Art. 27 
 
                Esenzione prestazioni di monitoraggio 
                        per pazienti ex COVID 
 
  1. Al fine di garantire la presa in carico  omogenea  su  tutto  il
territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro  clinico
COVID-19 correlato, mediante un programma  di  monitoraggio  dedicato
tale da  assicurare  un'attivita'  clinico-diagnostica  assistenziale
modulata in base  alla  severita'  della  sintomatologia  presentata,
anche mediante la diagnosi  precoce  delle  possibili  sequele  della
malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce  le  prestazioni
di specialistica ambulatoriale, comprese nei  Livelli  essenziali  di
assistenza, incluse nella tabella A, che forma parte  integrante  del
presente  decreto,  senza  compartecipazione  alla  spesa  da   parte
dell'assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma  1  e'  garantita
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con  la
frequenza massima stabilita nella tabella A,  variabile  in  funzione
dell'evoluzione o dell'indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito
di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
attivano i programmi di monitoraggio previsti dal  comma  1,  per  la
presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le
prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A. 
  4. In  considerazione  dell'esigenza  di  comprensione,  analisi  e
studio degli esiti della malattia COVID-19, particolarmente rilevanti
per gli effetti  in  termini  di  coordinamento  delle  risposte  del
Servizio  sanitario  nazionale,   al   termine   del   programma   di
monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero  della  salute  effettua
studi mirati dei dati raccolti in  forma  aggregata  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  5. Per l'applicazione di quanto previsto dal presente  articolo  e'
autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000,  per  l'anno
2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro  4.441.000.  A  tal
fine e' conseguentemente incrementato, per  gli  anni  2021,  2022  e
2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato  per  un  importo  corrispondente.  Al
finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente, in proporzione al  numero  di  prestazioni  da  erogare  ai
pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19  come  risulta  dai
dati dell'Istituto superiore di sanita' alla data del 9 maggio  2021.
La ripartizione complessiva delle somme di cui al  presente  articolo
e' riportata nella tabella B che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma  per
ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.