Art. 19 Entrata in vigore e aggiornamenti successivi 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche agli Elenchi di cui all'art. 1 e al prospetto di cui all'art. 13 sono pubblicate sui siti internet della Banca d'Italia e della UIF.