Art. 20 
 
Nuova  disciplina  della  valutazione   di   impatto   ambientale   e
         disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i
commi 2 e 2-bissono sostituiti dai seguenti: 
    «2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione  di
quelli di cui all'articolo 8, comma  2-bis,  l'autorita'  competente,
entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della  fase  di
consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di  VIA
previa acquisizione del concerto del  competente  direttore  generale
del Ministero della cultura entro il termine di  trenta  giorni.  Nei
casi di cui al precedente periodo, qualora sia  necessario  procedere
ad accertamenti e indagini di particolare  complessita',  l'autorita'
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un  massimo  di  ulteriori  trenta  giorni,  dando
tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente  delle
ragioni che giustificano la proroga e del  termine  entro  cui  sara'
emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni  transfrontaliere
((l'adozione del provvedimento di VIA e' proposta al Ministro)) entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
    2-bis. Per i progetti di cui  all'articolo  8,  comma  2-bis,  la
Commissione di cui al medesimo ((comma 2-bis si  esprime))  entro  il
termine  di  trenta  giorni   dalla   conclusione   della   fase   di
consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il  termine  di
centotrenta giorni dalla data di pubblicazione  della  documentazione
di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema  di  provvedimento  di
VIA.  Nei  successivi  trenta  giorni,  il  direttore  generale   del
Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA,
previa acquisizione del concerto del  competente  direttore  generale
del Ministero della cultura entro il termine  di  venti  giorni.  Nel
caso di consultazioni transfrontaliere il  provvedimento  di  VIA  e'
adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
    2-ter.  Nei  casi  in  cui  i  termini  per  la  conclusione  del
procedimento di cui al comma 2-bis,  primo  e  secondo  periodo,  non
siano rispettati e' rimborsato al proponente il cinquanta  per  cento
dei  diritti  di  istruttoria  di  cui  all'articolo   33,   mediante
utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal  fine
istituito nello stato di previsione del Ministero  della  transizione
ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per  l'anno  2021,  di
euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro  1.260.000  per  l'anno  2023.
((In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo  periodo
del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente  del
50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono  dalla  data  della
prima  riunione  della  Commissione  di  cui  all'articolo  8,  comma
2-bis.)) 
    2-quater. In caso di inerzia nella conclusione  del  procedimento
da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il
titolare del potere sostitutivo, nominato ai  sensi  dell'articolo  2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora  la  competente
commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata,  il  parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni,  provvede  all'adozione
dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia
nella conclusione del procedimento da parte  del  direttore  generale
del ((Ministero della  transizione  ecologica))  ovvero  in  caso  di
ritardo nel rilascio del concerto da  parte  del  direttore  generale
competente del  Ministero  della  cultura,  il  titolare  del  potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del
1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro  i
successivi ((trenta giorni.)) 
    2-quinquies. Il concerto del competente  direttore  generale  del
Ministero   della   cultura   comprende   l'autorizzazione   di   cui
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  ove
gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che  consenta
la compiuta redazione della relazione paesaggistica.». 
  2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  capoverso  2-ter,  pari  a
840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 ((euro per  l'anno  2022))  e
1.260.000  ((euro   per   l'anno   2023)),   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il  Ministero
della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del  comma
12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  25,  del  citato
          decreto legislativo n. 152, del 2006, come modificato dalla
          presente legge: 
                 «Art. 25 (Valutazione  degli  impatti  ambientali  e
          provvedimento di VIA). - 1. L'autorita'  competente  valuta
          la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello
          studio di impatto ambientale, delle eventuali  informazioni
          supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati
          delle consultazioni svolte, delle informazioni  raccolte  e
          delle osservazioni e dei  pareri  ricevuti  a  norma  degli
          articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non  siano  resi  nei
          termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni  negative
          o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente
          procede comunque alla  valutazione  a  norma  del  presente
          articolo. 
                2. Nel caso di progetti  di  competenza  statale,  ad
          esclusione di quelli di cui all'articolo  8,  comma  2-bis,
          l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni
          dalla  conclusione  della  fase  di  consultazione  di  cui
          all'articolo 24, adotta  il  provvedimento  di  VIA  previa
          acquisizione del concerto del competente direttore generale
          del Ministero della cultura  entro  il  termine  di  trenta
          giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora  sia
          necessario  procedere  ad  accertamenti   e   indagini   di
          particolare complessita', l'autorita' competente, con  atto
          motivato,  dispone   il   prolungamento   della   fase   di
          valutazione sino a un massimo di ulteriori  trenta  giorni,
          dando tempestivamente comunicazione per via  telematica  al
          proponente delle ragioni che giustificano la proroga e  del
          termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel  caso
          di consultazioni transfrontaliere il provvedimento  di  VIA
          e' proposto all'adozione del Ministro entro il  termine  di
          cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
                2-bis. Per i progetti di cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis, la Commissione di cui al medesimo  comma  2-bis,  si
          esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
          della fase  di  consultazione  di  cui  all'articolo  24  e
          comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla  data
          di pubblicazione della documentazione di  cui  all'articolo
          23 predisponendo lo schema di  provvedimento  di  VIA.  Nei
          successivi  trenta  giorni,  il  direttore   generale   del
          Ministero   della   transizione   ecologica    adotta    il
          provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto  del
          competente direttore generale del Ministero  della  cultura
          entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni
          transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato  entro
          il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
                2-ter. Nei casi in cui i termini per  la  conclusione
          del procedimento di cui al comma  2-bis,  primo  e  secondo
          periodo, non siano rispettati e' automaticamente rimborsato
          al  proponente  il  cinquanta  per  cento  dei  diritti  di
          istruttoria di cui all'articolo 33, mediante  utilizzazione
          delle risorse iscritte in  apposito  capitolo  a  tal  fine
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  della
          transizione ecologica con uno stanziamento di euro  840.000
          per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed  euro
          1.260.000 per l'anno 2023. 
                2-quater. In caso di inerzia  nella  conclusione  del
          procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo
          8, commi 1 e 2-bis, il  titolare  del  potere  sostitutivo,
          nominato ai sensi dell'articolo  2  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, acquisito, qualora la competente  commissione
          di cui all'articolo 8 non si  sia  pronunciata,  il  parere
          dell'ISPRA entro il  termine  di  trenta  giorni,  provvede
          all'adozione dell'atto omesso  entro  i  successivi  trenta
          giorni.  In  caso  di   inerzia   nella   conclusione   del
          procedimento da parte del direttore generale del  ministero
          della transizione ecologica ovvero in caso di  ritardo  nel
          rilascio del  concerto  da  parte  del  direttore  generale
          competente del Ministero della  cultura,  il  titolare  del
          potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della
          legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli  atti  di
          relativa competenza entro i successivi trenta giorni. 
                2-quinquies. Il  concerto  del  competente  direttore
          generale   del   Ministero    della    cultura    comprende
          l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  146  del   decreto
          legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  ove  gli  elaborati
          progettuali siano sviluppati a un livello che  consenta  la
          compiuta redazione della relazione paesaggistica. 
                3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni  e
          le  considerazioni   su   cui   si   fonda   la   decisione
          dell'autorita' competente, incluse le informazioni relative
          al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi  dei
          risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte
          ai  sensi  degli  articoli  23,  24  e   24-bis,   e,   ove
          applicabile,   ai   sensi   dell'articolo    32,    nonche'
          l'indicazione di come tali risultati siano stati  integrati
          o altrimenti presi in considerazione. 
                4. Il  provvedimento  di  VIA  contiene  altresi'  le
          eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono: 
                  a) le condizioni per la realizzazione,  l'esercizio
          e la dismissione del progetto, nonche' quelle  relative  ad
          eventuali malfunzionamenti; 
                  a-bis) le  linee  di  indirizzo  da  seguire  nelle
          successive fasi di sviluppo  progettuale  delle  opere  per
          garantire  l'applicazione  di  criteri  ambientali  atti  a
          contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
          negativi  o  incrementare  le  prestazioni  ambientali  del
          progetto; 
                  b)  le  misure  previste  per  evitare,  prevenire,
          ridurre e, se possibile, compensare gli impatti  ambientali
          significativi e negativi; 
                  c) le misure  per  il  monitoraggio  degli  impatti
          ambientali significativi e negativi,  anche  tenendo  conto
          dei  contenuti  del  progetto  di  monitoraggio  ambientale
          predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma
          3, lettera e). La tipologia dei parametri da  monitorare  e
          la durata del monitoraggio sono proporzionati alla  natura,
          all'ubicazione,  alle  dimensioni  del  progetto  ed   alla
          significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di
          evitare una duplicazione  del  monitoraggio,  e'  possibile
          ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti
          derivanti dall'attuazione  di  altre  pertinenti  normative
          europee, nazionali o regionali. 
                5.  Il  provvedimento  di   VIA   e'   immediatamente
          pubblicato sul sito  web  dell'autorita'  competente  e  ha
          l'efficacia temporale,  comunque  non  inferiore  a  cinque
          anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto  conto  dei
          tempi previsti  per  la  realizzazione  del  progetto,  dei
          procedimenti     autorizzatori      necessari,      nonche'
          dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita
          nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa
          l'efficacia temporale indicata  nel  provvedimento  di  VIA
          senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento
          di VIA deve essere reiterato, fatta salva  la  concessione,
          su istanza del proponente, di specifica  proroga  da  parte
          dell'autorita' competente. 
                6.  Nel  caso  di   consultazioni   transfrontaliere,
          l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero
          degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
          dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento  di  VIA  sul
          sito web. 
                7.  Tutti  i  termini  del  procedimento  di  VIA  si
          considerano perentori ai sensi e per  gli  effetti  di  cui
          agli articoli 2, commi da 9  a  9-quater,  e  2-bis,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  17,  della
          legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilita'  e
          finanza pubblica): 
                 «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).  -  1.
          In attuazione dell'articolo 81  della  Costituzione,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo  6  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo  21  della  presente
          legge, ciascuna legge che comporti nuovi o  maggiori  oneri
          indica  espressamente,  per  ciascun  anno   e   per   ogni
          intervento da essa previsto, la spesa autorizzata,  che  si
          intende come limite massimo di spesa,  ovvero  le  relative
          previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
          finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
          Nel caso si verifichino nuove  o  maggiori  spese  rispetto
          alle previsioni, alla compensazione  dei  relativi  effetti
          finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter  e
          12-quater.  La  copertura  finanziaria  delle   leggi   che
          comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero  minori  entrate,
          e'  determinata  esclusivamente  attraverso   le   seguenti
          modalita': 
                  a) mediante utilizzo degli accantonamenti  iscritti
          nei fondi  speciali  previsti  dall'articolo  18,  restando
          precluso  sia  l'utilizzo  di  accantonamenti   del   conto
          capitale per iniziative di parte corrente,  sia  l'utilizzo
          per finalita' difformi di  accantonamenti  per  regolazioni
          contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
          obblighi internazionali; 
                  a-bis)  mediante  modifica   o   soppressione   dei
          parametri che regolano l'evoluzione  della  spesa  previsti
          dalla normativa vigente, dalle quali derivino  risparmi  di
          spesa; 
                  b) mediante riduzione di precedenti  autorizzazioni
          legislative  di  spesa.  Ove  dette  autorizzazioni   siano
          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali
          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale
          iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
          stato   di   previsione   dell'entrata,   disponendone   il
          versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
          la  congruita'  della  copertura  e'  valutata   anche   in
          relazione all'effettiva riduzione della capacita' di  spesa
          dei Ministeri; 
                  c)   mediante   modificazioni    legislative    che
          comportino nuove o maggiori entrate;  resta  in  ogni  caso
          esclusa la copertura di nuovi o  maggiori  oneri  di  parte
          corrente attraverso l'utilizzo dei  proventi  derivanti  da
          entrate in conto capitale. 
                1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
          leggi che comportino nuovi o maggiori oneri  ovvero  minori
          entrate non possono essere utilizzate le risorse  derivanti
          dalla quota dell'otto per mille  del  gettito  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche attribuita  alla  diretta
          gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo  comma,
          della legge 20 maggio 1985, n. 222,  ne'  quelle  derivanti
          dall'autorizzazione  di  spesa  concernente  la  quota  del
          cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, di cui all'articolo 1,  comma  154,  della
          legge   23   dicembre   2014,   n.   190,   che   risultino
          effettivamente  utilizzate  sulla  base  delle  scelte  dei
          contribuenti. 
                1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
          nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli
          andamenti  a  legislazione  vigente  non   possono   essere
          utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
          spese  o  riduzioni  di  entrate  e  sono  finalizzate   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
                2. Le leggi di  delega  comportanti  oneri  recano  i
          mezzi di copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi
          decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
          delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
                3. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti. 
                4.  Ai  fini  della   definizione   della   copertura
          finanziaria dei  provvedimenti  legislativi,  la  relazione
          tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche  gli  effetti  di
          ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
          di  cassa  e  dell'indebitamento  netto   delle   pubbliche
          amministrazioni  per  la  verifica   del   rispetto   degli
          equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
          per la loro  quantificazione  e  compensazione  nell'ambito
          della stessa copertura finanziaria. 
                5. Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  3  per
          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro
          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione
          degli oneri da  essi  recati.  La  relazione  tecnica  deve
          essere  trasmessa  nel  termine  indicato  dalle   medesime
          Commissioni in relazione all'oggetto e alla  programmazione
          dei lavori parlamentari  e,  in  ogni  caso,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
          di  trasmettere  la  relazione  tecnica  entro  il  termine
          stabilito dalle Commissioni deve indicarne  le  ragioni.  I
          dati devono  essere  trasmessi  in  formato  telematico.  I
          regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
          cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
          tecnica di cui al comma 3. 
                6. I disegni di legge di iniziativa regionale  e  del
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)
          devono essere corredati, a  cura  dei  proponenti,  di  una
          relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui  al
          comma 3. 
                6-bis. Per le disposizioni corredate di  clausole  di
          neutralita' finanziaria, la relazione  tecnica  riporta  la
          valutazione  degli  effetti  derivanti  dalle  disposizioni
          medesime,  i  dati  e  gli  elementi  idonei  a  suffragare
          l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di  finanza
          pubblica,  attraverso  l'indicazione   dell'entita'   delle
          risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
          gestionali, utilizzabili per le  finalita'  indicate  dalle
          disposizioni   medesime   anche    attraverso    la    loro
          riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di  neutralita'
          finanziaria non puo' essere prevista nel caso di  spese  di
          natura obbligatoria. 
                7.  Per  le  disposizioni  legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle quantificazioni. 
                8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e  5  e  il
          prospetto riepilogativo di cui al comma 3  sono  aggiornati
          all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento  tra  i
          due rami del Parlamento. 
                8-bis. Le  relazioni  tecniche  di  cui  al  presente
          articolo  sono   trasmesse   al   Parlamento   in   formato
          elettronico elaborabile. 
                9. Ogni quattro mesi la  Corte  dei  conti  trasmette
          alle Camere una relazione sulla tipologia  delle  coperture
          finanziarie adottate  nelle  leggi  approvate  nel  periodo
          considerato  e  sulle  tecniche  di  quantificazione  degli
          oneri.  Nella  medesima  relazione  la  Corte   dei   conti
          riferisce  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nei  decreti  legislativi  emanati  nel   periodo
          considerato  e  sulla   congruenza   tra   le   conseguenze
          finanziarie di tali  decreti  legislativi  e  le  norme  di
          copertura recate dalla legge di delega. 
                10. Le disposizioni che comportano nuove  o  maggiori
          spese  hanno   effetto   entro   i   limiti   della   spesa
          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti
          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero
          dell'economia  e   delle   finanze -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento
          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per
          l'anno in corso alla medesima data. 
                11. Per le amministrazioni dello Stato, il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici centrali del bilancio e le  ragionerie  territoriali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed  organismi
          pubblici non territoriali gli  organi  di  revisione  e  di
          controllo   provvedono   agli   analoghi   adempimenti   di
          vigilanza,  dandone  completa  informazione  al   Ministero
          dell'economia  e   delle   finanze -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
                12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 
                12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'articolo  21.  Gli  schemi  dei
          decreti di cui ai precedenti periodi  sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,   da
          rendere entro il termine di sette giorni dalla  data  della
          trasmissione. Gli schemi  dei  decreti  sono  corredati  di
          apposita  relazione  che  espone   le   cause   che   hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri  previsti  dalle  predette  leggi.  Qualora  le
          Commissioni non si esprimano entro il  termine  di  cui  al
          terzo periodo, i decreti possono  essere  adottati  in  via
          definitiva. 
                12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili  nel
          corso dell'esercizio con le misure di cui al comma  12-bis,
          si provvede ai sensi del comma 13. 
                12-quater. Per gli esercizi successivi  a  quello  in
          corso, alla compensazione degli  effetti  che  eccedono  le
          previsioni si provvede con la legge di bilancio,  ai  sensi
          dell'articolo  21,  comma  1-ter,  lettera  f),   adottando
          prioritariamente misure di carattere  normativo  correttive
          della maggiore spesa. 
                13.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81 della Costituzione. La medesima procedura  e'  applicata
          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
                14.  Le  disposizioni  contenute  nei   provvedimenti
          legislativi  di  iniziativa   governativa   che   prevedono
          l'incremento o la riduzione  di  stanziamenti  di  bilancio
          indicano anche le missioni di spesa e i relativi  programmi
          interessati.».