((Art. 31 quater
Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di
finanziamento dei crediti all'esportazione
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3:
1) sono premesse le seguenti parole: «La tipologia e le
caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e»;
2) le parole: «, le modalita' e i tempi» sono sostituite dalle
seguenti: «e le modalita'»;
b) all'articolo 15, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «operatori nazionali» sono
inserite le seguenti: «e le loro societa' controllate e collegate
estere nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione
dell'economia italiana,» e le parole da: «da intermediari» fino alla
fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da operatori
finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di
organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operativita' o da
sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie,
di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al
processo di internazionalizzazione di imprese italiane»;
2) alla lettera b), le parole da: «e gli intermediari» fino a: «n.
385,» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori finanziari
italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione,
vigilanza, patrimonializzazione e operativita' e i sottoscrittori di
prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito
e di altri strumenti finanziari connessi al processo di
internazionalizzazione di imprese italiane,» e dopo le parole:
«nazionali» sono inserite le seguenti: «o alle loro societa'
controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana»;
c) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Piano strategico annuale e piano previsionale dei
fabbisogni finanziari). - 1. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il
piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni
finanziari del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'anno successivo,
previamente approvati dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il piano strategico di cui al comma 1 e' redatto considerando le
aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica
la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle
risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'articolo
16, comma 1-bis.
3. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al fondo
di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034, per le finalita' di cui all'articolo 14 del presente
decreto, e' stabilito annualmente con la legge di bilancio».))