Art. 19 
 
Disposizioni   relative    al    procedimento    di    verifica    di
         assoggettabilita' a VIA e consultazione preventiva 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19: 
      1) al comma 4 la parola «quarantacinque»  e'  sostituita  dalla
seguente: «trenta»; 
      2) al comma 6 sono aggiunti in fine i  seguenti  periodi:  «Nel
medesimo termine l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e
integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilita' del
progetto al procedimento di VIA. In  tal  caso,  il  proponente  puo'
richiedere, per una sola volta, la sospensione dei  termini,  per  un
periodo  non  superiore   a   ((quarantacinque))   giorni,   per   la
presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora
il proponente non trasmetta  la  documentazione  richiesta  entro  il
termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.»; 
      3) al comma 7 dopo il primo periodo e'  aggiunto  il  seguente:
«Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si  pronuncia
sulla richiesta di condizioni  ambientali  formulata  dal  proponente
entro il termine di  trenta  giorni  con  determinazione  positiva  o
negativa,  esclusa  ogni  ulteriore  interlocuzione  o  proposta   di
modifica.»; 
    b) all'articolo 20 sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole
«entro  trenta  giorni  dalla  presentazione   della   proposta.   Le
disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  anche  ai
progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.». 
    ((b-bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera u), dopo le
parole: «R.D. 29 luglio 1927, n. 1443» sono aggiunte le seguenti:  «,
fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui  alla
precedente lettera b)»; 
    b-ter) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2,  lettera  a),
sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  fatta  salva  la
disciplina delle acque minerali e termali  di  cui  alla  lettera  b)
dell'allegato III alla parte seconda».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19,  del  citato
          decreto legislativo n. 152, del 2006, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 19 (Modalita' di svolgimento  del  procedimento
          di verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. Il proponente
          trasmette all'autorita' competente  lo  studio  preliminare
          ambientale in formato elettronico, redatto in conformita' a
          quanto contenuto nell'allegato IV-bis  alla  parte  seconda
          del presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento
          del contributo di cui all'articolo 33. 
                2. Entro cinque giorni dalla ricezione  dello  studio
          preliminare ambientale, l'autorita' competente verifica  la
          completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora
          necessario, puo' richiedere per una sola volta  chiarimenti
          e integrazioni al proponente. In tal  caso,  il  proponente
          provvede a trasmettere  i  chiarimenti  e  le  integrazioni
          richiesti, inderogabilmente  entro  i  successivi  quindici
          giorni.   Qualora   il   proponente   non   trasmetta    la
          documentazione richiesta entro  il  termine  stabilito,  la
          domanda  si  intende   respinta   ed   e'   fatto   obbligo
          all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 
                3.    Contestualmente    alla     ricezione     della
          documentazione,   ove   ritenuta   completa,   ovvero   dei
          chiarimenti e delle integrazioni  richiesti  ai  sensi  del
          comma 2, l'autorita' competente provvede  a  pubblicare  lo
          studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale,
          con  modalita'  tali   da   garantire   la   tutela   della
          riservatezza  di  eventuali  informazioni   industriali   o
          commerciali  indicate  dal  proponente,  in  conformita'  a
          quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del  pubblico
          all'informazione ambientale.  Contestualmente,  l'autorita'
          competente  comunica  per  via  telematica   a   tutte   le
          Amministrazioni   e   a   tutti   gli   enti   territoriali
          potenzialmente interessati l'avvenuta  pubblicazione  della
          documentazione nel proprio sito internet. 
                4.  Entro   e   non   oltre   trenta   giorni   dalla
          comunicazione  di  cui   al   comma   3   e   dall'avvenuta
          pubblicazione   sul   sito    internet    della    relativa
          documentazione, chiunque abbia interesse puo' presentare le
          proprie osservazioni  all'autorita'  competente  in  merito
          allo studio preliminare ambientale  e  alla  documentazione
          allegata. 
                5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri  di
          cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto,
          tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se  del  caso,
          dei risultati di eventuali altre valutazioni degli  effetti
          sull'ambiente  effettuate  in  base  ad  altre   pertinenti
          normative europee, nazionali o regionali,  verifica  se  il
          progetto  ha   possibili   ulteriori   impatti   ambientali
          significativi. 
                6. L'autorita' competente adotta il provvedimento  di
          verifica di assoggettabilita'  a  VIA  entro  i  successivi
          quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui  al
          comma 4. In casi eccezionali, relativi  alla  natura,  alla
          complessita',  all'ubicazione   o   alle   dimensioni   del
          progetto, l'autorita' competente puo'  prorogare,  per  una
          sola volta e per un periodo non superiore a  venti  giorni,
          il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in
          tal caso, l'autorita' competente  comunica  tempestivamente
          per iscritto al proponente le ragioni che  giustificano  la
          proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del
          provvedimento.  La  presente  comunicazione  e',  altresi',
          pubblicata nel sito internet  istituzionale  dell'autorita'
          competente. Nel  medesimo  termine  l'autorita'  competente
          puo' richiedere chiarimenti e  integrazioni  al  proponente
          finalizzati alla  non  assoggettabilita'  del  progetto  al
          procedimento di  VIA.  In  tal  caso,  il  proponente  puo'
          richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini,
          per un periodo non superiore  a  sessanta  giorni,  per  la
          presentazione  delle   integrazioni   e   dei   chiarimenti
          richiesti.  Qualora  il   proponente   non   trasmetta   la
          documentazione richiesta entro  il  termine  stabilito,  la
          domanda  si  intende   respinta   ed   e'   fatto   obbligo
          all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 
                7. Qualora l'autorita' competente stabilisca  di  non
          assoggettare il progetto al procedimento di VIA,  specifica
          i motivi principali alla base della  mancata  richiesta  di
          tale  valutazione  in  relazione  ai   criteri   pertinenti
          elencati  nell'allegato  V  alla  parte  seconda,  e,   ove
          richiesto dal proponente,  tenendo  conto  delle  eventuali
          osservazioni del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo, per i  profili  di  competenza,
          specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o
          prevenire quelli che  potrebbero  altrimenti  rappresentare
          impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui
          al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia  sulla
          richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente
          entro  il  termine  di  trenta  giorni  con  determinazione
          positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore  interlocuzione
          o proposta di modifica. 
                8. Qualora l'autorita' competente stabilisca  che  il
          progetto debba essere assoggettato al procedimento di  VIA,
          specifica i motivi principali alla base della richiesta  di
          VIA   in   relazione   ai   criteri   pertinenti   elencati
          nell'allegato V alla parte seconda. 
                9. Per i progetti  elencati  nell'allegato  II-bis  e
          nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la
          verifica  di  assoggettabilita'   a   VIA   e'   effettuata
          applicando i criteri e le soglie definiti dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 84 dell'11 aprile 2015. 
                10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita'
          a VIA, comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente
          nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente. 
                11. I termini per il rilascio  del  provvedimento  di
          verifica  di  assoggettabilita'  a   VIA   si   considerano
          perentori ai sensi e per gli effetti di cui  agli  articoli
          2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis,  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. In caso  di  inerzia  nella  conclusione  del
          procedimento, il titolare del potere sostitutivo,  nominato
          ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n.  241,
          acquisito,  qualora  la  competente  Commissione   di   cui
          all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA
          entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del
          provvedimento entro i successivi trenta giorni. 
                12.   Tutta   la    documentazione    afferente    al
          procedimento,  nonche'  i  risultati  delle   consultazioni
          svolte, le  informazioni  raccolte,  le  osservazioni  e  i
          pareri,  e,  comunque,  qualsiasi   informazione   raccolta
          nell'esercizio di tale attivita'  da  parte  dell'autorita'
          competente, sono tempestivamente pubblicati  dall'autorita'
          competente sul proprio sito internet istituzionale  e  sono
          accessibili a chiunque.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  20  (Consultazione  preventiva).   -   1.   Il
          proponente  ha  la  facolta'  di   richiedere,   prima   di
          presentare il progetto di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera  g),  una  fase  di   confronto   con   l'autorita'
          competente al fine di definire la portata e il  livello  di
          dettaglio delle informazioni necessarie da considerare  per
          la redazione dello studio  di  impatto  ambientale.  A  tal
          fine, il proponente trasmette, in formato elettronico,  una
          proposta  di  elaborati  progettuali.  Sulla   base   della
          documentazione  trasmessa   dal   proponente,   l'autorita'
          competente trasmette al proponente il proprio parere  entro
          trenta  giorni  dalla  presentazione  della  proposta.   Le
          disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
          ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'allegato  III  alla  parte
          seconda, del citato decreto legislativo n.  152  del  2006,
          come modificato dalla presente legge:  
              «Allegato III (Progetti di competenza delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano) 
              a) Recupero di suoli dal mare per  una  superficie  che
          superi i 200 ettari. 
              b) Utilizzo non energetico di  acque  superficiali  nei
          casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al  secondo
          e di  acque  sotterranee  ivi  comprese  acque  minerali  e
          termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100  litri
          al secondo. 
              c)  Impianti  termici  per  la  produzione  di  energia
          elettrica,  vapore  e  acqua  calda  con  potenza   termica
          complessiva superiore a 150 MW; 
              c-bis) Impianti eolici per  la  produzione  di  energia
          elettrica  sulla   terraferma   con   potenza   complessiva
          superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica
          di assoggettabilita' di cui all'articolo 19; 
              d) Impianti industriali destinati: 
                alla fabbricazione di pasta per carta a  partire  dal
          legno o da altre materie fibrose; 
                alla fabbricazione di carta e cartoni  con  capacita'
          di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno. 
              e) Impianti chimici integrati, ossia  impianti  per  la
          produzione  su  scala  industriale,  mediante  processi  di
          trasformazione chimica, di  sostanze,  in  cui  si  trovano
          affiancate varie unita' produttive funzionalmente  connesse
          tra di loro: 
                per la fabbricazione di prodotti chimici organici  di
          base (progetti non inclusi nell'Allegato II); 
                per la fabbricazione di prodotti  chimici  inorganici
          di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); 
                per la  fabbricazione  di  fertilizzanti  a  base  di
          fosforo,  azoto,   potassio   (fertilizzanti   semplici   o
          composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II); 
                per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari
          e di biocidi; 
                per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
          mediante procedimento chimico o biologico; 
                per la fabbricazione di esplosivi. 
              f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
          prodotti chimici per una capacita'  superiore  alle  35.000
          t/anno di materie prime lavorate. 
              g)  Produzione  di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici,
          pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
          produttivi di capacita' superiore  alle  35.000  t/anno  di
          materie prime lavorate. 
              h)  Stoccaggio  di  petrolio,   prodotti   petroliferi,
          petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29
          maggio  1974,  n.  256,  e  successive  modificazioni,  con
          capacita' complessiva superiore a 40.000 m³. 
              h-bis)  Stoccaggio  di  gas  naturale  liquefatto,  con
          capacita' complessiva superiore a 20000 metri cubi. 
              i) Impianti per la  concia  del  cuoio  e  del  pellame
          qualora la capacita' superi le 12  tonnellate  di  prodotto
          finito al giorno. 
              l) Porti turistici e  da  diporto  quando  lo  specchio
          d'acqua  e'  superiore  a  10  ettari  o  le  aree  esterne
          interessate superano i 5  ettari  oppure  i  moli  sono  di
          lunghezza superiore ai 500 metri. 
              m)  Impianti  di  smaltimento  e  recupero  di  rifiuti
          pericolosi, mediante  operazioni  di  cui  all'Allegato  B,
          lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato  C,  lettera
          R1, della parte quarta del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152. 
              n) Impianti di smaltimento e recupero  di  rifiuti  non
          pericolosi,  con  capacita'  superiore  a   100   t/giorno,
          mediante operazioni di incenerimento o  di  trattamento  di
          cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed  all'Allegato
          C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152. 
              o) Impianti di smaltimento dei rifiuti  non  pericolosi
          mediante operazioni di raggruppamento  o  ricondizionamento
          preliminari e deposito preliminare, con capacita' superiore
          a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato  B,  lettere
          D13 e D14, della parte quarta  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152). 
              p) Discariche di  rifiuti  urbani  non  pericolosi  con
          capacita' complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di
          cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):  discariche  di
          rifiuti  speciali  non  pericolosi   (operazioni   di   cui
          all'Allegato B, lettere D1 e D5,  della  parte  quarta  del
          decreto  legislativo  n.  152/2006),  ad  esclusione  delle
          discariche per inerti  con  capacita'  complessiva  sino  a
          100.000 m³. 
              q) Impianti di smaltimento di  rifiuti  non  pericolosi
          mediante operazioni di deposito preliminare, con  capacita'
          superiore a 150.000 m³ oppure con capacita' superiore a 200
          t/giorno (operazioni di cui all'Allegato  B,  lettera  D15,
          della parte quarta del decreto legislativo 3  aprile  2006,
          n. 152). 
              r)   Impianti   di   depurazione   delle   acque    con
          potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti. 
              s)  Cave  e  torbiere  con  piu'  di  500.000  m³/a  di
          materiale estratto o di un'area interessata superiore a  20
          ettari. 
              t) Dighe ed  altri  impianti  destinati  a  trattenere,
          regolare o accumulare le acque in modo  durevole,  ai  fini
          non  energetici,  di  altezza  superiore  a  10  m  e/o  di
          capacita' superiore a  100.000  m³,  con  esclusione  delle
          opere di confinamento  fisico  finalizzate  alla  messa  in
          sicurezza dei siti inquinati. 
              u) Attivita' di  coltivazione  sulla  terraferma  delle
          sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del
          R.D. 29 luglio 1927, n. 1443,  fatta  salva  la  disciplina
          delle acque minerali  e  termali  di  cui  alla  precedente
          lettera b). 
              v) Attivita' di  coltivazione  sulla  terraferma  delle
          risorse  geotermiche,   con   esclusione   degli   impianti
          geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,  e  successive
          modificazioni. 
              z) Elettrodotti  aerei  per  il  trasporto  di  energia
          elettrica,  non  facenti  parte  della  rete  elettrica  di
          trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100
          kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km. 
              aa)  Impianti  di  smaltimento  di   rifiuti   mediante
          operazioni di iniezione in profondita', lagunaggio, scarico
          di  rifiuti  solidi  nell'ambiente  idrico,   compreso   il
          seppellimento nel sottosuolo  marino,  deposito  permanente
          (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e
          D12, della parte quarta del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152). 
              ab)  Stoccaggio  di  gas   combustibili   in   serbatoi
          sotterranei  artificiali  con  una  capacita'   complessiva
          superiore a 80.000 m³. 
              ac) Impianti per l'allevamento intensivo di  pollame  o
          di suini con piu' di: 
                85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti  per
          galline; 
                3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30  kg)
          o 
                900 posti per scrofe. 
              ad) Impianti destinati a ricavare  metalli  grezzi  non
          ferrosi da minerali, nonche' concentrati  o  materie  prime
          secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici  o
          elettrolitici. 
              ae)  Sistemi  di  ricarica  artificiale   delle   acque
          freatiche in cui il volume  annuale  dell'acqua  ricaricata
          sia superiore a 10 milioni di metri cubi. 
              af) Opere per il trasferimento di risorse  idriche  tra
          bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di
          acqua, per un volume di acque trasferite  superiore  a  100
          milioni di metri cubi all'anno. In tutti  gli  altri  casi,
          opere per il trasferimento di risorse  idriche  tra  bacini
          imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in
          questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi  all'anno
          e per un volume di acque  trasferite  superiore  al  5%  di
          detta  erogazione.  In  entrambi  i  casi  sono  esclusi  i
          trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni. 
              af-bis) strade urbane di scorrimento; 
              ag) Ogni modifica o estensione  dei  progetti  elencati
          nel presente allegato, ove la modifica  o  l'estensione  di
          per se' sono conformi agli eventuali limiti  stabiliti  nel
          presente allegato.».   
              - Si riporta  il  testo  dell'allegato  IV  alla  parte
          seconda, del citato decreto legislativo n. 152,  del  2006,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Allegato IV (Progetti sottoposti  alla  verifica  di
          assoggettabilita'  di  competenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano) 
                1. Agricoltura 
                  a)  Cambiamento  di  uso  di  aree  non  coltivate,
          semi-naturali o naturali per la loro  coltivazione  agraria
          intensiva con una superficie superiore a 10 ettari; 
                  b)  iniziale   forestazione   di   una   superficie
          superiore  a  20  ettari;  deforestazione  allo  scopo   di
          conversione di  altri  usi  del  suolo  di  una  superficie
          superiore a 5 ettari; 
                  c) impianti per l'allevamento intensivo di  animali
          il cui numero complessivo di capi sia  maggiore  di  quello
          derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di  peso  vivo
          di animali per ettaro di terreno  funzionalmente  asservito
          all'allevamento. Sono comunque  esclusi,  indifferentemente
          dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali
          inferiore o uguale a:  1.000  avicoli,  800  cunicoli,  120
          posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o  45  posti
          per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini; 
                  d) progetti di gestione delle risorse  idriche  per
          l'agricoltura, compresi i  progetti  di  irrigazione  e  di
          drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai  300
          ettari; 
                  e)   impianti   di   piscicoltura   intensiva   per
          superficie complessiva oltre i 5 ettari; 
                  f)  progetti  di   ricomposizione   fondiaria   che
          interessano una superficie superiore a 200 ettari. 
                2. Industria energetica ed estrattiva: 
                  a) attivita'  di  ricerca  sulla  terraferma  delle
          sostanze minerali di miniera di cui all'articolo  2,  comma
          2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi  comprese
          le  risorse  geotermiche  con  esclusione  degli   impianti
          geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,  e  successive
          modificazioni, incluse  le  relative  attivita'  minerarie,
          fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di
          cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda; 
                  b)  impianti  industriali  non   termici   per   la
          produzione di energia, vapore ed acqua  calda  con  potenza
          complessiva superiore a 1 MW; 
                  c) impianti industriali per il trasporto del vapore
          e  dell'acqua  calda,  che  alimentano  condotte  con   una
          lunghezza complessiva superiore ai 20 km; 
                  d) impianti eolici per  la  produzione  di  energia
          elettrica  sulla   terraferma   con   potenza   complessiva
          superiore a 1 MW; 
                  e) estrazione di sostanze minerali  di  miniera  di
          cui all'articolo 2, comma 2, del regio  decreto  29  luglio
          1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale; 
                  f) agglomerazione industriale di carbon  fossile  e
          lignite; 
                  g)  impianti  di   superficie   dell'industria   di
          estrazione  di  carbon  fossile  e  di  minerali  metallici
          nonche' di scisti bituminose; 
                  h)  impianti   per   la   produzione   di   energia
          idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore
          a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano
          nella  casistica  di  cui  all'articolo  166  del  presente
          decreto ed all'articolo  4,  punto  3.b,  lettera  i),  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6  luglio
          2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con  potenza  nominale
          di concessione superiore a 250 kW; 
                  i) impianti di gassificazione  e  liquefazione  del
          carbone. 
                3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali 
                  a) Impianti di arrostimento  o  sinterizzazione  di
          minerali metalliferi che superino 5.000  m2  di  superficie
          impegnata o 50.000 m³ di volume; 
                  b)  impianti  di  produzione  di  ghisa  o  acciaio
          (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata
          continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora; 
                  c)  impianti  destinati  alla   trasformazione   di
          metalli ferrosi mediante: 
                    laminazione a caldo con capacita' superiore a  20
          tonnellate di acciaio grezzo all'ora; 
                    forgiatura con magli la cui  energia  di  impatto
          supera 50 kJ per maglio e allorche' la  potenza  calorifera
          e' superiore a 20 MW; 
                    applicazione di strati protettivi di metallo fuso
          con una capacita' di trattamento superiore a  2  tonnellate
          di acciaio grezzo all'ora; 
                  d) fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di
          produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; 
                  e) impianti  di  fusione  e  lega  di  metalli  non
          ferrosi, compresi  i  prodotti  di  recupero  (affinazione,
          formatura  in  fonderia)  con  una  capacita'  di   fusione
          superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a  50
          tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; 
                  f) impianti per il  trattamento  di  superficie  di
          metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
          o  chimici  qualora  le  vasche  destinate  al  trattamento
          abbiano un volume superiore a 30 m³; 
                  g) impianti di costruzione e montaggio  di  auto  e
          motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per
          la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione  di
          materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2  di
          superficie impegnata o 50.000 m³ di volume; 
                  h)  cantieri  navali  di   superficie   complessiva
          superiore a 2 ettari; 
                  i) imbutitura di fondo con esplosivi  che  superino
          5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume; 
                  l) cokerie (distillazione a secco di carbone); 
                  m)  fabbricazione  di  prodotti  ceramici  mediante
          cottura,   in   particolare   tegole,   mattoni,    mattoni
          refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacita' di
          produzione  di  oltre  75  tonnellate  al  giorno  e/o  con
          capacita' di forno superiore a 4 metri cubi e con  densita'
          di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo; 
                  n) impianti per la fusione  di  sostanze  minerali,
          compresi  quelli  destinati  alla   produzione   di   fibre
          minerali, con capacita' di fusione di oltre  20  tonnellate
          al giorno; 
                  o) impianti per la  produzione  di  vetro  compresi
          quelli destinati alla produzione di  fibre  di  vetro,  con
          capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno; 
                  p) impianti destinati alla  produzione  di  clinker
          (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di  produzione
          supera 500 tonnellate al giorno oppure  di  calce  viva  in
          forni rotativi la cui capacita'  di  produzione  supera  50
          tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni  aventi  una
          capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 
                4. Industria dei prodotti alimentari 
                  a) Impianti per il trattamento e la  trasformazione
          di materie  prime  animali  (diverse  dal  latte)  con  una
          capacita' di produzione di  prodotti  finiti  di  oltre  75
          tonnellate al giorno; 
                  b) impianti per il trattamento e la  trasformazione
          di materie prime vegetali con una capacita'  di  produzione
          di prodotti finiti di oltre 300  tonnellate  al  giorno  su
          base trimestrale; 
                  c)  impianti  per  la  fabbricazione  di   prodotti
          lattiero-caseari con capacita' di lavorazione  superiore  a
          200 tonnellate al giorno su base annua; 
                  d) impianti per la produzione di birra o malto  con
          capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno; 
                  e)  impianti  per  la  produzione  di  dolciumi   e
          sciroppi che superino 50.000 m³ di volume; 
                  f) macelli aventi una capacita'  di  produzione  di
          carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per
          l'eliminazione o il recupero di carcasse e  di  residui  di
          animali con  una  capacita'  di  trattamento  di  oltre  10
          tonnellate al giorno; 
                  g) impianti per la produzione di farina di pesce  o
          di olio di pesce con capacita' di lavorazione  superiore  a
          50.000 q/anno di prodotto lavorato; 
                  h) molitura dei  cereali,  industria  dei  prodotti
          amidacei, industria dei prodotti alimentari  per  zootecnia
          che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o  50.000  m³
          di volume; 
                  i) zuccherifici,  impianti  per  la  produzione  di
          lieviti  con  capacita'  di   produzione   o   raffinazione
          superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole. 
                5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della
          carta 
                  a) Impianti di fabbricazione di pannelli di  fibre,
          pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore
          alle 50.000 t/anno di materie lavorate; 
                  b) impianti per la produzione e la  lavorazione  di
          cellulosa, fabbricazione di carta e  cartoni  di  capacita'
          superiore a 50 tonnellate al giorno; 
                  c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali
          il lavaggio, l'imbianchimento,  la  mercerizzazione)  o  la
          tintura di fibre, di tessili, di lana la cui  capacita'  di
          trattamento supera le 10 tonnellate al giorno; 
                  d) impianti per la concia del cuoio e  del  pellame
          qualora la capacita' superi le  3  tonnellate  di  prodotto
          finito al giorno. 
                6. Industria della gomma e delle materie plastiche 
                  a) Fabbricazione e trattamento di prodotti  a  base
          di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di  materie
          prime lavorate. 
                7. Progetti di infrastrutture 
                  a) Progetti  di  sviluppo  di  zone  industriali  o
          produttive con una superficie interessata superiore  ai  40
          ettari; 
                  b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o  in
          estensione, interessanti superfici superiori ai 40  ettari;
          progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno
          di  aree  urbane  esistenti   che   interessano   superfici
          superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di
          cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114  "Riforma
          della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
          dell'articolo 4, comma 4, della legge  15  marzo  1997,  n.
          59"; parcheggi di uso pubblico con  capacita'  superiori  a
          500 posti auto; 
                  c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5  km  o
          che impegnano una superficie superiore a 5  ettari  nonche'
          impianti meccanici di risalita, escluse  le  sciovie  e  le
          monofuni  a  collegamento   permanente   aventi   lunghezza
          inclinata non superiore a 500  metri,  con  portata  oraria
          massima superiore a 1.800 persone; 
                  d)  derivazione  di  acque  superficiali  ed  opere
          connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al
          secondo o di acque sotterranee  che  prevedano  derivazioni
          superiori a 50 litri al secondo, nonche'  le  trivellazioni
          finalizzate  alla  ricerca   per   derivazioni   di   acque
          sotterranee superiori a 50 litri al secondo; 
                  e) interporti, piattaforme intermodali e  terminali
          intermodali; 
                  f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali  e
          lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili; 
                  g) strade extraurbane secondarie; 
                  h)  strade  extraurbane  secondarie  non   comprese
          nell'allegato  II-bis  e  strade   urbane   con   lunghezza
          superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III; 
                  i)  linee  ferroviarie  a  carattere  regionale   o
          locale; 
                  l) sistemi di trasporto a guida vincolata  (tramvie
          e  metropolitane),  funicolari  o  linee  simili  di   tipo
          particolare, esclusivamente  o  principalmente  adibite  al
          trasporto di passeggeri; 
                  m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; 
                  n) opere costiere destinate a combattere l'erosione
          e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la
          costruzione di dighe, moli ed altri lavori  di  difesa  del
          mare; 
                  o) opere di canalizzazione  e  di  regolazione  dei
          corsi d'acqua; 
                  p) aeroporti; 
                  q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio
          d'acqua e' inferiore o uguale a 10 ettari, le aree  esterne
          interessate non superano i  5  ettari  e  i  moli  sono  di
          lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonche'  progetti
          di intervento su porti gia' esistenti; 
                  r) impianti di smaltimento di  rifiuti  urbani  non
          pericolosi,  mediante  operazioni  di  incenerimento  o  di
          trattamento,  con  capacita'  complessiva  superiore  a  10
          t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da
          D8 a D11, della parte  quarta  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152); impianti di  smaltimento  di  rifiuti
          non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o  di
          ricondizionamento  preliminari,   con   capacita'   massima
          complessiva superiore a  20  t/giorno  (operazioni  di  cui
          all'Allegato B, lettere D13 e D14 del  decreto  legislativo
          n. 152/2006); 
                  s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali  non
          pericolosi,  con  capacita'  complessiva  superiore  a   10
          t/giorno,  mediante  operazioni  di  incenerimento   o   di
          trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e
          da D8 a D11, della parte quarta del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152); 
                  t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali  non
          pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare  con
          capacita'  massima  superiore  a  30.000  m³   oppure   con
          capacita'  superiore  a  40  t/giorno  (operazioni  di  cui
          all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
                  u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi  con
          capacita' complessiva inferiore ai 100.000  m³  (operazioni
          di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte  quarta
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
                  v)  impianti  di  depurazione   delle   acque   con
          potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti; 
                  z) elettrodotti aerei esterni per il  trasporto  di
          energia elettrica, non facenti parte della  rete  elettrica
          di trasmissione nazionale, con tensione nominale  superiore
          a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km. 
                  za) Impianti di smaltimento e recupero  di  rifiuti
          pericolosi, mediante  operazioni  di  cui  all'Allegato  B,
          lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato  C,  lettere
          da R2 a R9, della parte quarta del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. 
                  zb) Impianti di smaltimento e recupero  di  rifiuti
          non pericolosi, con capacita' complessiva  superiore  a  10
          t/giorno,  mediante  operazioni  di  cui  all'Allegato   C,
          lettere  da  R1  a  R9,  della  parte  quarta  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                8. Altri progetti 
                  a) Villaggi turistici di superficie superiore  a  5
          ettari,   centri   residenziali   turistici   ed   esercizi
          alberghieri con oltre 300 posti-letto  o  volume  edificato
          superiore  a  25.000  m³  o  che  occupano  una  superficie
          superiore  ai   20   ettari,   esclusi   quelli   ricadenti
          all'interno di centri abitati; 
                  b)  piste  permanenti  per   corse   e   prove   di
          automobili, motociclette ed altri veicoli a motore; 
                  c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di
          rottami di  ferro,  autoveicoli  e  simili  con  superficie
          superiore a 1 ettaro; 
                  d) banchi di prova per  motori,  turbine,  reattori
          quando l'area impegnata supera i 500 m2; 
                  e) fabbricazione di fibre minerali artificiali  che
          superino 5.000 m2 di superficie impegnata o  50.000  m³  di
          volume; 
                  f) fabbricazione, condizionamento, carico  o  messa
          in cartucce di esplosivi con almeno 25.000  tonnellate/anno
          di materie prime lavorate; 
                  g) stoccaggio di  petrolio,  prodotti  petroliferi,
          petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29
          maggio  1974,  n.  256,  e  successive  modificazioni,  con
          capacita' complessiva superiore a 1.000 m³; 
                  h) recupero di suoli dal mare  per  una  superficie
          che superi i 10 ettari; 
                  i) cave e torbiere; 
                  l)   trattamento   di    prodotti    intermedi    e
          fabbricazione  di  prodotti  chimici  per   una   capacita'
          superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; 
                  m) produzione di pesticidi, prodotti  farmaceutici,
          pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
          produttivi di capacita' superiore  alle  10.000  t/anno  in
          materie prime lavorate; 
                  n) depositi di fanghi, compresi quelli  provenienti
          dagli impianti di trattamento delle  acque  reflue  urbane,
          con capacita' superiore a 10.000 metri cubi; 
                  o) impianti per il recupero  o  la  distruzione  di
          sostanze esplosive; 
                  p) stabilimenti di squartamento  con  capacita'  di
          produzione superiore a 50 tonnellate al giorno; 
                  q) terreni da campeggio e  caravaning  a  carattere
          permanente con capacita' superiore  a  300  posti  roulotte
          caravan o di superficie superiore a 5 ettari; 
                  r) parchi tematici  di  superficie  superiore  a  5
          ettari; 
                  s) progetti di cui all'Allegato  III,  che  servono
          esclusivamente o  essenzialmente  per  lo  sviluppo  ed  il
          collaudo  di  nuovi  metodi  o  prodotti  e  che  non  sono
          utilizzati per piu' di due anni; 
                  t)  modifiche  o  estensioni  di  progetti  di  cui
          all'Allegato  III  o  all'Allegato  IV  gia'   autorizzati,
          realizzati o in fase di realizzazione,  che  possono  avere
          notevoli ripercussioni negative sull'ambiente  (modifica  o
          estensione non inclusa nell'Allegato III).».