Art. 22 
 
    Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  all'articolo  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «di ogni autorizzazione, intesa, parere,
concerto, nulla osta,  o  atto  di  assenso  in  materia  ambientale,
richiesto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle  autorizzazioni
ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste» e le parole  «di
ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti  di
assenso  in  materia  ambientale  richiesti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle autorizzazioni di cui al comma 2»; 
    b) al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito il  seguente:
«E' facolta' del  proponente  richiedere  l'esclusione  dal  presente
procedimento    dell'acquisizione    di    autorizzazioni,    intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati,  nel  caso  in  cui  le  relative  normative  di  settore
richiedano,    per    consentire     una     compiuta     istruttoria
tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.»; 
    c) al comma 4, le parole «ed enti  potenzialmente  interessati  e
comunque competenti in  materia  ambientale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali  di
cui al comma 2 richieste dal proponente»; 
    d) al comma 6, la parola «cinque» e' sostituita  dalla  seguente:
«dieci» e le parole «, l'autorita' competente indice la conferenza di
servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241  che  opera  secondo  quanto  disposto  dal  comma  8.
Contestualmente» sono soppresse; 
    e) al comma 7,  dopo  le  parole  «l'autorita'  competente»  sono
inserite le seguenti: «indice la conferenza di servizi  decisoria  di
cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che  opera
secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente»; 
    f) al comma 8: 
      1)  al  terzo  periodo,  le  parole  «Per  i  progetti  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 2-bis»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis»; 
      2)  al  sesto  periodo,  le  parole  «per  i  progetti  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 2-bis»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  27  del  decreto
          legislativo n. 152 del 3  aprile  2006  (Norme  in  materia
          ambientale, come modificato dalla presente legge 
                «Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale).
          - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale,
          il proponente puo' richiedere all'autorita' competente  che
          il provvedimento di VIA sia rilasciato  nell'ambito  di  un
          provvedimento  unico   comprensivo   delle   autorizzazioni
          ambientali tra quelle elencate al comma 2  richieste  dalla
          normativa vigente per la realizzazione  e  l'esercizio  del
          progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza  ai
          sensi  dell'articolo  23,  avendo  cura  che  l'avviso   al
          pubblico di cui all'articolo 24, comma  2,  rechi  altresi'
          specifica indicazione delle autorizzazioni di cui al  comma
          2, nonche' la documentazione e  gli  elaborati  progettuali
          previsti dalle  normative  di  settore  per  consentire  la
          compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata  al
          rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2.  A
          tale istanza, laddove necessario, si applica l'articolo  93
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380. 
                2. E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione
          dal    presente    procedimento    dell'acquisizione     di
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti, nulla osta e  assensi  comunque  denominati,  nel
          caso in cui le relative normative  di  settore  richiedano,
          per      consentire      una      compiuta      istruttoria
          tecnico-amministrativa,   un   livello   di   progettazione
          esecutivo.  Il  provvedimento  unico  di  cui  al  comma  1
          comprende  il  rilascio   dei   seguenti   titoli   laddove
          necessario: 
                  a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del
          Titolo III-bis della Parte II del presente decreto; 
                  b) autorizzazione riguardante la  disciplina  degli
          scarichi nel sottosuolo e nelle acque  sotterranee  di  cui
          all'articolo 104 del presente decreto; 
                  c)   autorizzazione   riguardante   la   disciplina
          dell'immersione in mare di materiale derivante da attivita'
          di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte di
          cui all'articolo 109 del presente decreto; 
                  d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo
          146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                  e) autorizzazione culturale di cui all'articolo  21
          del Codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                  f)   autorizzazione    riguardante    il    vincolo
          idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923,  n.
          3267, e al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616; 
                  g) nulla osta di fattibilita' di  cui  all'articolo
          17, comma 2, del decreto legislativo  26  giugno  2015,  n.
          105; 
                  h) autorizzazione antisismica di  cui  all'articolo
          94 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380. 
                3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo  studio
          di  impatto  ambientale   e   gli   elaborati   progettuali
          contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3
          dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene  le
          condizioni  e  le  misure  supplementari   previste   dagli
          articoli 29-sexies e 29-septies. 
                4.   Entro   dieci   giorni    dalla    presentazione
          dell'istanza  l'autorita'  competente  verifica  l'avvenuto
          pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo  33,
          nonche' l'eventuale  ricorrere  della  fattispecie  di  cui
          all'articolo 32, comma 1, e comunica per via  telematica  a
          tutte  le  amministrazioni  competenti  al  rilascio  delle
          autorizzazioni ambientali di cui al comma 2  richieste  dal
          proponente l'avvenuta  pubblicazione  della  documentazione
          nel proprio sito web con modalita'  tali  da  garantire  la
          tutela  della  riservatezza   di   eventuali   informazioni
          industriali  o  commerciali  indicate  dal  proponente,  in
          conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso
          del  pubblico  all'informazione  ambientale.  La   medesima
          comunicazione e' effettuata in sede di  notifica  ad  altro
          Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1. 
                5. Entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della
          documentazione  nel  sito  web  dell'autorita'  competente,
          quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di  cui
          al  comma  4,  per  i  profili  di  rispettiva  competenza,
          verificano   l'adeguatezza   e   la    completezza    della
          documentazione,  assegnando  al   proponente   un   termine
          perentorio non superiore a trenta giorni per  le  eventuali
          integrazioni. 
                6.  Entro   dieci   giorni   dalla   verifica   della
          completezza documentale, ovvero, in caso  di  richieste  di
          integrazioni,  dalla  data  di  ricevimento  delle  stesse,
          l'autorita'   competente   pubblica   l'avviso    di    cui
          all'articolo 23, comma  1,  lettera  e),  di  cui  e'  data
          comunque informazione nell'albo pretorio informatico  delle
          amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale
          forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui
          agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge  n.  241  del
          1990.  Dalla  data  della  pubblicazione   della   suddetta
          documentazione, e per la  durata  di  sessanta  giorni,  il
          pubblico   interessato   puo'    presentare    osservazioni
          concernenti  la  valutazione  di  impatto  ambientale,   la
          valutazione di incidenza ove necessaria e  l'autorizzazione
          integrata ambientale nonche' gli altri titoli autorizzativi
          inclusi nel provvedimento unico ambientale. 
                7. Entro i  successivi  quindici  giorni  l'autorita'
          competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui
          all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,  che
          opera secondo quanto disposto dal comma 8.  Contestualmente
          puo'  chiedere   al   proponente   eventuali   integrazioni
          assegnando allo stesso un termine perentorio non  superiore
          a quindici giorni. Su  richiesta  motivata  del  proponente
          l'autorita' competente puo' concedere, per una sola  volta,
          la sospensione  dei  termini  per  la  presentazione  della
          documentazione integrativa per un periodo non  superiore  a
          novanta giorni.  Qualora  entro  il  termine  stabilito  il
          proponente  non  depositi  la  documentazione  integrativa,
          l'istanza  si  intende  ritirata  ed   e'   fatto   obbligo
          all'autorita' competente  di  procedere  all'archiviazione.
          L'autorita'   competente   procede   immediatamente    alla
          pubblicazione  delle   integrazioni   sul   sito   internet
          istituzionale  e  dispone,  entro   cinque   giorni   dalla
          ricezione  della   documentazione   integrativa,   che   il
          proponente trasmetta, entro i successivi dieci  giorni,  un
          nuovo  avviso  al  pubblico,  predisposto  in   conformita'
          all'articolo  24,  comma  2,  del  presente   decreto,   da
          pubblicare a cura della medesima autorita'  competente  sul
          proprio  sito  internet  e  di   cui   e'   data   comunque
          informazione   nell'albo   pretorio    informatico    delle
          amministrazioni comunali territorialmente  interessate.  In
          relazione  alle  modifiche  o  integrazioni  apportate   al
          progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6
          per l'ulteriore consultazione  del  pubblico  sono  ridotti
          alla meta'. 
                8. Fatto  salvo  il  rispetto  dei  termini  previsti
          dall'articolo 32, comma 2, per  il  caso  di  consultazioni
          transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento  di
          VIA  e  dei  titoli  abilitativi  in   materia   ambientale
          richiesti dal proponente,  l'autorita'  competente  convoca
          nel termine di cui  al  primo  periodo  del  comma  6,  una
          conferenza di servizi  decisoria  che  opera  in  modalita'
          simultanea secondo quanto  stabilito  dall'articolo  14-ter
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Alla   conferenza
          partecipano  il  proponente  e  tutte  le   amministrazioni
          competenti  o  comunque   potenzialmente   interessate   al
          rilascio del provvedimento di VIA e  i  titoli  abilitativi
          ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di  cui
          all'articolo 8, comma 2-bis alla conferenza partecipano  in
          ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare o un suo  delegato
          e il direttore generale del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo o un suo delegato.  La
          conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende  in
          considerazione le osservazioni e le  informazioni  raccolte
          in sede di consultazione ai  sensi  dei  commi  6  e  7,  e
          conclude i  propri  lavori  nel  termine  di  duecentodieci
          giorni. La determinazione  motivata  di  conclusione  della
          conferenza di servizi,  che  costituisce  il  provvedimento
          unico in materia ambientale,  reca  l'indicazione  espressa
          del provvedimento di VIA  ed  elenca,  altresi',  i  titoli
          abilitativi compresi nel provvedimento unico.  Fatto  salvo
          quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 8, comma
          2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al  comma
          2 e' assunta sulla base del provvedimento di VIA,  adottato
          dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di concerto con il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali   e   per   il   turismo,   ai   sensi
          dell'articolo 25.  I  termini  previsti  dall'articolo  25,
          comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso
          di  rimessione  alla  deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, la  conferenza  di  servizi  e'  sospesa  per  il
          termine di cui all'articolo 25, comma  2,  quinto  periodo.
          Tutti i termini del procedimento si  considerano  perentori
          ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da
          9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990. 
                9. Le condizioni e le misure  supplementari  relative
          all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma  2,
          lettera a),  e  contenute  nel  provvedimento  unico,  sono
          rinnovate e riesaminate, controllate e  sanzionate  con  le
          modalita' di  cui  agli  articoli  29-octies,  29-decies  e
          29-quattuordecies. Le condizioni e le misure  supplementari
          relative  agli  altri   titoli   abilitativi   in   materia
          ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate,
          controllate e sanzionate con le  modalita'  previste  dalle
          relative   disposizioni   di   settore   da   parte   delle
          amministrazioni competenti per materia. 
                10. Le disposizioni contenute nel  presente  articolo
          si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i
          procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei  titoli
          abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 93 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: 
                «Art. 93 (Denuncia dei  lavori  e  presentazione  dei
          progetti di costruzioni in zone sismiche) (legge n. 64  del
          1974, articoli 17 e 19). - 1. Nelle zone  sismiche  di  cui
          all'articolo 83, chiunque intenda procedere a  costruzioni,
          riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne  preavviso
          scritto allo sportello unico, che provvede  a  trasmetterne
          copia  al  competente  ufficio   tecnico   della   regione,
          indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza  del
          progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 
                2. Alla domanda deve essere allegato il progetto,  in
          doppio esemplare e debitamente  firmato  da  un  ingegnere,
          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
          limiti delle rispettive competenze, nonche'  dal  direttore
          dei lavori. 
                3. Il contenuto minimo del  progetto  e'  determinato
          dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni  caso
          il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante,
          prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli
          altri elaborati previsti dalle norme tecniche. 
                4. I progetti relativi ai lavori di cui  al  presente
          articolo  sono  accompagnati  da  una   dichiarazione   del
          progettista che asseveri il rispetto delle  norme  tecniche
          per le costruzioni e la coerenza tra il progetto  esecutivo
          riguardante le strutture e quello  architettonico,  nonche'
          il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute
          negli strumenti di pianificazione urbanistica. 
                5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto  con
          il contestuale deposito del progetto  e  dell'asseverazione
          di cui al comma 4,  e'  valido  anche  agli  effetti  della
          denuncia dei lavori di cui all'articolo 65. 
                6. In ogni comune  deve  essere  tenuto  un  registro
          delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo. 
                7. Il registro  deve  essere  esibito,  costantemente
          aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari,  ufficiali
          ed agenti indicati nell'articolo 103.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 21 e  146  (Codice
          dei beni culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42): 
                «Art. 21 (Interventi soggetti ad  autorizzazione).  -
          1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: 
                  a)  la  rimozione  o  la  demolizione,  anche   con
          successiva ricostituzione, dei beni culturali; 
                  b)  lo  spostamento,  anche  temporaneo,  dei  beni
          culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; 
                  c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; 
                  d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
          degli archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo  scarto
          di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
          l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera  c),
          e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; 
                  e) il trasferimento ad altre persone giuridiche  di
          complessi organici di documentazione di  archivi  pubblici,
          nonche' di archivi privati per i quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. 
                2. Lo spostamento di beni culturali,  dipendente  dal
          mutamento  di  dimora  o  di   sede   del   detentore,   e'
          preventivamente denunciato al  soprintendente,  che,  entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento   della   denuncia,   puo'
          prescrivere  le  misure  necessarie  perche'  i  beni   non
          subiscano danno dal trasporto. 
                3. Lo spostamento degli archivi correnti dello  Stato
          e degli enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto  ad
          autorizzazione, ma comporta l'obbligo di  comunicazione  al
          Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18. 
                4.  Fuori  dei  casi  di  cui  ai  commi  precedenti,
          l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su  beni
          culturali   e'   subordinata    ad    autorizzazione    del
          soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
          medesimi e' comunicato al soprintendente per  le  finalita'
          di cui all'articolo 20, comma 1. 
                5. L'autorizzazione e' resa su  progetto  o,  qualora
          sufficiente,  su   descrizione   tecnica   dell'intervento,
          presentati dal richiedente, e puo' contenere  prescrizioni.
          Se i lavori non iniziano entro  cinque  anni  dal  rilascio
          dell'autorizzazione,   il   soprintendente   puo'   dettare
          prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
          relazione al mutare delle tecniche di conservazione.». 
                «Art.  146  (Autorizzazione).  -  1.  I  proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo  di  immobili  ed
          aree di interesse paesaggistico, tutelati  dalla  legge,  a
          termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a  termini
          degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d),  e  157,  non
          possono  distruggerli,  ne'  introdurvi  modificazioni  che
          rechino pregiudizio  ai  valori  paesaggistici  oggetto  di
          protezione. 
                2. I soggetti di cui al comma 1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
                3.  La  documentazione  a  corredo  del  progetto  e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
                4. L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce  atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo
          167,  commi  4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'   essere
          rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
          anche  parziale,  degli  interventi.  L'autorizzazione   e'
          efficace per un periodo di cinque anni,  scaduto  il  quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione.  I  lavori  iniziati  nel  corso  del
          quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
          conclusi entro e non oltre l'anno  successivo  la  scadenza
          del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia
          dell'autorizzazione decorre  dal  giorno  in  cui  acquista
          efficacia il titolo edilizio eventualmente  necessario  per
          la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo  in
          ordine  al  rilascio  e  alla  conseguente   efficacia   di
          quest'ultimo  non  sia  dipeso  da  circostanze  imputabili
          all'interessato. 
                5. Sull'istanza di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e  5.  Il  parere
          del  soprintendente,  all'esito   dell'approvazione   delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del Ministero,  su
          richiesta   della   regione   interessata,    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante ed e' reso nel  rispetto  delle
          previsioni e delle prescrizioni  del  piano  paesaggistico,
          entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  ricezione
          degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
          provvede sulla domanda di autorizzazione. 
                6. La regione esercita la funzione autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
                7.   L'amministrazione   competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con una relazione  tecnica  illustrativa  nonche'  con  una
          proposta   di   provvedimento,    e    da'    comunicazione
          all'interessato    dell'inizio    del    procedimento     e
          dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          procedimento amministrativo. 
                8. Il soprintendente rende il parere di cui al  comma
          5,  limitatamente  alla  compatibilita'  paesaggistica  del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'articolo  140,   comma   2,   entro   il   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  degli  atti.   Il
          soprintendente, in caso di parere negativo,  comunica  agli
          interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
          dell'articolo 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.
          Entro   venti   giorni   dalla   ricezione   del    parere,
          l'amministrazione provvede in conformita'. 
                9.  Decorsi   inutilmente   sessanta   giorni   dalla
          ricezione degli atti da parte del soprintendente senza  che
          questi abbia reso il prescritto  parere,  l'amministrazione
          competente   provvede    comunque    sulla    domanda    di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro il 31 dicembre 2008, su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono stabilite procedure semplificate per il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
                10.   Decorso   inutilmente   il   termine   indicato
          all'ultimo periodo del comma 8 senza che  l'amministrazione
          si   sia   pronunciata,   l'interessato   puo'   richiedere
          l'autorizzazione in via sostitutiva alla  regione,  che  vi
          provvede, anche mediante  un  commissario  ad  acta,  entro
          sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la
          regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6  al
          rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia  essa
          stessa inadempiente,  la  richiesta  del  rilascio  in  via
          sostitutiva e' presentata al soprintendente. 
                11.  L'autorizzazione  paesaggistica  e'   trasmessa,
          senza indugio, alla soprintendenza che ha  reso  il  parere
          nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
                12. L'autorizzazione  paesaggistica  e'  impugnabile,
          con ricorso al tribunale  amministrativo  regionale  o  con
          ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
                13.  Presso  ogni   amministrazione   competente   al
          rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito  un
          elenco delle autorizzazioni rilasciate,  aggiornato  almeno
          ogni trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per
          via telematica, in cui e' indicata la data di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
                14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca ed  estrazione  incidenti  sui  beni  di  cui  all'
          articolo 134. 
                15. 
                16. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Il testo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,
          recante  Riordinamento  e  riforma  della  legislazione  in
          materia di boschi e di terreni montani, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117.  
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          24 luglio  1977,  n.  616,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17  del
          decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,   recante
          attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo
          del pericolo di incidenti rilevanti connessi  con  sostanze
          pericolose: 
                «Art. 17 (Procedura per la valutazione  del  rapporto
          di sicurezza). - 1. Il CTR di cui all'articolo 10  effettua
          le  istruttorie  per   gli   stabilimenti   soggetti   alla
          presentazione  del   rapporto   di   sicurezza   ai   sensi
          dell'articolo 15, con oneri a carico dei gestori, e  adotta
          altresi' il provvedimento conclusivo. Ove  lo  stabilimento
          sia  in  possesso  di  autorizzazioni  ambientali,  il  CTR
          esprime  le  proprie  determinazioni  tenendo  conto  delle
          prescrizioni ambientali. 
                2. Per  i  nuovi  stabilimenti  o  per  le  modifiche
          individuate  ai  sensi  dell'articolo  18,  il  CTR   avvia
          l'istruttoria  all'atto  del   ricevimento   del   rapporto
          preliminare  di  sicurezza.  Il  Comitato,   esaminato   il
          rapporto   preliminare   di   sicurezza,    effettuati    i
          sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia  il
          nulla-osta  di  fattibilita',  eventualmente   condizionato
          ovvero, qualora  l'esame  del  rapporto  preliminare  abbia
          rilevato gravi carenze per quanto  riguarda  la  sicurezza,
          formula  la  proposta  di  divieto  di  costruzione,  entro
          quattro mesi dal ricevimento del  rapporto  preliminare  di
          sicurezza,   fatte   salve   le   sospensioni    necessarie
          all'acquisizione   di   informazioni   supplementari,   non
          superiori comunque a due mesi. A seguito del  rilascio  del
          nulla-osta di fattibilita' il gestore trasmette al  CTR  il
          rapporto  definitivo  di  sicurezza  relativo  al  progetto
          particolareggiato.  Il  Comitato,  esaminato  il   rapporto
          definitivo  di  sicurezza,  esprime   il   parere   tecnico
          conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento
          del  rapporto  di  sicurezza,  comprensivo  dei   necessari
          sopralluoghi. Nell'atto  che  conclude  l'istruttoria  sono
          indicate  le  valutazioni  tecniche  finali,  le  eventuali
          prescrizioni  integrative  e,  qualora  le  misure  che  il
          gestore intende  adottare  per  la  prevenzione  e  per  la
          limitazione  delle  conseguenze  di   incidenti   rilevanti
          risultino nettamente  inadeguate  ovvero  non  siano  state
          fornite le informazioni richieste, e' disposto  il  divieto
          di inizio di attivita'. 
                3. In tutti  gli  altri  casi  il  CTR,  ricevuto  il
          rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato  il
          rapporto di sicurezza, esprime le  valutazioni  di  propria
          competenza entro il  termine  di  quattro  mesi  dall'avvio
          dell'istruttoria,   termine   comprensivo   dei   necessari
          sopralluoghi,  fatte  salve   le   sospensioni   necessarie
          all'acquisizione di  informazioni  supplementari,  che  non
          possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che
          conclude  l'istruttoria  sono   indicate   le   valutazioni
          tecniche finali, le eventuali prescrizioni  integrative  e,
          qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e
          per  la  limitazione  delle  conseguenze  degli   incidenti
          rilevanti siano nettamente insufficienti,  e'  disposta  la
          limitazione o il divieto di esercizio. 
                4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3
          sono  trasmessi  agli  enti  rappresentati  nel   CTR,   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  all'ISPRA,  al   Ministero   dell'interno   e   alla
          Prefettura territorialmente competente. 
                5. Il gestore dello stabilimento partecipa,  anche  a
          mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica
          prevista  dal  presente  decreto.  La  partecipazione  puo'
          avvenire attraverso l'accesso agli atti  del  procedimento,
          la  presentazione  di  eventuali  osservazioni  scritte   e
          documentazioni  integrative,  la  presenza   in   caso   di
          sopralluoghi   nello   stabilimento.    Qualora    ritenuto
          necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato  a
          partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del  gruppo
          di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria. 
                6. L'istruttoria per il rilascio del  nulla  osta  di
          fattibilita' comprende la valutazione  del  progetto  delle
          attivita' soggette al controllo dei  Vigili  del  fuoco  ai
          sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
          2011, n. 151. 
                7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e  3  comprendono
          sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le  informazioni
          contenuti nel rapporto di sicurezza  descrivano  fedelmente
          la   situazione   dello   stabilimento   e   a   verificare
          l'ottemperanza alle prescrizioni.  Tali  sopralluoghi  sono
          effettuati anche ai fini  delle  verifiche  di  prevenzione
          incendi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 94 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia): 
                «Art. 94 (Autorizzazione  per  l'inizio  dei  lavori)
          (legge 2 febbraio  1974,  n.  64,  art.  18).  -  1.  Fermo
          restando l'obbligo del  titolo  abilitativo  all'intervento
          edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di  quelle
          a bassa sismicita' all'uopo indicate  nei  decreti  di  cui
          all'articolo 83,  non  si  possono  iniziare  lavori  senza
          preventiva autorizzazione del  competente  ufficio  tecnico
          della regione. 
                2. L'autorizzazione e' rilasciata entro trenta giorni
          dalla richiesta. 
                2-bis. Decorso inutilmente il termine per  l'adozione
          del  provvedimento  conclusivo,  ove  il  dirigente  o   il
          responsabile  dell'ufficio  non  abbia   opposto   motivato
          diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato
          il silenzio assenso. Fermi restando  gli  effetti  comunque
          prodotti dal silenzio assenso ai sensi del  primo  periodo,
          lo sportello unico per l'edilizia rilascia,  anche  in  via
          telematica,   entro   quindici   giorni   dalla   richiesta
          dell'interessato,  un'attestazione  circa  il  decorso  dei
          termini  del  procedimento,  in  assenza  di  richieste  di
          integrazione  documentale  o  istruttorie  inevase   e   di
          provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine,
          comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. 
                3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda  di
          autorizzazione  e'  ammesso  ricorso  al  presidente  della
          giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. 
                4. I lavori devono essere diretti  da  un  ingegnere,
          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
          limiti delle rispettive competenze.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 2-bis e  14-ter
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»: 
                «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.  Se  ravvisano  la
          manifesta        irricevibilita',         inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
                2. Nei casi in cui disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
                3.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
                4.   Nei   casi   in   cui,   tenendo   conto   della
          sostenibilita'    dei    tempi     sotto     il     profilo
          dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura   degli
          interessi   pubblici   tutelati   e    della    particolare
          complessita' del procedimento, sono indispensabili  termini
          superiori  a  novanta  giorni  per   la   conclusione   dei
          procedimenti di competenza delle amministrazioni statali  e
          degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma  3
          sono  adottati  su  proposta  anche  dei  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione  normativa  e  previa   deliberazione   del
          Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non  possono
          comunque  superare  i  centottanta  giorni,  con  la   sola
          esclusione dei procedimenti di acquisto della  cittadinanza
          italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 
                4-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni   misurano   e
          pubblicano nel proprio sito internet  istituzionale,  nella
          sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di
          conclusione dei  procedimenti  amministrativi  di  maggiore
          impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli  con
          i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa  in
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita'
          e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
          dei  procedimenti,  nonche'  le  ulteriori   modalita'   di
          pubblicazione di cui al primo periodo. 
                5.  Fatto  salvo  quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
                6. I termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
                7. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
                8.    La    tutela    in    materia    di    silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
                8-bis. Le determinazioni relative  ai  provvedimenti,
          alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e  agli  atti
          di assenso comunque denominati, adottate dopo  la  scadenza
          dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma  2,  lettera
          c),  17-bis,  commi  1   e   3,   20,   comma   1,   ovvero
          successivamente all'ultima  riunione  di  cui  all'articolo
          14-ter, comma 7, nonche'  i  provvedimenti  di  divieto  di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli  eventuali
          effetti, di cui all'articolo 19, commi  3  e  6-bis,  primo
          periodo,  adottati  dopo  la  scadenza  dei   termini   ivi
          previsti, sono inefficaci, fermo restando  quanto  previsto
          dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i  presupposti  e
          le condizioni. 
                9. La mancata o tardiva emanazione del  provvedimento
          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario
          inadempiente. 
                9-bis. L' organo di  governo  individua  un  soggetto
          nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una
          unita' organizzativa cui attribuire il  potere  sostitutivo
          in caso di inerzia. Nell'ipotesi di  omessa  individuazione
          il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente
          generale o, in mancanza, al dirigente preposto  all'ufficio
          o in  mancanza  al  funzionario  di  piu'  elevato  livello
          presente nell'amministrazione.  Per  ciascun  procedimento,
          sul sito  internet  istituzionale  dell'amministrazione  e'
          pubblicata, in formato tabellare  e  con  collegamento  ben
          visibile  nella  homepage,  l'indicazione  del  soggetto  o
          dell'unita' organizzativa a cui  e'  attribuito  il  potere
          sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai  sensi
          e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,  in  caso
          di  ritardo,  comunica  senza  indugio  il  nominativo  del
          responsabile, ai  fini  della  valutazione  dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del
          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima
          responsabilita' oltre a quella propria. 
                9-ter.  Decorso  inutilmente  il   termine   per   la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al
          comma 9-bis, d'ufficio  o  su  richiesta  dell'interessato,
          esercita il potere sostitutivo e,  entro  un  termine  pari
          alla meta' di quello originariamente previsto, conclude  il
          procedimento attraverso le strutture competenti  o  con  la
          nomina di un commissario. 
                9-quater. Il responsabile individuato  ai  sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
                9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in  ritardo
          su istanza di parte sono espressamente indicati il  termine
          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello
          effettivamente impiegato.». 
                «Art.   2-bis    (Conseguenze    per    il    ritardo
          dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
          1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti  di  cui  all'
          articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti  al  risarcimento  del
          danno ingiusto cagionato in  conseguenza  dell'inosservanza
          dolosa  o  colposa   del   termine   di   conclusione   del
          procedimento. 
                1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1  e  ad
          esclusione delle ipotesi  di  silenzio  qualificato  e  dei
          concorsi pubblici, in caso di inosservanza del  termine  di
          conclusione del procedimento ad istanza di  parte,  per  il
          quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi,  l'istante  ha
          diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo  alle
          condizioni e con le  modalita'  stabilite  dalla  legge  o,
          sulla base della legge, da un regolamento emanato ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere  a
          titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.». 
                «Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1.  La  prima
          riunione della conferenza di servizi in forma simultanea  e
          in modalita' sincrona  si  svolge  nella  data  previamente
          comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2,  lettera
          d),  ovvero  nella  data  fissata  ai  sensi  dell'articolo
          14-bis, comma 7, con  la  partecipazione  contestuale,  ove
          possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
          amministrazioni competenti. 
                2. I lavori della conferenza si concludono non  oltre
          quarantacinque giorni decorrenti dalla data della  riunione
          di cui al comma 1. Nei casi  di  cui  all'articolo  14-bis,
          comma 7, qualora siano coinvolte  amministrazioni  preposte
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  dei
          beni culturali e della salute dei cittadini, il termine  e'
          fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo  l'obbligo   di
          rispettare   il   termine   finale   di   conclusione   del
          procedimento. 
                3. Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla
          riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
          esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
          posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
          di  competenza  della  conferenza,   anche   indicando   le
          modifiche  progettuali  eventualmente  necessarie  ai  fini
          dell'assenso. 
                4.   Ove   alla    conferenza    partecipino    anche
          amministrazioni non  statali,  le  amministrazioni  statali
          sono  rappresentate  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad
          esprimere definitivamente in modo univoco e  vincolante  la
          posizione di tutte le predette  amministrazioni,  nominato,
          anche preventivamente per determinate materie o determinati
          periodi  di  tempo,  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
          periferiche, dal Prefetto.  Ferma  restando  l'attribuzione
          del potere  di  rappresentanza  al  suddetto  soggetto,  le
          singole   amministrazioni    statali    possono    comunque
          intervenire ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di
          supporto.   Le   amministrazioni   di   cui    all'articolo
          14-quinquies, comma 1, prima della conclusione  dei  lavori
          della   conferenza,   possono   esprimere    al    suddetto
          rappresentante il proprio dissenso  ai  fini  di  cui  allo
          stesso comma. 
                5. Ciascuna regione e ciascun ente  locale  definisce
          autonomamente   le   modalita'    di    designazione    del
          rappresentante   unico   di   tutte   le    amministrazioni
          riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
          nonche'   l'eventuale   partecipazione    delle    suddette
          amministrazioni ai lavori della conferenza. 
                6. Alle  riunioni  della  conferenza  possono  essere
          invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti  il
          progetto eventualmente dedotto in conferenza. 
                7. All'esito dell'ultima  riunione,  e  comunque  non
          oltre il termine  di  cui  al  comma  2,  l'amministrazione
          procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
          della conferenza,  con  gli  effetti  di  cui  all'articolo
          14-quater, sulla base delle posizioni  prevalenti  espresse
          dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza  tramite
          i  rispettivi  rappresentanti.   Si   considera   acquisito
          l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
          rappresentante non abbia partecipato alle riunioni  ovvero,
          pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
          la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
          motivato o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono
          oggetto della conferenza.».