Art. 30 
 
Misure per lo sviluppo  della  sanita'  militare  e  della  capacita'
            produttiva nel settore vaccinale e antidotico 
 
  1. Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanita'  militare,  anche
attraverso la sua  piena  integrazione  nella  rete  di  telemedicina
nazionale, nonche' di  potenziare  la  capacita'  di  intervento  sul
territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale, e' autorizzata
la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021. 
  ((1-bis. Al fine  di  procedere  alla  dematerializzazione  e  alla
digitalizzazione degli archivi della Sanita' militare, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  1-ter. Al fine di procedere alla dematerializzazione degli  archivi
e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario
del Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata la  spesa  di  1,5
milioni di euro per l'anno 2021. 
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente
articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.)) 
  2. Al  fine  di  conseguire  l'autonomia  produttiva  di  anticorpi
nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati  vaccini  e
di specifici antidoti per il bioterrorismo, e' autorizzata  la  spesa
di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto
di  infialamento  dei  farmaci,  da  costituirsi  all'interno   dello
stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze
della sanita' militare e della sanita' pubblica. 
  3. Per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e  presidi
igienico-sanitari e per incrementare  le  capacita'  di  prevenzione,
diagnostiche,  di  profilassi  e  di  cura  necessarie  al  fine   di
affrontare   le   eccezionali   esigenze    connesse    all'andamento
dell'epidemia da  COVID-19  sul  territorio  nazionale,  al  Servizio
sanitario della Guardia di finanza e' altresi' assegnata la somma  di
euro 2.000.000 per l'anno 2021. 
  4. A decorrere dal ((1° maggio)) 2021 e fino al 31 luglio 2021, per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro  straordinario  e
del compenso forfetario di  impiego  al  personale  militare  medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative  delle  Forze  armate,  indispensabile  ad  assicurare   lo
svolgimento  delle  molteplici  attivita'  aggiuntive  necessarie   a
contrastare  l'eccezionale  diffusione   del   COVID-19   sull'intero
territorio  nazionale,  per  l'anno  2021  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 6.502.918. 
  5. Per il medesimo periodo di cui al comma 4, al fine di consentire
il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del  compenso
forfetario di impiego e  dell'indennita'  di  missione  al  personale
militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attivita'
di stoccaggio, movimentazione e trasporto  dei  vaccini  dall'hub  di
Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i
diversi punti vaccinali,  nonche'  a  consentire  l'impiego  di  team
vaccinali  mobili  per  contrastare  l'eccezionale   diffusione   del
COVID-19  sull'intero  territorio  nazionale,  per  l'anno  2021   e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 1.122.835. 
  6. I compensi accessori di cui  ai  commi  4  e  5  possono  essere
corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo
10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli  stabiliti
dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171. 
  7. All'articolo 2197-ter.1 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3,  e'  inserito  il
seguente: 
  «3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con  il  concorso  di
cui al comma 1, nell'anno  2021  puo'  essere  bandito  un  ulteriore
concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2
e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo
di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo  sono
ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di
personale, come determinate per l'anno 2021  ai  sensi  dell'articolo
2207». 
  ((7-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 7  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto, per l'anno
2021  e'  autorizzato  l'arruolamento,  a   domanda,   di   personale
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare in servizio a tempo determinato, con una ferma  fino  al  31
dicembre 2021, non prorogabile, e posto  alle  dipendenze  funzionali
dell'Ispettorato  generale  della  Sanita'  militare,  nella   misura
complessiva dei posti non coperti con le  procedure  di  arruolamento
previste dall'articolo 19-undecies del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, pari a: 
  a)  16  ufficiali  medici  con  il  grado  di   tenente   o   grado
corrispondente; 
  b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo. 
  7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per Forza
armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, si
applicano le disposizioni dell'articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4  e
6, del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
  7-quater.  In  relazione  alla  specificita'  del  ruolo   prevista
dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai  peculiari
compiti svolti dal personale  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  connessi  anche
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021,
in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di  77  milioni  di
euro annui, destinata al personale di cui al decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021. 
  7-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-quater: 
  a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma
996 e' sostituito dal seguente: 
  «996.  Per  i  peculiari  compiti  connessi   anche   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di  cui  al  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  e  al  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno  2021,  e'  istituito  un
Fondo  con  una  dotazione  di  50  milioni  di  euro  da  destinare,
nell'ambito  dei  rispettivi  provvedimenti  negoziali  relativi   al
triennio  2019-2021,  agli  istituti  normativi  e   ai   trattamenti
economici accessori»; 
  b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «In
relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo  20,  comma  1,
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli  anni  dal
2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di  cui  al  precedente
periodo»; 
  2) al comma 6, il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «In
relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo  20,  comma  1,
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli  anni  dal
2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di  cui  al  precedente
periodo». 
  7-sexies. In  considerazione  delle  maggiori  funzioni  e  compiti
svolti in materia di politica economica, finanziaria e  di  bilancio,
di monitoraggio dell'andamento della  spesa  pubblica  e  del  debito
pubblico, compresi i peculiari compiti connessi  anche  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le risorse dei fondi per  il  trattamento
accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle  finanze
sono incrementate di 30 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2021. Agli oneri derivanti dal primo  periodo  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
  7-septies. Agli oneri derivanti  dal  comma  7-quater,  pari  a  77
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
  a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029,  43  milioni  di  euro  per
l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2031,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2030,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  c)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  ai
sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196; 
  d) quanto a 24 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando: 
  1) l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021; 
  2) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della  giustizia  per
1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200  euro  per  l'anno  2022  e
1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023; 
  3)  l'accantonamento  relativo  al   Ministero   dell'interno   per
6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000  euro  per  l'anno  2022  e
6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023; 
  4)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della   difesa   per
12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021.)) 
  8. All'articolo  19  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. I medici della Polizia di Stato, del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco e gli ufficiali medici  delle  Forze  armate  e  del
Corpo della guardia di finanza in servizio permanente  effettivo  con
almeno quattro anni di anzianita' di servizio,  previo  conseguimento
del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta
delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi
di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o
maggiori oneri per la  finanza  pubblica  e  compatibilmente  con  le
esigenze operative e  funzionali  delle  amministrazioni  interessate
nonche'  con  i  doveri  attinenti  al  servizio,  possono   svolgere
attivita' di  medicina  generale,  subordinatamente  all'espletamento
delle  procedure  per   l'assegnazione   degli   incarichi   previsti
dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale-  del
23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore
del  personale  delle  medesime  amministrazioni   e   dei   relativi
familiari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti  stabiliti  con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  della
difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e  delle
finanze.». 
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77.