Art. 19 
 
Disposizioni   relative    al    procedimento    di    verifica    di
         assoggettabilita' a VIA e consultazione preventiva 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19: 
      1) al comma 4 la parola «quarantacinque»  e'  sostituita  dalla
seguente: «trenta»; 
      2) al comma 6 sono aggiunti in fine i  seguenti  periodi:  «Nel
medesimo termine l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e
integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilita' del
progetto al procedimento di VIA. In  tal  caso,  il  proponente  puo'
richiedere, per una sola volta, la sospensione dei  termini,  per  un
periodo  non  superiore   a   ((quarantacinque))   giorni,   per   la
presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora
il proponente non trasmetta  la  documentazione  richiesta  entro  il
termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.»; 
      3) al comma 7 dopo il primo periodo e'  aggiunto  il  seguente:
«Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si  pronuncia
sulla richiesta di condizioni  ambientali  formulata  dal  proponente
entro il termine di  trenta  giorni  con  determinazione  positiva  o
negativa,  esclusa  ogni  ulteriore  interlocuzione  o  proposta   di
modifica.»; 
    b) all'articolo 20 sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole
«entro  trenta  giorni  dalla  presentazione   della   proposta.   Le
disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  anche  ai
progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.». 
    ((b-bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera u), dopo le
parole: «R.D. 29 luglio 1927, n. 1443» sono aggiunte le seguenti:  «,
fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui  alla
precedente lettera b)»; 
    b-ter) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2,  lettera  a),
sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  fatta  salva  la
disciplina delle acque minerali e termali  di  cui  alla  lettera  b)
dell'allegato III alla parte seconda».))