Art. 27
Esenzione prestazioni di monitoraggio
per pazienti ex COVID
1. Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il
territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico
COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato
tale da assicurare un'attivita' clinico-diagnostica assistenziale
modulata in base alla severita' della sintomatologia presentata,
anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della
malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni
di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di
assistenza, incluse nella tabella A, che forma parte integrante del
presente decreto, senza compartecipazione alla spesa da parte
dell'assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 e' garantita
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con la
frequenza massima stabilita nella tabella A, variabile in funzione
dell'evoluzione o dell'indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito
di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
attivano i programmi di monitoraggio previsti dal comma 1, per la
presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le
prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A.
4. In considerazione dell'esigenza di comprensione, analisi e
studio degli esiti della malattia COVID-19, particolarmente rilevanti
per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del
Servizio sanitario nazionale, al termine del programma di
monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero della salute effettua
studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo e'
autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, per l'anno
2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro 4.441.000. A tal
fine e' conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e
2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al
finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali
il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, in proporzione al numero di prestazioni da erogare ai
pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19 come risulta dai
dati dell'Istituto superiore di sanita' alla data del 9 maggio 2021.
La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo
e' riportata nella tabella B che costituisce parte integrante del
presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per
ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.