Art. 29 
 
       ((Incentivo al processo di riorganizzazione della rete 
           dei laboratori del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. Al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai
processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal  ricorso  a
metodiche automatizzate, le regioni e le province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  favoriscono  il   completamento   dei   processi   di
riorganizzazione della  rete  delle  strutture  pubbliche  e  private
accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di  diagnostica  di
laboratorio, attivati  mediante  l'approvazione  dei  piani  previsti
dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e inseriscono tra le strutture qualificate  gli  istituti  di
ricerca con comprovata esperienza in  materia  di  sequenziamento  di
nuova generazione (NGS). Per gli anni 2021 e 2022, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano  possono  riconoscere  alle
strutture che si adeguano progressivamente ai predetti  standard  non
oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia  minima  di
efficienza  di  200.000  esami  di  laboratorio  e   di   prestazioni
specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS,  un
contributo da stabilirsi con  provvedimento  della  regione  o  della
provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2.)) 
  2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, alle regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano e' assegnato, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, commi 34  e  34-bis,  della  legge  23
novembre 1996, n. 662, l'importo di 46 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 e di 23 milioni di euro per  l'anno  2022,  al  cui  riparto  si
provvede con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ((previa intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni)) e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione  dei  Livelli  di
assistenza,  di  cui  all'articolo  9   dell'Intesa   sancita   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 23  marzo  2005,  il
cronoprogramma di cui  al  comma  1  ai  fini  degli  adempimenti  di
competenza in  materia  di  accesso  alla  quota  premiale  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre  2009,
n. 191. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2  e'  subordinata
all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di  cui  al
primo periodo e alla relativa positiva attuazione.