Art. 34
Altre disposizioni urgenti in materia di salute
1. Per l'anno 2021, e' autorizzata la spesa di 1.650 milioni di
euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario
di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da
trasferire sull'apposita contabilita' speciale ad esso intestata,
previa motivata richiesta avanzata dal medesimo Commissario al
Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del
Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie
sono trasferite al Commissario previa presentazione, da parte del
medesimo, di rendiconto amministrativo ((relativo alla gestione
successiva al 1° marzo 2021.))
2. Ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite a
legislazione vigente sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 ed
in relazione alle necessita' di spesa connesse all'emergenza
pandemica, su richiesta del commissario straordinario, mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro della Salute,
le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalita' di cui
all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
((3. Il commissario straordinario presenta alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e
alle Camere il rendiconto attestante l'effettivo utilizzo delle somme
di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento
sulla contabilita' speciale ad esso intestata. Successivamente, la
rendicontazione e' effettuata ogni quattro mesi.))
4. Per l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della
Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per
istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue
varianti nelle acque reflue, e' autorizzata la spesa complessiva di
euro 5.800.000, di cui euro 2.500.000, per l'anno 2021, ed euro
3.300.000, per l'anno 2022.
5. Le attivita' di sorveglianza di cui al comma 4 sono coordinate,
con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore
di sanita', che si avvale del supporto delle regioni e delle province
autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
6. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
i criteri e le modalita' per il riparto delle risorse di cui al comma
4.
7. All'articolo 1, comma 465 della legge 30 dicembre 2020 n. 178,
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le regioni e province
autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori
privati accreditati nell'attivita' di somministrazione dei vaccini
contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalita',
degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno
2021, anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di
somministrazione dei vaccini, all'articolo 15, comma 14, primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, ((n. 135, e ferma
restando)) la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio
sanitario regionale».
8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n.
29, ((la parola: «retribuiti» e' soppressa)) e le parole
«Conseguentemente non e' erogato il trattamento previdenziale per le
mensilita' per cui l'incarico e' retribuito.» sono sostituite dalle
seguenti: «Il predetto personale opta per il mantenimento del
trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero per l'erogazione
della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».
9. In considerazione del contributo fornito per far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale
sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis
del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel
senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di
cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
((9-bis. Al fine di sostenere il settore delle cerimonie colpito
dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus
SARS-CoV-2 e in conformita' alla proposta di raccomandazione di cui
alla comunicazione COM(2021) 294 final del Consiglio, del 31 maggio
2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre
2020, per un approccio coordinato alla limitazione della liberta' di
circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei
protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i
bambini di eta' inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del
possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9
per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di
eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri
dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il
genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad
autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non e' imposto
al genitore o ai genitori perche' in possesso di un certificato di
vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di
sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio
non si applica ai bambini di eta' inferiore a sei anni».
9-ter. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione
sociosanitaria e di fare fronte al perdurare dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di
assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, gia'
collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3,
e' collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9-quater. Al fine di garantire, nel limite di spesa autorizzato ai
sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa,
l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per
l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del
certificato COVID digitale dell'UE, di cui all'articolo 3 del
regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2021, per i cittadini con disabilita' o in condizione di
fragilita' che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2
a causa di patologie ostative certificate, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuita'
dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
9-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le
disabilita' ovvero con l'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita', da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa
previsto, i criteri e le modalita' di riparto del Fondo di cui al
comma 9-quater tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.))
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
((10-bis. Al fine di rafforzare i programmi di sorveglianza
epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia farmacologica,
realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, il
sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, di
cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e' esteso a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione
in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e
a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme
della distribuzione per conto, secondo i termini e le modalita'
previsti dall'articolo 50, commi 5 e 8, del citato decreto-legge n.
269 del 2003, utilizzando l'infrastruttura del sistema tessera
sanitaria.
10-ter. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 10-bis e'
prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi
all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici
tramite il canale di dispensazione delle farmacie.
10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter possono accedere
il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle
finanze, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto nazionale di
statistica, l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali, secondo le modalita' fissate dal
decreto del Ministro della sanita' 18 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999.
10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati
previsti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater, i cui oneri di
acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle
associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Al fine di potenziare l'attivita' di screening polmonare
su tutto il territorio nazionale, e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare ai
centri della Rete italiana screening polmonare per la realizzazione
di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone nei
limiti della spesa autorizzata.
10-septies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
10-sexies, anche al fine del rispetto del limite di spesa
autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati i centri che
costituiscono la Rete italiana screening polmonare, garantendo il
piu' ampio livello di copertura del territorio nazionale.
10-octies. Agli oneri derivanti dai commi 10-sexies e 10-septies,
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))