Art. 17 
 
          Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  all'articolo  8
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    ((a) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:)) 
      «2-bis. Per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  valutazione
ambientale di competenza statale  dei  progetti  compresi  nel  Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR),  di  quelli  finanziati  a
valere sul fondo complementare nonche' ((dei progetti  attuativi  del
Piano nazionale integrato  per  l'energia  e  il  clima,  individuati
nell'allegato  I-bis  al  presente   decreto)),   e'   istituita   la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali  del
Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo
di quaranta unita',  in  possesso  di  diploma  di  laurea  o  laurea
magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e  con
competenze  adeguate   alla   valutazione   tecnica,   ambientale   e
paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il personale  di
ruolo delle amministrazioni  statali  e  regionali,  ((del  Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR),)) del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,  n.  132,
((dell'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e  dell'Istituto  superiore  di
sanita' (ISS),)) secondo le modalita' di  cui  al  comma  2,  secondo
periodo,   ad   esclusione   del   personale   docente,    educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche.
Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,
((fuori ruolo o nella posizione di)) comando, distacco, aspettativa o
altra  analoga  posizione,  secondo  i  rispettivi   ordinamenti.   I
componenti nominati nella  Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC  svolgono
tale  attivita'  a  tempo  pieno  e  non  possono  far  parte   della
Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei
membri  e'  garantito  il  rispetto  dell'equilibrio  di  genere.   I
componenti della Commissione Tecnica  PNRR-PNIEC  sono  nominati  con
decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
((anche  attingendo  dall'elenco  utilizzato  per   la   nomina   dei
componenti della Commissione tecnica di verifica di cui  all'articolo
8, comma)) 1, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in
possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2-bis.  I  componenti
della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni  e
sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della  commissione
partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero
della cultura. Per  lo  svolgimento  delle  istruttorie  tecniche  la
Commissione si avvale,  tramite  appositi  protocolli  d'intesa,  del
Sistema nazionale a rete per  la  protezione  dell'ambiente  a  norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri  enti  pubblici  di
ricerca.  Per  i  procedimenti  per  i  quali  sia  riconosciuto   da
specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse  regionale,
all'attivita' istruttoria partecipa con diritto di  voto  un  esperto
designato  dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome  interessate,
individuato tra i soggetti in possesso di  adeguata  professionalita'
ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e
del  diritto  ambientale.  La  Commissione  opera  con  le  modalita'
previste  dall'articolo  20,  dall'articolo  21,  dall'articolo   23,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6
e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto. 
      ((2-ter. Al  fine  di  garantire  univocita'  di  indirizzo,  i
presidenti della Commissione tecnica  di  cui  al  comma  1  e  della
Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati  da  un  numero
massimo di due commissari per ciascuna Commissione,  individuati  dal
Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione  di
criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e
omogenea delle disposizioni di cui alla parte  seconda  del  presente
decreto. 
      2-quater.  Il  Ministro  della   transizione   ecologica   puo'
attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi  1
o  2-bis,  anche  la  presidenza  dell'altra.  Nel  caso  in  cui  la
presidenza di entrambe le Commissioni sia  attribuita  al  presidente
della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo e' collocato  fuori
ruolo o in  posizione  di  comando,  distacco,  aspettativa  o  altra
analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico  e
per l'intera durata del medesimo. 
      2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi  2-ter  e
2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati e' escluso  il
personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni scolastiche. 
      2-sexies. La  denominazione  "Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC"
sostituisce, ad ogni effetto e  ovunque  presente,  la  denominazione
"Commissione tecnica PNIEC". 
      2-septies. Qualora lo richieda  almeno  una  delle  Commissioni
parlamentari  competenti  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei   suoi
componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto  possono  essere  modificate,
con decreto del Ministro della transizione ecologica,  previo  parere
delle  Commissioni   parlamentari   competenti   da   rendere   entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi  i  quali  il  decreto
puo' essere comunque adottato»;)) 
    b) al comma 1 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  «Nella
trattazione  dei  procedimenti  di  sua  competenza  ai  sensi  della
normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonche' la
Commissione ((di cui al comma 2-bis danno))  precedenza  ai  progetti
aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni  di  euro
ovvero  una  ricaduta  in  termini  di  maggiore  occupazione  attesa
superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai progetti cui  si
correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate  con  termine
perentorio dalla legge o  comunque  da  enti  terzi,  e  ai  progetti
relativi ad impianti gia' autorizzati  la  cui  autorizzazione  scade
entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.»; 
    c) al comma 5  le  parole  «Commissione  tecnica  PNIEC»  ovunque
ricorrono  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Commissione   tecnica
PNRR-PNIEC»  e  le  parole  «e  in  ragione  dei  compiti  istruttori
effettivamente  svolti,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «,
esclusivamente  in  ragione  dei  compiti  istruttori  effettivamente
svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,» 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8,  del  citato
          decreto legislativo n. 152, del 2006, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
          ambientale -   VIA   e   VAS).    -    1.    Il    supporto
          tecnico-scientifico    all'autorita'     competente     per
          l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II  e  III  della
          presente parte nel caso di piani, programmi e progetti  per
          i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS  spettano  allo
          Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta  da  un  numero
          massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e  il
          Segretario, posta alle dipendenze funzionali del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
          lo svolgimento delle istruttorie  tecniche  la  Commissione
          puo' avvalersi, tramite appositi protocolli  d'intesa,  del
          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
          norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
          enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti  per  i  quali
          sia  riconosciuto  un  concorrente   interesse   regionale,
          all'attivita' istruttoria partecipa  un  esperto  designato
          dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome   interessate,
          individuato  tra  i  soggetti  in  possesso   di   adeguata
          professionalita'   ed   esperienza   nel   settore    della
          valutazione   dell'impatto   ambientale   e   del   diritto
          ambientale.  Nella  trattazione  dei  procedimenti  di  sua
          competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
          di cui al presente comma nonche' la Commissione di  cui  al
          comma  2-bis,  da'  precedenza  ai   progetti   aventi   un
          comprovato valore economico superiore a 5 milioni  di  euro
          ovvero una ricaduta  in  termini  di  maggiore  occupazione
          attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
          progetti cui si correlano scadenze non superiori  a  dodici
          mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
          da enti terzi, e ai  progetti  relativi  ad  impianti  gia'
          autorizzati la cui autorizzazione scade entro  dodici  mesi
          dalla presentazione dell'istanza. 
                2. I commissari di cui al comma  1  sono  scelti  tra
          professori o ricercatori universitari, tra il personale  di
          cui agli articoli 2 e 3  del  decreto  legislativo  del  30
          marzo 2001, n. 165, ivi  compreso  quello  appartenente  ad
          enti di  ricerca,  al  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n.  132,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  ovvero  tra
          soggetti  anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione,
          provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento,  di
          laurea specialistica o magistrale, con adeguata  esperienza
          professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
          il loro incarico dura quattro anni ed  e'  rinnovabile  una
          sola  volta.  I  commissari  sono  nominati  dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
          motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte  dei
          prescelti   dei   necessari   requisiti    di    comprovata
          professionalita' e  competenza  nelle  materie  ambientali,
          economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
          rispetto  del  principio  dell'equilibrio  di  genere.   Ai
          commissari,  qualora  provenienti   dalle   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale  di
          cui all'articolo 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  si
          applica  quanto  previsto  dall'articolo  53  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il  personale  in
          regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
          ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito  con
          le modalita' di cui al comma 5  esclusivamente  in  ragione
          dei compiti  istruttori  effettivamente  svolti  e  solo  a
          seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. 
                2-bis.  Per  lo  svolgimento   delle   procedure   di
          valutazione ambientale di competenza statale  dei  progetti
          compresi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR),  di  quelli   finanziati   a   valere   sul   fondo
          complementare nonche'  dei  progetti  attuativi  del  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il  clima,  individuati
          nell'allegato I-bis al presente decreto,  e'  istituita  la
          Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,  posta  alle   dipendenze
          funzionali del Ministero  della  transizione  ecologica,  e
          formata  da  un  numero  massimo  di  quaranta  unita',  in
          possesso di diploma di  laurea  o  laurea  magistrale,  con
          almeno  cinque  anni  di  esperienza  professionale  e  con
          competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale  e
          paesaggistica dei predetti  progetti,  individuato  tra  il
          personale  di  ruolo  delle   amministrazioni   statali   e
          regionali, del Consiglio nazionale  delle  ricerche  (CNR),
          del  Sistema   nazionale   a   rete   per   la   protezione
          dell'ambiente di cui alla legge 28  giugno  2016,  n.  132,
          dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
          lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA)  e  dell'Istituto
          superiore di sanita' (ISS), secondo le modalita' di cui  al
          comma 2,  secondo  periodo,  ad  esclusione  del  personale
          docente, educativo, amministrativo, tecnico  ed  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche
          amministrazioni e' collocato, ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo  o
          nella posizione di comando, distacco, aspettativa  o  altra
          analoga posizione,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I
          componenti nominati nella  Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC
          svolgono tale attivita' a tempo pieno  e  non  possono  far
          parte della Commissione di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo. Nella nomina dei membri e' garantito il  rispetto
          dell'equilibrio di genere. I componenti  della  Commissione
          Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto  del  Ministro
          della transizione ecologica  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          anche attingendo dall'elenco utilizzato per la  nomina  dei
          componenti della Commissione tecnica  di  verifica  di  cui
          all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, in possesso dei medesimi requisiti di cui  al
          comma  2-bis.  I  componenti  della   Commissione   Tecnica
          PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
          per  una  sola  volta.  Alle  riunioni  della   commissione
          partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del
          Ministero  della  cultura.   Per   lo   svolgimento   delle
          istruttorie tecniche  la  Commissione  si  avvale,  tramite
          appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a  rete
          per la protezione dell'ambiente  a  norma  della  legge  28
          giugno 2016,  n.  132,  e  degli  altri  enti  pubblici  di
          ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
          specifiche disposizioni o intese un  concorrente  interesse
          regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con  diritto
          di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province
          autonome  interessate,  individuato  tra  i   soggetti   in
          possesso di adeguata  professionalita'  ed  esperienza  nel
          settore della valutazione  dell'impatto  ambientale  e  del
          diritto ambientale. La Commissione opera con  le  modalita'
          previste dall'articolo 20, dall'articolo 21,  dall'articolo
          23, dall'articolo 24, dall'articolo  25,  commi  1,  2-bis,
          2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e  dall'articolo  27,  del  presente
          decreto. 
                2-ter. Al fine di garantire univocita' di  indirizzo,
          i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1  e
          della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati
          da  un  numero  massimo  di  due  commissari  per  ciascuna
          Commissione, individuati  dal  Ministro  della  transizione
          ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e
          procedurali   preordinati   all'attuazione   coordinata   e
          omogenea delle disposizioni di cui alla parte  seconda  del
          presente decreto. 
                2-quater. Il  Ministro  della  transizione  ecologica
          puo' attribuire, al presidente di una delle Commissioni  di
          cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel
          caso in cui la presidenza di entrambe  le  Commissioni  sia
          attribuita al presidente della Commissione di cui al  comma
          1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione  di
          comando, distacco, aspettativa o  altra  analoga  posizione
          entro dieci  giorni  dall'assunzione  dell'incarico  e  per
          l'intera durata del medesimo. 
                2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi
          2-ter e 2-quater,  resta  fermo  che  dagli  incarichi  ivi
          indicati  e'  escluso  il  personale  docente,   educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. 
                2-sexies.  La  denominazione   "Commissione   tecnica
          PNRR-PNIEC"  sostituisce,  ad  ogni   effetto   e   ovunque
          presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC". 
                2-septies.  Qualora  lo  richieda  almeno  una  delle
          Commissioni parlamentari competenti a maggioranza  dei  due
          terzi  dei  suoi  componenti,  le  tipologie  dei  progetti
          attuativi del  PNIEC  individuati  nell'allegato  I-bis  al
          presente decreto possono essere modificate, con decreto del
          Ministro della transizione ecologica, previo  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  da   rendere   entro
          quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i  quali  il
          decreto puo' essere comunque adottato»; 
                  b) al comma 1  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
          periodo:  «Nella  trattazione  dei  procedimenti   di   sua
          competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
          di cui al presente comma nonche' la Commissione di  cui  al
          comma  2-bis  danno  precedenza  ai  progetti   aventi   un
          comprovato valore economico superiore a 5 milioni  di  euro
          ovvero una ricaduta  in  termini  di  maggiore  occupazione
          attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
          progetti cui si correlano scadenze non superiori  a  dodici
          mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
          da enti terzi, e ai  progetti  relativi  ad  impianti  gia'
          autorizzati la cui autorizzazione scade entro  dodici  mesi
          dalla presentazione dell'istanza.»; 
              c) al comma 5 le  parole  «Commissione  tecnica  PNIEC»
          ovunque   ricorrono   sono   sostituite   dalle   seguenti:
          «Commissione tecnica PNRR-PNIEC» e le parole «e in  ragione
          dei  compiti  istruttori   effettivamente   svolti,»   sono
          sostituite dalle seguenti: «, esclusivamente in ragione dei
          compiti istruttori effettivamente svolti e solo  a  seguito
          dell'adozione del provvedimento finale,». 
                3. Al  fine  di  assicurare  il  necessario  supporto
          tecnico  e  giuridico,  la  Commissione  si  avvale  di  un
          Comitato  tecnico   istruttorio   posto   alle   dipendenze
          funzionali del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  formato  da  trenta  unita'   di
          personale pubblico con almeno cinque anni di anzianita'  di
          servizio  nella  pubblica  amministrazione  ed   esperienza
          professionale e competenze adeguate ai profili individuati,
          e collocato in posizione di comando, distacco, fuori  ruolo
          o   analoga   posizione   prevista   dall'ordinamento    di
          appartenenza, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento  in
          fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello
          stesso  un  numero  di  posti  nella   dotazione   organica
          dell'amministrazione di provenienza equivalente  dal  punto
          di  vista  finanziario.  I  componenti  del  Comitato  sono
          nominati dal Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, e individuati tra  gli  appartenenti
          ad Amministrazioni pubbliche, al Sistema nazionale  a  rete
          per la protezione dell'ambiente, all'ENEA, ad altri Enti di
          ricerca,  nonche',  per  lo  svolgimento  delle   attivita'
          istruttorie in materia di impatto  sanitario,  sino  a  sei
          unita' designate dal Ministro della  salute.  I  componenti
          del  Comitato  restano  in  carica  cinque  anni   e   sono
          rinominabili per una sola volta. 
                4. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente
          e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentiti  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  della
          salute,  sono  stabilite  per  i  profili   di   rispettiva
          competenza l'articolazione, l'organizzazione, le  modalita'
          di  funzionamento  e  la  disciplina  delle  situazioni  di
          inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
          anche potenziale  della  Commissione  e  della  Commissione
          tecnica PNIEC. 
                5. A decorrere dall'anno 2017,  con  decreto  annuale
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono  definiti  i  costi  di  funzionamento  della
          Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale  e
          della  Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC,  comprensivi   dei
          compensi   per   i   relativi   componenti,    in    misura
          complessivamente non superiore all'ammontare delle  tariffe
          di  cui  all'articolo  33  del  presente  decreto,  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno  precedente,
          senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente  alle
          responsabilita' di ciascun membro della Commissione e della
          Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente  in  ragione
          dei compiti  istruttori  effettivamente  svolti  e  solo  a
          seguito  dell'adozione  del  provvedimento  finale,   fermo
          restando che gli oneri relativi  al  trattamento  economico
          fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano in
          carico all'amministrazione di appartenenza. 
                6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
          stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e dal decreto legislativo 8 aprile  2013,  n.  39.  In
          caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
          legislativo n. 39  del  2013,  fermo  restando  ogni  altro
          profilo  di  responsabilita',  il  componente  responsabile
          decade    dall'incarico    con    effetto    dalla     data
          dell'accertamento.   Per   gli   iscritti    agli    ordini
          professionali la violazione viene segnalata  dall'autorita'
          competente. 
                7. Nel caso di progetti per i  quali  la  VIA  spetta
          alle  Regioni  e  alle  Province  Autonome,  queste  ultime
          assicurano che l'autorita' competente disponga di  adeguate
          competenze  tecnico-scientifiche  o,  se   necessario,   si
          avvalga di adeguate figure di comprovata  professionalita',
          competenza ed esperienza per l'attuazione  delle  norme  di
          cui ai Titoli II e III della presente parte.».