Art. 28
Iniziative internazionali per il finanziamento
dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima
1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle
iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici
globali in materia di salute e clima e' istituito un apposito Fondo
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno
2021.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al
contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle
organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools
Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo,
dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi
informali;
b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di
sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito
delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di
sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi
intergovernativi informali.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo
77.