((Art. 35 ter 
 
Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi  e  dei
                    farmaci oncologici innovativi 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 393, la parola: «400,» e' soppressa; 
  b) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 400 e' abrogato; 
  c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 401 e'  sostituito  dal
seguente: 
  «401. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  Fondo,
con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso  al
rimborso alle  regioni  delle  spese  sostenute  per  l'acquisto  dei
farmaci innovativi. Resta ferma la  competenza  del  Ministero  della
salute a disciplinare le  modalita'  operative  di  erogazione  delle
risorse stanziate, sulla base dei criteri stabiliti  con  il  decreto
adottato ai sensi del comma 405»; 
  d) dopo il comma 401 e' inserito il seguente: 
  «401-bis. Il Fondo di cui al  comma  401  e'  finanziato,  per  664
milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma  393
e, per 336 milioni di euro annui,  mediante  utilizzo  delle  risorse
destinate  alla  realizzazione  di  specifici  obiettivi  del   Piano
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662»; 
  e) al comma 402, le parole: «ai commi 400 e  401»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al comma 401»; 
  f) al comma 402-bis, le parole: «ai Fondi previsti ai commi  400  e
401» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo previsto al comma 401»
e le parole: «dei Fondi di cui ai commi 400 e  401»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401»; 
  g) al comma 405, le parole: «dei fondi di cui ai commi 400  e  401»
sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401» e  le
parole: «ai citati commi 400 e 401» sono sostituite  dalle  seguenti:
«al citato comma 401»; 
  h) al comma 406, le parole: «di ciascuno dei fondi di cui ai  commi
400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma
401». 
  2. Il comma 550 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, e' abrogato.))