((Art. 31 ter 
 
Riduzione  dell'aliquota  dell'IVA  su  reagenti  e   apparecchiature
  diagnostiche  nell'ambito  di  progetti  di  ricerca  integralmente
  finanziati da fondi europei 
 
  1.  In  considerazione  degli  effetti  connessi   alla   emergenza
epidemiologica da COVID-19,  dal  1°  luglio  al  31  dicembre  2021,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai  reagenti  e
alle apparecchiature diagnostiche destinati a essere  utilizzati  per
progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della
biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati
dalle universita', dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti  di
ricovero e cura a carattere  scientifico  e  dagli  enti  di  ricerca
privati senza fini di lucro e' ridotta al 5 per cento. 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
24,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.))