Art. 35 
 
            Disposizioni finanziarie in materia sanitaria 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter.  Ai  fini
della  determinazione  dei  fabbisogni  sanitari  standard  regionali
dell'anno 2021 sono regioni di riferimento tutte  le  cinque  regioni
indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.». 
    b) alla fine del comma 7 e' inserito il seguente periodo: «In via
transitoria, per il solo anno 2021, nelle more  dell'applicazione  di
quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga  a
quanto previsto dal quarto periodo del presente  comma,  al  fine  di
tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021,
l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del  fabbisogno
standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo i
criteri di cui al presente comma e il restante  15  per  cento  delle
medesime risorse e' ripartito sulla base della popolazione  residente
riferita al 1° gennaio 2020». 
  2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Limitatamente all'anno 2021,  la  percentuale  indicata  al
citato articolo 15, comma 23,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  e'  pari
allo 0,32 per cento.». 
  ((2-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli  23,  31  e
38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, il Ministero della  salute,  previa
istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi  sanitari  regionali
(AGENAS) da concludere  entro  il  30  dicembre  2021,  effettua  una
ricognizione delle attivita' svolte dalle singole regioni e  province
autonome ed elabora un programma  triennale  per  l'attuazione  della
legge 15 marzo 2010, n. 38,  al  fine  di  assicurare,  entro  il  31
dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui
ai citati articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017  in  tutto  il  territorio
nazionale, fissando per  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  i
relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale  da
parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento
ai  fini  dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  del  Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,  comma
68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  prorogato,  a
decorrere  dall'anno  2013,   dall'articolo   15,   comma   24,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di  Bolzano  presentano  periodicamente
una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  del  citato   programma
triennale  al  Comitato  permanente  per  l'erogazione  dei   livelli
essenziali di assistenza di cui all'articolo  9  dell'intesa  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
  2-ter. Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  tariffe  nazionali
massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure
palliative in ambito domiciliare e  residenziale  e  in  hospice,  in
coerenza con la  programmazione  economico-finanziaria  del  Servizio
sanitario nazionale. 
  2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter
le amministrazioni  interessate  provvedono  con  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma  triennale
nei termini previsti si applica  la  procedura  per  l'esercizio  del
potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5  giugno  2003,
n. 131.))