((Art. 31 bis
Credito d'imposta per la ricerca biomedica
1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la
capacita' degli enti di ricerca nazionali di competere a livello
europeo, e' riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel
limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un
contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per
cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza
finalita' di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature
destinati alla ricerca scientifica.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del
riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, le procedure
di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalita' di verifica
e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di
decadenza e di revoca del beneficio e le modalita' di restituzione
del credito d'imposta indebitamente fruito.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.))