Art. 18 
 
Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione  del  PNRR  e
                              del PNIEC 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7-bis 
      1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Le opere,
gli impianti e le infrastrutture  necessari  alla  realizzazione  dei
progetti strategici per la transizione energetica del  Paese  inclusi
nel  Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza   (PNRR)   e   al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale  integrato
per l'energia e il  clima  (PNIEC),  predisposto  in  attuazione  del
Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato  I-bis,  e
le opere  ad  essi  connesse  costituiscono  interventi  di  pubblica
utilita', indifferibili e urgenti.»; 
      2) il comma 2-ter e' abrogato; 
    b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, e'  inserito  l'allegato
I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto. 
    ((b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis. Nell'ambito  dei  progetti  gia'  autorizzati,  per  le
varianti progettuali legate a  modifiche,  estensioni  e  adeguamenti
tecnici  non  sostanziali  che  non  comportino  impatti   ambientali
significativi e negativi si applica la  procedura  di  cui  al  comma
9».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 7-bis, del decreto  legislativo
          3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia  ambientale),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7-bis  (Competenze  in  materia  di  VIA  e  di
          verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. La  verifica  di
          assoggettabilita' a VIA e  la  VIA  vengono  effettuate  ai
          diversi livelli istituzionali, tenendo conto  dell'esigenza
          di razionalizzare i procedimenti  ed  evitare  duplicazioni
          nelle valutazioni. 
                2. Sono sottoposti a VIA in sede statale  i  progetti
          di cui all'allegato II  alla  parte  seconda  del  presente
          decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita'  a
          VIA in sede statale i progetti di cui  all'allegato  II-bis
          alla parte seconda del presente decreto. 
                2-bis. Le opere, gli  impianti  e  le  infrastrutture
          necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la
          transizione  energetica  del  Paese   inclusi   nel   Piano
          nazionale   di   ripresa   e   resilienza   (PNRR)   e   al
          raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano  nazionale
          integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto  in
          attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati
          nell'Allegato  I-bis,  e  le   opere   ad   essi   connesse
          costituiscono    interventi    di    pubblica     utilita',
          indifferibili e urgenti. 
                2-ter (Abrogato). 
                2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui  al
          comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo
          di  superfici   di   strutture   edificate,   comprese   le
          piattaforme petrolifere in disuso. 
                3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis,  sono
          sottoposti a VIA in  sede  regionale,  i  progetti  di  cui
          all'allegato III alla parte seconda del  presente  decreto.
          Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita'  a  VIA  in
          sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte
          seconda del presente decreto. 
                4. In sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, che esercita le proprie competenze in  collaborazione
          con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
          turismo  per   le   attivita'   istruttorie   relative   al
          procedimento  di  VIA.  Il  provvedimento  di  verifica  di
          assoggettabilita'  a  VIA   e'   adottato   dal   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
          provvedimento di VIA e'  adottato  nelle  forme  e  con  le
          modalita' di cui all'articolo 25, comma 2,  e  all'articolo
          27, comma 8. 
                4-bis. Nel caso di opere o interventi  caratterizzati
          da  piu'  elementi  progettuali  corrispondenti  a  diverse
          tipologie   soggette   a   VIA   ovvero   a   verifica   di
          assoggettabilita'  a  VIA   rientranti   in   parte   nella
          competenza statale e  in  parte  in  quella  regionale,  il
          proponente,  con  riferimento  alle  voci  elencate   negli
          allegati II, II-bis,  III  e  IV  alla  parte  seconda  del
          presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero
          della transizione ecologica  e  alla  Regione  o  Provincia
          autonoma interessata una comunicazione contenente: 
                  a)  oggetto/titolo  del   progetto   o   intervento
          proposto; 
                  b)   tipologia   progettuale    individuata    come
          principale; 
                  c) altre tipologie progettuali coinvolte; 
                  d) autorita' (stato o  regione/provincia  autonoma)
          che egli individua come competente allo  svolgimento  della
          procedura di VIA o verifica di assoggettabilita' a VIA. 
                4-  ter.  Entro  e  non  oltre  trenta   giorni   dal
          ricevimento della comunicazione, la Regione o la  Provincia
          autonoma ha  la  facolta'  di  trasmettere  valutazioni  di
          competenza   al    Ministero,    dandone    contestualmente
          comunicazione al proponente. Entro e non oltre i successivi
          trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati  II,
          II-bis, III e IV alla parte seconda del  presente  decreto,
          il competente ufficio del Ministero comunica al  proponente
          e alla Regione o Provincia autonoma  la  determinazione  in
          merito all'autorita' competente, alla quale  il  proponente
          stesso  dovra'  presentare  l'istanza   per   l'avvio   del
          procedimento. Decorso tale termine, si considera  acquisito
          l'assenso del Ministero  sulla  posizione  formulata  dalla
          Regione o Provincia autonoma o, in assenza di  questa,  dal
          proponente. 
                5. In sede regionale, l'autorita'  competente  e'  la
          pubblica amministrazione con compiti di tutela,  protezione
          e  valorizzazione   ambientale   individuata   secondo   le
          disposizioni  delle  leggi  regionali  o   delle   Province
          autonome. 
                6. Qualora nei procedimenti di VIA o di  verifica  di
          assoggettabilita' a VIA l'autorita' competente coincida con
          l'autorita'  proponente  di  un  progetto,   le   autorita'
          medesime provvedono  a  separare  in  maniera  appropriata,
          nell'ambito della propria organizzazione  delle  competenze
          amministrative,  le  funzioni  confliggenti  in   relazione
          all'assolvimento  dei  compiti   derivanti   dal   presente
          decreto. Le autorita' competenti  evitano  l'insorgenza  di
          situazioni che diano origine a un conflitto di interessi  e
          provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto,  anche
          potenziale, alle competenti autorita'. 
                7. Qualora un progetto sia sottoposto a  verifica  di
          assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le
          Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
          assicurano che le procedure  siano  svolte  in  conformita'
          agli articoli da 19 a 26 e da  27-bis  a  29  del  presente
          decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale  si
          svolge con le modalita' di cui all'articolo 27-bis. 
                8. Le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano  disciplinano  con  proprie  leggi  o   regolamenti
          l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni
          amministrative  ad  esse  attribuite  in  materia  di  VIA,
          nonche' l'eventuale conferimento  di  tali  funzioni  o  di
          compiti   specifici   agli    altri    enti    territoriali
          sub-regionali. La potesta' normativa  di  cui  al  presente
          comma  e'  esercitata  in  conformita'  alla   legislazione
          europea e nel rispetto  di  quanto  previsto  nel  presente
          decreto,  fatto  salvo  il  potere  di   stabilire   regole
          particolari  ed  ulteriori  per  la   semplificazione   dei
          procedimenti, per  le  modalita'  della  consultazione  del
          pubblico e di  tutti  i  soggetti  pubblici  potenzialmente
          interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle
          autorizzazioni di competenza regionale  e  locale,  nonche'
          per la destinazione alle finalita' di cui all'articolo  29,
          comma 8, dei  proventi  derivanti  dall'applicazione  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso  non  sono
          derogabili i termini procedimentali  massimi  di  cui  agli
          articoli 19 e 27-bis. 
                8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il
          superamento  di  sentenze  di  condanna  della   Corte   di
          Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale
          per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a
          VIA o a VIA ai sensi del  comma  3,  lo  Stato  esercita  i
          poteri sostitutivi di cui all'articolo 41  della  legge  24
          dicembre 2012 n. 234. 
                9. A decorrere dal 31 dicembre 2017,  e  con  cadenza
          biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati  e
          i procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e  di
          VIA, fornendo: 
                  a) il numero di progetti di cui agli allegati III e
          IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale; 
                  b) la ripartizione delle  valutazioni  dell'impatto
          ambientale secondo le categorie dei progetti  di  cui  agli
          allegati III e IV; 
                  c) il numero di progetti  di  cui  all'allegato  IV
          sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA; 
                  d) la durata media delle procedure  di  valutazione
          dell'impatto ambientale; 
                  e) stime generali  dei  costi  medi  diretti  delle
          valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli
          effetti sulle piccole e medie imprese. 
                10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni  6  anni,
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare informa la Commissione europea circa lo  stato  di
          attuazione  della  direttiva  2014/52/UE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,  che  modifica
          la  direttiva  2011/92/UE  concernente  la  valutazione  di
          impatto  ambientale  di  determinati  progetti  pubblici  e
          privati.». 
              - Si riporta  l'allegato  I  alla  Parte  seconda,  del
          citato decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152: 
                «Allegato  I   -   Criteri   per   la   verifica   di
          assoggettabilita' di piani e programmi di cui  all'articolo
          12. Caratteristiche del  piano  o  del  programma,  tenendo
          conto in particolare, dei seguenti elementi: 
                  in quale misura il piano o il programma  stabilisce
          un quadro di riferimento per progetti ed altre attivita', o
          per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le  dimensioni
          e le condizioni  operative  o  attraverso  la  ripartizione
          delle risorse; 
                  in quale misura il piano o il  programma  influenza
          altri piani o  programmi,  inclusi  quelli  gerarchicamente
          ordinati; 
                  la  pertinenza  del  piano  o  del  programma   per
          l'integrazione   delle   considerazioni   ambientali,    in
          particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
                  problemi  ambientali  pertinenti  al  piano  o   al
          programma; 
                  la  rilevanza  del  piano  o  del   programma   per
          l'attuazione  della  normativa  comunitaria   nel   settore
          dell'ambiente (ad  es.  piani  e  programmi  connessi  alla
          gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
                2. Caratteristiche degli impatti  e  delle  aree  che
          possono essere interessate, tenendo conto  in  particolare,
          dei seguenti elementi: 
                  probabilita', durata,  frequenza  e  reversibilita'
          degli impatti; 
                  carattere cumulativo degli impatti; 
                  natura transfrontaliera degli impatti; 
                  rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es.
          in caso di incidenti); 
                  entita' ed estensione nello  spazio  degli  impatti
          (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 
                  valore  e  vulnerabilita'  dell'area  che  potrebbe
          essere interessata a causa: 
                  delle  speciali  caratteristiche  naturali  o   del
          patrimonio culturale; 
                  del superamento dei livelli di qualita'  ambientale
          o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; 
                  impatti  su  aree  o  paesaggi  riconosciuti   come
          protetti    a    livello    nazionale,    comunitario     o
          internazionale.». 
              - Si riporta l'articolo 6, comma 9, del citato  decreto
          legislativo 3 agosto 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 6 (Oggetto della disciplina). - (Omissis). 
                9. Per le modifiche, le estensioni o gli  adeguamenti
          tecnici  finalizzati  a  migliorare  il  rendimento  e   le
          prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati
          II, II-bis, III  e  IV  alla  parte  seconda  del  presente
          decreto, fatta eccezione per le modifiche o  estensioni  di
          cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della
          presunta   assenza   di   potenziali   impatti   ambientali
          significativi e negativi,  ha  la  facolta'  di  richiedere
          all'autorita' competente,  trasmettendo  adeguati  elementi
          informativi  tramite  apposite  liste  di  controllo,   una
          valutazione preliminare al fine di individuare  l'eventuale
          procedura da avviare. L'autorita' competente, entro  trenta
          giorni dalla presentazione della richiesta  di  valutazione
          preliminare, comunica al proponente l'esito  delle  proprie
          valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
          adeguamenti tecnici devono essere assoggettati  a  verifica
          di assoggettabilita' a VIA, a  VIA,  ovvero  non  rientrano
          nelle categorie di cui  ai  commi  6  o  7.  L'esito  della
          valutazione preliminare e la documentazione  trasmessa  dal
          proponente sono tempestivamente  pubblicati  dall'autorita'
          competente sul proprio sito internet istituzionale. 
                9-bis.Nell'ambito dei progetti gia' autorizzati,  per
          le varianti progettuali legate a  modifiche,  estensioni  e
          adeguamenti tecnici  non  sostanziali  che  non  comportino
          impatti ambientali significativi e negativi si  applica  la
          procedura di cui al comma 9. 
                (Omissis).».