((Art. 32 bis
Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale
presso le rivendite di generi di monopolio
1. Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla
vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque
tipologia, nonche' di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi,
visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di
ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle
medesime finalita' protettive. Al fine di garantire la sicurezza dei
dispositivi di cui al presente comma, le rivendite di generi di
monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante
in relazione alla destinazione d'uso degli stessi.))