Art. 20 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore. 2. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno a essere applicate le disposizioni dei regolamenti della Banca d'Italia adottati con provvedimento del 25 giugno 2008 e con provvedimento del 22 giugno 2010 e successive modificazioni e integrazioni.