Art. 26
Disposizioni in materia di liste di attesa
e utilizzo flessibile delle risorse
1. Per le finalita' del Piano di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior
recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in
regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali
non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020,
a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla
diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:
a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per
acuti in regime di elezione, agli istituti gia' previsti
dall'articolo 29, ((comma 2, lettere a), b) e c),)) del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n.126;
b) per il recupero delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, agli istituti gia' previsti dall'articolo 29, comma 3,
((lettere a), b) e c),)) del decreto-legge 14 agosto 2020, ((n.
104,)) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126.
Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni
aggiuntive prevista dall'articolo 29 del ((decreto-legge 14 agosto))
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, opera soltanto con riferimento alle prestazioni
aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della
presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il
raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, fermo restando il
prioritario ricorso alle modalita' organizzative di cui al comma 1,
possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di
specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi
contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in
deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, ((e, ferma restando)) la garanzia
dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche
utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per
l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano
il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, prevedendo, ove ritenuto, il
coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente
rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private
accreditate eventualmente interessate dal periodo ((precedente
rendicontano)) alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le
attivita' effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato,
anche ai fini della valutazione della predetta deroga.
3. Per l'attuazione delle finalita' di cui ai ((commi 1, 2 e
6))-bis le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste
dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
nonche' quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano
utilizzate per le finalita' indicate dal medesimo articolo 1, comma
427, secondo le modalita' indicate nei rispettivi Piani per il
recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati e dando
priorita' agli utilizzi secondo le modalita' organizzative di cui al
comma 1 e solo in via residuale alle modalita' individuate ai sensi
del comma 2. Il Ministero della salute monitora le attivita'
effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui
finanziamenti di cui al presente comma.
((3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica
e di laboratorio, considerati la rilevanza delle indagini
diagnostiche e l'ampio bacino di utenza necessario per garantire un
idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, e'
possibile ricorrere a forme di collegamenti in rete anche tra
strutture che operano in regioni confinanti. Al fine di garantire
l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni di cui al periodo
precedente, in particolare a favore di pazienti fragili, e al fine di
contrastare le malattie genetiche, le regioni promuovono la
possibilita' di effettuare prelievi domiciliari da parte delle
strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, con
oneri a carico dell'assistito. Dall'attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
il 15 luglio 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione
dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno
2020 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
La relazione fornisce altresi' evidenza della coerenza tra le
prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del centro di
costo dedicato contrassegnato dal codice univoco «COV 20», di cui
all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Entro
quindici giorni dalla ricezione della relazione, il Ministero della
salute verifica la completezza delle informazioni ivi contenute.
Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero
della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari
le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020
previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020 e n. 104
del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai
medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti dalle singole
disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento, e degli
interventi effettuati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, diversi da quelli previsti nei citati decreti, concernenti
l'effettuazione dei tamponi alla popolazione, l'acquisizione di beni
e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale e
la realizzazione di investimenti finanziati da contributi in conto
esercizio. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia
trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si
intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione
delle prestazioni assistenziali nell'anno 2021 nell'ambito delle
risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno e del 15 luglio, di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono differiti,
rispettivamente, al 10 agosto e al 20 settembre e i termini di cui al
comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, sono cosi' modificati:
a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti di cui alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta
regionale entro il 15 settembre 2021;
b) il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per
l'anno 2020 e' approvato dalla giunta regionale entro il 15 ottobre
2021.))
6. Alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021 si
provvede ai sensi dell'articolo 77.
((6-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di
assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare
l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus
SARS-CoV-2. A tale fine sono garantiti a tutti gli assistiti dal
Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, nel
limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, i cicli di riabilitazione termale motoria e
neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la
riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria gia'
riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto
previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Gli stessi
cicli di riabilitazione possono essere erogati altresi' agli
assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da
SARS-CoV-2.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi
dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Conseguentemente il
fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni 2021
e 2022 e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022.
6-quater. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale
mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementato di 10 milioni di
euro per l'anno 2021.
6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-quater, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.))