Art. 30
Misure per lo sviluppo della sanita' militare e della capacita'
produttiva nel settore vaccinale e antidotico
1. Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanita' militare, anche
attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina
nazionale, nonche' di potenziare la capacita' di intervento sul
territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale, e' autorizzata
la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021.
((1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla
digitalizzazione degli archivi della Sanita' militare, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
1-ter. Al fine di procedere alla dematerializzazione degli archivi
e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario
del Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro per l'anno 2021.
1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente
articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))
2. Al fine di conseguire l'autonomia produttiva di anticorpi
nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e
di specifici antidoti per il bioterrorismo, e' autorizzata la spesa
di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto
di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello
stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze
della sanita' militare e della sanita' pubblica.
3. Per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e presidi
igienico-sanitari e per incrementare le capacita' di prevenzione,
diagnostiche, di profilassi e di cura necessarie al fine di
affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento
dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, al Servizio
sanitario della Guardia di finanza e' altresi' assegnata la somma di
euro 2.000.000 per l'anno 2021.
4. A decorrere dal ((1° maggio)) 2021 e fino al 31 luglio 2021, per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e
del compenso forfetario di impiego al personale militare medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo
svolgimento delle molteplici attivita' aggiuntive necessarie a
contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero
territorio nazionale, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 6.502.918.
5. Per il medesimo periodo di cui al comma 4, al fine di consentire
il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso
forfetario di impiego e dell'indennita' di missione al personale
militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attivita'
di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'hub di
Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i
diversi punti vaccinali, nonche' a consentire l'impiego di team
vaccinali mobili per contrastare l'eccezionale diffusione del
COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 1.122.835.
6. I compensi accessori di cui ai commi 4 e 5 possono essere
corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo
10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti
dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171.
7. All'articolo 2197-ter.1 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
«3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il concorso di
cui al comma 1, nell'anno 2021 puo' essere bandito un ulteriore
concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2
e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo
di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono
ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di
personale, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo
2207».
((7-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto, per l'anno
2021 e' autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare in servizio a tempo determinato, con una ferma fino al 31
dicembre 2021, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali
dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, nella misura
complessiva dei posti non coperti con le procedure di arruolamento
previste dall'articolo 19-undecies del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, pari a:
a) 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado
corrispondente;
b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo.
7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per Forza
armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, si
applicano le disposizioni dell'articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4 e
6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7-quater. In relazione alla specificita' del ruolo prevista
dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai peculiari
compiti svolti dal personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi anche
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021,
in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 77 milioni di
euro annui, destinata al personale di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021.
7-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-quater:
a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma
996 e' sostituito dal seguente:
«996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, e' istituito un
Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare,
nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al
triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti
economici accessori»;
b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In
relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal
2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente
periodo»;
2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In
relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal
2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente
periodo».
7-sexies. In considerazione delle maggiori funzioni e compiti
svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio,
di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito
pubblico, compresi i peculiari compiti connessi anche all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le risorse dei fondi per il trattamento
accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze
sono incrementate di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
7-septies. Agli oneri derivanti dal comma 7-quater, pari a 77
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, 43 milioni di euro per
l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196;
d) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021;
2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per
1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022 e
1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per
6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000 euro per l'anno 2022 e
6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per
12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021.))
8. All'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del
Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con
almeno quattro anni di anzianita' di servizio, previo conseguimento
del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta
delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi
di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le
esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate
nonche' con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere
attivita' di medicina generale, subordinatamente all'espletamento
delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti
dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del
23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore
del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi
familiari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della
difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77.