Art. 20 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  ai
procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore. 
  2. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata  in
vigore del presente regolamento continueranno a essere  applicate  le
disposizioni  dei  regolamenti  della  Banca  d'Italia  adottati  con
provvedimento del 25 giugno 2008 e con provvedimento  del  22  giugno
2010 e successive modificazioni e integrazioni.