((Art. 30 bis 
 
Modifica all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo  15
  marzo 2010, n. 66, in materia di agevolazioni all'Agenzia industrie
  difesa 
  1. All'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui  al
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  dopo  il  comma  13  e'
aggiunto il seguente: 
  «13-bis. Per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali e per
l'iscrizione al registro nazionale,  l'Agenzia  industrie  difesa  e'
esentata  dall'obbligo  di  munirsi  delle  licenze  previste   dagli
articoli 28, 46  e  47  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.  L'Agenzia
industrie difesa assicura l'annotazione delle operazioni  svolte  con
operatori economici e  con  altri  soggetti  privati  negli  appositi
registri previsti dagli articoli 35 e 55 del citato  testo  unico  di
cui al regio decreto n. 773 del 1931, anche allo scopo di  consentire
le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti  di  pubblica
sicurezza  secondo  le   modalita'   stabilite   dalle   disposizioni
vigenti».))