Art. 21 
 
     Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23: 
      1) al comma 3, primo periodo  le  parole  «dieci  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti «quindici giorni», al secondo periodo  sono
premesse le parole «Entro il medesimo termine», nonche' dopo il terzo
periodo e' aggiunto il seguente: «I termini di cui al presente  comma
sono perentori.»; 
      2) al comma 4 le parole «Per i progetti individuati dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo  7-bis,
comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti «Per i  progetti  di  cui
all'articolo 8, comma 2-bis»; 
    b) all'articolo 24: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro il  termine
di sessanta giorni, ovvero  trenta  giorni  per  i  progetti  di  cui
all'articolo 8,  comma  2-bis,  dalla  pubblicazione  dell'avviso  al
pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia  interesse  puo'  prendere
visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e
presentare le proprie osservazioni  all'autorita'  competente,  anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e  valutativi.  Entro
il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri  delle
Amministrazioni  e  degli  enti  pubblici  che  hanno   ricevuto   la
comunicazione di cui all'articolo  23,  comma  4.  Entro  i  quindici
giorni successivi  alla  scadenza  del  termine  di  cui  ai  periodi
precedenti, il proponente ha  facolta'  di  presentare  all'autorita'
competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e  ai  pareri
pervenuti.»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Qualora all'esito
della consultazione ovvero della presentazione delle  controdeduzioni
da  parte  del  proponente  si  renda  necessaria   la   modifica   o
l'integrazione degli elaborati  progettuali  o  della  documentazione
acquisita, l'autorita' competente, entro i venti  giorni  successivi,
ovvero entro  i  dieci  giorni  successivi  per  i  progetti  di  cui
all'articolo 8, comma 2-bis, puo', per una sola volta,  stabilire  un
termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione,
in  formato  elettronico,  degli  elaborati   progettuali   o   della
documentazione modificati o  integrati.  Su  richiesta  motivata  del
proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della  documentazione
integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ((ovvero a
centoventi giorni nei casi di integrazioni  che  richiedono  maggiori
approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della
particolare  complessita'  tecnica  del  progetto  o  delle  indagini
richieste.)) Nel  caso  in  cui  il  proponente  non  ottemperi  alla
richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende
respinta ed e' fatto obbligo all'autorita'  competente  di  procedere
all'archiviazione.»; 
      3) al comma 5, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'autorita' competente, ricevuta la documentazione  integrativa,  la
pubblica immediatamente sul  proprio  sito  web  e,  tramite  proprio
apposito  avviso,  avvia  una  nuova  consultazione  del  pubblico.»,
nonche' al secondo periodo dopo le parole «si applica il  termine  di
trenta giorni» sono inserite le seguenti «ovvero quindici giorni  per
i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23,  del  citato
          decreto legislativo n. 152, del 2006, come modificato dalla
          presente legge: 
                 «Art.  23  (Presentazione  dell'istanza,  avvio  del
          procedimento di VIA e pubblicazione degli atti).  -  1.  Il
          proponente   presenta   l'istanza   di   VIA   trasmettendo
          all'autorita' competente in formato elettronico: 
                  a) il progetto di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera g); 
                  b) lo studio di impatto ambientale; 
                  c) la sintesi non tecnica; 
                  d)  le   informazioni   sugli   eventuali   impatti
          transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32; 
                  e) l'avviso al pubblico, con i  contenuti  indicati
          all'articolo 24, comma 2; 
                  f) copia della ricevuta di avvenuto  pagamento  del
          contributo di cui all'articolo 33; 
                  g)  i  risultati  della  procedura   di   dibattito
          pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II
          alla  presente  parte  e  per  i  progetti  riguardanti  le
          centrali termiche  e  altri  impianti  di  combustione  con
          potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2)  del
          medesimo allegato II, il proponente trasmette,  oltre  alla
          documentazione  di  cui  alle  lettere  da  a)  a  e),   la
          valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita'
          alle linee guida adottate con decreto  del  Ministro  della
          salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita'. 
                3.  Entro   quindici   giorni   dalla   presentazione
          dell'istanza di  VIA  l'autorita'  competente  verifica  la
          completezza  della  documentazione,  l'eventuale  ricorrere
          della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1,  nonche'
          l'avvenuto  pagamento  del  contributo  dovuto   ai   sensi
          dell'articolo 33. Entro  il  medesimo  termine  qualora  la
          documentazione risulti incompleta,  l'autorita'  competente
          richiede  al  proponente  la  documentazione   integrativa,
          assegnando un termine perentorio per la  presentazione  non
          superiore  a  trenta  giorni.  Qualora  entro  il   termine
          assegnato il  proponente  non  depositi  la  documentazione
          integrativa, ovvero qualora all'esito  della  verifica,  da
          effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel  termine
          di  quindici  giorni,  la  documentazione  risulti   ancora
          incompleta, l'istanza  si  intende  ritirata  ed  e'  fatto
          obbligo    all'autorita'    competente     di     procedere
          all'archiviazione. I termini di cui al presente comma  sono
          perentori. 
                4.  La  documentazione  di  cui   al   comma   1   e'
          immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
          tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
          informazioni  industriali  o   commerciali   indicate   dal
          proponente,  in  conformita'  a   quanto   previsto   dalla
          disciplina  sull'accesso  del   pubblico   all'informazione
          ambientale,  nel   sito   web   dell'autorita'   competente
          all'esito delle verifiche di cui al  comma  3.  L'autorita'
          competente comunica contestualmente per  via  telematica  a
          tutte le Amministrazioni e a tutti  gli  enti  territoriali
          potenzialmente  interessati  e   comunque   competenti   ad
          esprimersi sulla  realizzazione  del  progetto,  l'avvenuta
          pubblicazione della documentazione nel  proprio  sito  web.
          Per  i  progetti  di  cui  all'articolo  8,  comma   2-bis,
          contestualmente alla pubblicazione della documentazione  di
          cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma
          2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria. La  medesima
          comunicazione e' effettuata in sede di  notifica  ad  altro
          Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato  dalla
          presente legge: 
                 «Art. 24 (Consultazione del  pubblico,  acquisizione
          dei pareri e consultazioni transfrontaliere).  -  1.  Della
          presentazione  dell'istanza,  della   pubblicazione   della
          documentazione,  nonche'   delle   comunicazioni   di   cui
          all'articolo 23 deve essere dato contestualmente  specifico
          avviso al pubblico sul sito web dell'autorita'  competente.
          Tale forma di pubblicita' tiene luogo  delle  comunicazioni
          di cui agli articoli 7 e 8, commi 3  e  4,  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione  sul  sito
          web dell'avviso al pubblico  decorrono  i  termini  per  la
          consultazione,   la   valutazione    e    l'adozione    del
          provvedimento di VIA. 
                2. L'avviso al pubblico, predisposto dal  proponente,
          e' pubblicato a cura dell'autorita' competente ai  sensi  e
          per gli effetti di cui al comma 1, e ne  e'  data  comunque
          informazione   nell'albo   pretorio    informatico    delle
          amministrazioni  comunali   territorialmente   interessate.
          L'avviso al pubblico deve indicare almeno: 
                  a) il proponente, la denominazione del  progetto  e
          la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai  fini
          della realizzazione del progetto; 
                  b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di  VIA  e
          l'eventuale  applicazione   delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 32; 
                  c) la localizzazione e una  breve  descrizione  del
          progetto  e   dei   suoi   possibili   principali   impatti
          ambientali; 
                  d)  l'indirizzo  web  e   le   modalita'   per   la
          consultazione della documentazione e degli atti predisposti
          dal proponente nella loro interezza; 
                  e) i termini  e  le  specifiche  modalita'  per  la
          partecipazione del pubblico; 
                  f)  l'eventuale  necessita'  della  valutazione  di
          incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3. 
                3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta
          giorni per i progetti di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,
          dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma
          2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito
          web,  del  progetto  e  della  relativa  documentazione   e
          presentare   le    proprie    osservazioni    all'autorita'
          competente,  anche  fornendo  nuovi  o  ulteriori  elementi
          conoscitivi e valutativi. Entro il  medesimo  termine  sono
          acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni
          e degli enti pubblici che hanno ricevuto  la  comunicazione
          di cui all'articolo 23, comma 4. Entro  i  quindici  giorni
          successivi alla scadenza del  termine  di  cui  ai  periodi
          precedenti,  il  proponente  ha  facolta'   di   presentare
          all'autorita' competente le  proprie  controdeduzioni  alle
          osservazioni e ai pareri pervenuti. 
                4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della
          presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente
          si renda necessaria  la  modifica  o  l'integrazione  degli
          elaborati progettuali  o  della  documentazione  acquisita,
          l'autorita' competente, entro i  venti  giorni  successivi,
          ovvero entro i dieci giorni successivi per  i  progetti  di
          cui all'articolo 8, comma 2-bis puo', per una  sola  volta,
          stabilire un  termine  non  superiore  ad  ulteriori  venti
          giorni, per la trasmissione, in formato elettronico,  degli
          elaborati progettuali o della documentazione  modificati  o
          integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorita'
          competente  puo'  concedere,  per  una   sola   volta,   la
          sospensione  dei  termini  per   la   presentazione   della
          documentazione integrativa per un periodo non  superiore  a
          sessanta  giorni.  Nel  caso  in  cui  il  proponente   non
          ottemperi  alla  richiesta  entro  il  termine   perentorio
          stabilito,  l'istanza  si  intende  respinta  ed  e'  fatto
          obbligo    all'autorita'    competente     di     procedere
          all'archiviazione. 
                5. L'autorita' competente, ricevuta la documentazione
          integrativa, la pubblica immediatamente  sul  proprio  sito
          web e, tramite proprio apposito  avviso,  avvia  una  nuova
          consultazione  del  pubblico.  In   relazione   alle   sole
          modifiche   o   integrazioni   apportate   agli   elaborati
          progettuali e alla documentazione si applica il termine  di
          trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di  cui
          all'articolo 8, comma  2-bis  per  la  presentazione  delle
          osservazioni   e   la   trasmissione   dei   pareri   delle
          Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la
          comunicazione di cui all'articolo  23,  comma  4.  Entro  i
          dieci  giorni  successivi  il  proponente  ha  facolta'  di
          presentare    all'autorita'    competente    le     proprie
          controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. 
                6. Nel caso di progetti cui si applica la  disciplina
          di cui all'articolo 32, i termini per  le  consultazioni  e
          l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente  articolo
          decorrono  dalla  comunicazione  della   dichiarazione   di
          interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli
          Stati consultati  e  coincidono  con  quelli  previsti  dal
          medesimo articolo 32. 
                7. Tutta la documentazione afferente al procedimento,
          nonche' i risultati delle consultazioni  svolte,  qualsiasi
          informazione raccolta, le osservazioni e i pareri  comunque
          espressi, compresi quelli di cui agli  articoli  20  e  32,
          sono   tempestivamente   resi   disponibili   al   pubblico
          interessato mediante pubblicazione, a  cura  dell'autorita'
          competente, sul proprio sito internet istituzionale.».