((Art. 31 bis 
 
             Credito d'imposta per la ricerca biomedica 
 
  1. Al fine di favorire lo sviluppo della  ricerca  biomedica  e  la
capacita' degli enti di ricerca  nazionali  di  competere  a  livello
europeo, e' riconosciuto in via sperimentale, per  l'anno  2021,  nel
limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un
contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del  17  per
cento  delle  spese  sostenute  da  enti  di  ricerca  privati  senza
finalita' di lucro  per  l'acquisto  di  reagenti  e  apparecchiature
destinati alla ricerca scientifica. 
  2. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile  in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  3. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  e  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono stabilite le spese  ammissibili  ai  fini  del
riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, le  procedure
di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalita' di  verifica
e controllo dell'effettivita' delle  spese  sostenute,  le  cause  di
decadenza e di revoca del beneficio e le  modalita'  di  restituzione
del credito d'imposta indebitamente fruito. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
  5.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea.))