettere a), b) e c),))  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  ((n.
104,)) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126. 
  Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle  prestazioni
aggiuntive prevista dall'articolo 29 del ((decreto-legge 14  agosto))
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020,  n.  126,  opera  soltanto  con  riferimento  alle  prestazioni
aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo  29  e  della
presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per  il
raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, fermo  restando  il
prioritario ricorso alle modalita' organizzative di cui al  comma  1,
possono integrare  gli  acquisti  di  prestazioni  ospedaliere  e  di
specialistica  ambulatoriale  da  privato,  di   cui   agli   accordi
contrattuali  stipulati  per  l'anno  2021,  ai  sensi  dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  in
deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,   n.   135,   ((e,   ferma   restando))   la   garanzia
dell'equilibrio economico del  Servizio  sanitario  regionale,  anche
utilizzando eventuali economie derivanti dai  budget  attribuiti  per
l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome  rimodulano
il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020,  n.126,  prevedendo,  ove  ritenuto,  il
coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente
rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le  strutture  private
accreditate  eventualmente  interessate  dal   periodo   ((precedente
rendicontano)) alle rispettive regioni entro il 31  gennaio  2022  le
attivita' effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato,
anche ai fini della valutazione della predetta deroga. 
  3. Per l'attuazione delle finalita'  di  cui  ai  ((commi  1,  2  e
6))-bis le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
utilizzano  le  risorse  non  impiegate  nell'anno   2020,   previste
dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
nonche' quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma  427,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano
utilizzate per le finalita' indicate dal medesimo articolo  1,  comma
427, secondo le  modalita'  indicate  nei  rispettivi  Piani  per  il
recupero delle  liste  d'attesa  opportunamente  aggiornati  e  dando
priorita' agli utilizzi secondo le modalita' organizzative di cui  al
comma 1 e solo in via residuale alle modalita' individuate  ai  sensi
del  comma  2.  Il  Ministero  della  salute  monitora  le  attivita'
effettuate  dalle  regioni  e  province   autonome   a   valere   sui
finanziamenti di cui al presente comma. 
  ((3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica
e  di  laboratorio,   considerati   la   rilevanza   delle   indagini
diagnostiche e l'ampio bacino di utenza necessario per  garantire  un
idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, e'
possibile ricorrere  a  forme  di  collegamenti  in  rete  anche  tra
strutture che operano in regioni confinanti.  Al  fine  di  garantire
l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni di cui al  periodo
precedente, in particolare a favore di pazienti fragili, e al fine di
contrastare  le  malattie  genetiche,  le   regioni   promuovono   la
possibilita'  di  effettuare  prelievi  domiciliari  da  parte  delle
strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, con
oneri a carico dell'assistito. Dall'attuazione delle disposizioni  di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  entro
il 15 luglio 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione
dettagliata, attestante  le  prestazioni  assistenziali  destinate  a
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno
2020 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126.
La  relazione  fornisce  altresi'  evidenza  della  coerenza  tra  le
prestazioni assistenziali erogate e  le  rilevazioni  del  centro  di
costo dedicato contrassegnato dal codice univoco  «COV  20»,  di  cui
all'articolo 18 del  citato  decreto-legge  n.  18  del  2020.  Entro
quindici giorni dalla ricezione della relazione, il  Ministero  della
salute verifica la  completezza  delle  informazioni  ivi  contenute.
Sulla base delle risultanze  della  verifica  operata  dal  Ministero
della salute, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari
le risorse correnti a  valere  sul  Fondo  sanitario  nazionale  2020
previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020  e  n.  104
del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai
medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti dalle  singole
disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento, e  degli
interventi effettuati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da
COVID-19, diversi da quelli previsti nei citati decreti,  concernenti
l'effettuazione dei tamponi alla popolazione, l'acquisizione di  beni
e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale  e
la realizzazione di investimenti finanziati da  contributi  in  conto
esercizio. Nel caso in cui la relazione  sia  incompleta  o  non  sia
trasmessa nel termine previsto dal  primo  periodo,  la  verifica  si
intende effettuata con esito  negativo.  Le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso  l'erogazione
delle prestazioni  assistenziali  nell'anno  2021  nell'ambito  delle
risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno e del 15 luglio, di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono differiti,
rispettivamente, al 10 agosto e al 20 settembre e i termini di cui al
comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, sono cosi' modificati: 
  a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti  di  cui  alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo  19  del  citato
decreto legislativo n. 118  del  2011  sono  approvati  dalla  giunta
regionale entro il 15 settembre 2021; 
  b) il bilancio consolidato del  Servizio  sanitario  regionale  per
l'anno 2020 e' approvato dalla giunta regionale entro il  15  ottobre
2021.)) 
  6.  Alla  copertura  degli  oneri,  in  termini  di  fabbisogno   e
indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021 si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  ((6-bis.  Al  fine  di  potenziare  le  iniziative  di  cura  e  di
assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14  agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, anche gli  stabilimenti  termali  concorrono  a  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  conseguente  alla  diffusione  del  virus
SARS-CoV-2. A tale fine sono garantiti  a  tutti  gli  assistiti  dal
Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021 e per l'anno 2022,  nel
limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2021  e  2022,  i  cicli  di   riabilitazione   termale   motoria   e
neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per  la
riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria  gia'
riconosciuti   agli   assicurati    dell'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  secondo  quanto
previsto dall'allegato  9  annesso  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Gli stessi
cicli  di  riabilitazione  possono  essere  erogati   altresi'   agli
assistiti  che  presentano  postumi  riconducibili  all'infezione  da
SARS-CoV-2. 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a  5  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato  ai  sensi
dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Conseguentemente  il
fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni  2021
e 2022 e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2021 e 2022. 
  6-quater.  Al  fine  di  sostenere  il  sistema  termale  nazionale
mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, il fondo di cui al  comma  1  dell'articolo  29-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementato di 10 milioni di
euro per l'anno 2021. 
  6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma  6-quater,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.))