Art. 29
((Incentivo al processo di riorganizzazione della rete
dei laboratori del Servizio sanitario nazionale
1. Al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai
processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a
metodiche automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di
riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private
accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di
laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti
dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di
ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di
nuova generazione (NGS). Per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle
strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard non
oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia minima di
efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni
specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un
contributo da stabilirsi con provvedimento della regione o della
provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2.))
2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano e' assegnato, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23
novembre 1996, n. 662, l'importo di 46 milioni di euro per l'anno
2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si
provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ((previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni)) e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di
assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il
cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti di
competenza in materia di accesso alla quota premiale ai sensi
dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009,
n. 191. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 e' subordinata
all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di cui al
primo periodo e alla relativa positiva attuazione.