Art. 31 
 
                 Disposizioni in materia di ricerca 
                   e sviluppo di vaccini e farmaci 
 
  1. Alle imprese che effettuano attivita' di ricerca e sviluppo  per
farmaci ((nuovi)), inclusi i vaccini,  spetta  un  credito  d'imposta
nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno  2021
al 31 dicembre 2030. 
  2. Ai fini della determinazione della base di calcolo  del  credito
d'imposta, sono considerati ammissibili, nel  rispetto  delle  regole
generali di effettivita', pertinenza  e  congruita',  tutti  i  costi
sostenuti per ricerca  fondamentale,  ricerca  industriale,  sviluppo
sperimentale e studi di fattibilita' necessari  per  il  progetto  di
ricerca  e  sviluppo  nel  corso  della  sua  durata,  come  indicati
dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   ad
esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni  di  cui  al
paragrafo 3,  lettera  c),  del  medesimo  articolo  25.  Il  credito
d'imposta di cui al presente articolo non e' cumulabile, in relazione
ai medesimi costi ammissibili, con altri  incentivi  sotto  forma  di
credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo. 
  3. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o  alle
stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato  di  soggetti  non
residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo  in  Italia
nel caso di contratti stipulati con imprese residenti  o  localizzate
in altri Stati  membri  dell'Unione  europea,  negli  Stati  aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in  Stati  compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4  settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  220  del  19  settembre
1996. 
  4. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo  di  euro
20 milioni annui per  ciascun  beneficiario  ed  e'  utilizzabile  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  in  tre  quote  annuali  di  pari  importo,  a
decorrere dall'anno successivo a quello di  maturazione.  Al  credito
d'imposta di cui al presente articolo non si applicano  i  limiti  di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all'articolo 34 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e  delle  condizioni  previsti  dal  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo  regolamento,
che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. 
  ((6. La fondazione di cui  all'articolo  42  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio  2020,  n.  77,  assume  la  denominazione  di  «Enea  Tech  e
Biomedical»; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto
in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla  Enea
Tech e Biomedical. 
  7. All'articolo  42  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) dopo le parole: «ricerca applicata,» sono inserite le  seguenti:
«compresi  il  potenziamento  della  ricerca,  lo   sviluppo   e   la
riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione
di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in  ambito  nazionale  le
patologie infettive emergenti, oltre a  quelle  piu'  diffuse,  anche
attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,»; 
  2) le parole: «con  particolare  riferimento  alle  start-up»  sono
sostituite dalle seguenti: «anche con riferimento alle start-up»; 
  3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota  parte  di
almeno 250 milioni di euro  e'  destinata  ai  settori  dell'economia
verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e  del
deep tech»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al Fondo  di  cui  al  comma  1  possono  essere  assegnate
ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro,  destinate
alla promozione della ricerca e alla  riconversione  industriale  del
settore biomedicale di  cui  al  medesimo  comma.  A  tale  fine,  il
Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto  corrente  di
tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo  43  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di  euro
e comunque nel limite delle risorse disponibili,  da  riassegnare  al
pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo.
Per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  presente  comma  il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi della Fondazione di
cui al comma 5»; 
  c) al comma 2: 
  1) dopo le parole: «pubblici e privati» sono inserite le  seguenti:
«, anche attraverso strumenti di partecipazione,»; 
  2)  le  parole:  «di  progetti  di  innovazione  e  spin-off»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle iniziative di cui al comma 1»; 
  d) al comma 4, le parole: «previa stipula»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «anche tramite stipulazione»; 
  e) al comma 5: 
  1) i periodi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Per  le
medesime  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,   compresa   la
realizzazione di programmi di  sviluppo  del  settore  biomedicale  e
della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi  al
rafforzamento del sistema nazionale di produzione di  apparecchiature
e dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi finalizzati
alla prevenzione delle emergenze  sanitarie,  l'ENEA  e'  autorizzata
alla costituzione della fondazione di  diritto  privato,  di  seguito
denominata "Fondazione  Enea  Tech  e  Biomedical",  sottoposta  alla
vigilanza del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  che,  mediante
l'adozione di un atto di  indirizzo,  puo'  definirne  gli  obiettivi
strategici. Lo statuto della Fondazione Enea  Tech  e  Biomedical  e'
adottato, sentita l'ENEA, con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico. Lo statuto puo' prevedere  la  costituzione  di  strutture
dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al  primo  periodo
del presente comma»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Tramite  apposita
convenzione il Ministero dello sviluppo economico puo'  procedere  al
trasferimento alla Fondazione delle risorse  di  cui  ai  commi  1  e
1-bis»; 
  f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis.  Sono  organi  necessari  della  Fondazione  Enea  Tech   e
Biomedical: 
  a) il Presidente, che presiede  il  Consiglio  direttivo  e  ha  la
rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta  del  Fondatore
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico; 
  b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo' essere  nominato  un
consigliere delegato, con funzioni di direttore, per  lo  svolgimento
delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il  Consiglio  direttivo
e' formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a),  e  da
quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, uno  nominato  su  proposta  del  Ministro  della
salute e uno nominato su proposta  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo  sono
scelti  tra  soggetti  dotati  di   requisiti   di   onorabilita'   e
indipendenza nonche' di specifica competenza professionale  in  campo
economico, medico-scientifico e ingegneristico; 
  c) il Collegio dei revisori  dei  conti,  composto  da  tre  membri
effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente,  su  proposta
del Fondatore, del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministro dello sviluppo economico. Con  le  medesime  modalita'  sono
nominati i membri supplenti. 
  6-ter. Alle nomine dei componenti degli  organi  di  cui  al  comma
6-bis si  procede  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
  6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data  di
entrata in vigore della presente disposizione restano in carica  fino
alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter»; 
  g) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei
treni  storici  per  le  perdite  subite   a   causa   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane  e'  concesso
un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021». 
  7-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla  lettera
g) del comma 7, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
ai sensi dell'articolo 77.)) 
  8. Entro 30 giorni ((dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto)) sono adottati i conseguenti adeguamenti dello statuto della
fondazione Enea Tech. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni
di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno  2023,  68,3
milioni di euro per l'anno 2024, 76,8  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al  2031,
55,4 milioni di euro per l'anno 2032  e  27,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77.