Art. 32
Credito d'imposta per la sanificazione
e l'acquisto di dispositivi di protezione
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e
contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti
attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a
carattere non imprenditoriale ((munite di codice identificativo
regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante
autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attivita'
ricettiva di bed and breakfast)), spetta un credito d'imposta in
misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno,
luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli
strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione
individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei
lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione
di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un
massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite
complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata
l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati
nell'ambito di tali attivita';
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la
propria opera nell'ambito delle attivita' lavorative e istituzionali
esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea;
d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di
cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea,
ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi
incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del
credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.