Art. 35
Disposizioni finanziarie in materia sanitaria
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter. Ai fini
della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali
dell'anno 2021 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni
indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.».
b) alla fine del comma 7 e' inserito il seguente periodo: «In via
transitoria, per il solo anno 2021, nelle more dell'applicazione di
quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga a
quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, al fine di
tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021,
l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno
standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo i
criteri di cui al presente comma e il restante 15 per cento delle
medesime risorse e' ripartito sulla base della popolazione residente
riferita al 1° gennaio 2020».
2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Limitatamente all'anno 2021, la percentuale indicata al
citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari
allo 0,32 per cento.».
((2-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 23, 31 e
38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, il Ministero della salute, previa
istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS) da concludere entro il 30 dicembre 2021, effettua una
ricognizione delle attivita' svolte dalle singole regioni e province
autonome ed elabora un programma triennale per l'attuazione della
legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine di assicurare, entro il 31
dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui
ai citati articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio
nazionale, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i
relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale da
parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento
ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma
68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a
decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano presentano periodicamente
una relazione sullo stato di attuazione del citato programma
triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
2-ter. Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe nazionali
massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure
palliative in ambito domiciliare e residenziale e in hospice, in
coerenza con la programmazione economico-finanziaria del Servizio
sanitario nazionale.
2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter
le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma triennale
nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del
potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131.))