((Art. 22 bis 
 
Ulteriori  disposizioni  finalizzate  ad  accelerare   le   procedure
  amministrative per la cessione  di  aree  nelle  quali  sono  stati
  edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica 
 
  1. All'articolo 31 della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 47 e' sostituito dal seguente: 
  «47. La trasformazione del diritto  di  superficie  in  diritto  di
piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a seguito  di  proposta  da
parte del comune e di accettazione da parte dei  singoli  proprietari
degli  alloggi,  e  loro  pertinenze,  per   la   quota   millesimale
corrispondente.  Trascorsi  cinque   anni   dalla   data   di   prima
assegnazione dell'unita' abitativa, indipendentemente dalla  data  di
stipulazione  della  relativa  convenzione,  i  soggetti  interessati
possono presentare, di propria iniziativa, istanza di  trasformazione
del diritto di superficie in diritto di piena proprieta'.  Il  comune
deve  rispondere  entro  novanta  giorni  dalla  data  di   ricezione
dell'istanza  pervenendo  alla  definizione   della   procedura.   La
trasformazione del diritto di superficie  in  diritto  di  proprieta'
avviene, dietro pagamento di un corrispettivo  determinato  ai  sensi
del comma 48»; 
  b) il comma 48 e' sostituito dal seguente: 
  «48.  Il  corrispettivo  delle  aree  cedute   in   proprieta'   e'
determinato dal comune, su parere del  proprio  ufficio  tecnico,  in
misura  pari  al  60  per  cento  di  quello  determinato  ai   sensi
dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11  luglio  1992,  n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1992,  n.
359, escludendo la  riduzione  prevista  dal  secondo  periodo  dello
stesso comma, al netto degli oneri  di  concessione  del  diritto  di
superficie,  rivalutati  sulla  base  della   variazione,   accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati
i suddetti oneri e quello in cui  e'  stipulato  l'atto  di  cessione
delle aree. Comunque il costo dell'area cosi'  determinato  non  puo'
essere maggiore di quello stabilito dal comune  per  le  aree  cedute
direttamente in proprieta' al momento della trasformazione di cui  al
comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro  5.000  per  singola
unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale
catastale fino a 125 metri quadrati e  di  euro  10.000  per  singola
unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale
catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno
di stipulazione della relativa  convenzione.  Il  consiglio  comunale
delibera altresi' i criteri, le modalita'  e  le  condizioni  per  la
concessione  di  dilazioni  di   pagamento   del   corrispettivo   di
trasformazione.  La  trasformazione  del  diritto  di  superficie  in
diritto di proprieta' e' stipulata con atto pubblico o con  scrittura
privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la  conservatoria
dei registri immobiliari»; 
  c) il comma 49-bis e' sostituito dal seguente: 
  «49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo  massimo
di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze  nonche'
del  canone  massimo  di  locazione  delle  stesse,  contenuti  nelle
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22  ottobre  1971,  n.
865, e successive modificazioni,  per  la  cessione  del  diritto  di
proprieta' o per la cessione del diritto di superficie possono essere
rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla  data  del
primo  trasferimento,  con  atto   pubblico   o   scrittura   privata
autenticata, stipulati a  richiesta  delle  persone  fisiche  che  vi
abbiano interesse, anche se non piu' titolari di  diritti  reali  sul
bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria  dei
registri  immobiliari,  per  un  corrispettivo   proporzionale   alla
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in
diritto  di  superficie,  in  misura  pari  ad  una  percentuale  del
corrispettivo  determinato  ai  sensi  del  comma  48  del   presente
articolo. In ogni  caso,  il  corrispettivo  di  affrancazione  cosi'
determinato non puo' superare il limite massimo  di  euro  5.000  per
singola unita' abitativa  e  relative  pertinenze  avente  superficie
residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per
singola unita' abitativa  e  relative  pertinenze  avente  superficie
residenziale catastale maggiore di 125  metri  quadrati.  I  soggetti
interessati possono presentare, di  propria  iniziativa,  istanza  di
affrancazione dei vincoli relativi  alla  determinazione  del  prezzo
massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro  pertinenze
nonche' del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune  deve
rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
La percentuale  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma  e'
stabilita,  anche  con  l'applicazione  di  eventuali  riduzioni   in
relazione alla durata residua del vincolo, con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281. Il decreto  di  cui  al  periodo  precedente  individua
altresi' i criteri e le modalita' per la concessione,  da  parte  dei
comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di  affrancazione
dal vincolo. Nel caso in cui il  corrispettivo  della  trasformazione
del diritto di superficie in diritto di proprieta' e il corrispettivo
dell'affrancazione  sono  determinati  in  misura  corrispondente  al
limite massimo previsto dal comma 48 e  dal  presente  comma,  decade
quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo  n.  281  del
1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e  delle
finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al  comma  48
individua altresi' i criteri, le modalita' e  le  condizioni  per  la
concessione, da parte del  comune,  di  dilazioni  di  pagamento  del
corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In  ragione  del  maggior
valore patrimoniale  dell'immobile,  conseguente  alle  procedure  di
affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in  piena
proprieta', le relative quote  di  spesa  possono  essere  finanziate
mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non
si applicano agli immobili in regime  di  locazione  ai  sensi  degli
articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei
piani di zona convenzionati».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 31,  della  legge  23  dicembre
          1998,  n.  448  (Misure  di   finanza   pubblica   per   la
          stabilizzazione  e  lo  sviluppo),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 31 (Norme particolari per gli enti  locali).  -
          (Omissis). 
                46. Le convenzioni stipulate ai  sensi  dell'articolo
          35 della legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive
          modificazioni, e precedentemente alla data  di  entrata  in
          vigore della  legge  17  febbraio  1992,  n.  179,  per  la
          cessione  del  diritto  di   proprieta',   possono   essere
          sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8,  commi
          primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n.  10,
          alle seguenti condizioni: 
                  a) per una durata di 20 anni  diminuita  del  tempo
          trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che
          ha accompagnato la concessione del diritto di superficie  o
          la  cessione  in  proprieta'  delle  aree   e   quella   di
          stipulazione della nuova convenzione; 
                  b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio
          edificato, calcolato ai sensi del comma 48. 
                47. La trasformazione del diritto  di  superficie  in
          diritto di piena proprieta'  sulle  aree  puo'  avvenire  a
          seguito di proposta da parte del comune e  di  accettazione
          da parte dei singoli  proprietari  degli  alloggi,  e  loro
          pertinenze,  per  la  quota   millesimale   corrispondente.
          Trascorsi cinque anni  dalla  data  di  prima  assegnazione
          dell'unita'  abitativa,  indipendentemente  dalla  data  di
          stipulazione  della  relativa   convenzione,   i   soggetti
          interessati  possono  presentare,  di  propria  iniziativa,
          istanza di trasformazione  del  diritto  di  superficie  in
          diritto di piena  proprieta'.  Il  comune  deve  rispondere
          entro novanta giorni dalla data di  ricezione  dell'istanza
          pervenendo alla definizione della procedura. 
                48. Il corrispettivo delle aree cedute in  proprieta'
          e' determinato dal comune, su parere  del  proprio  ufficio
          tecnico,  in  misura  pari  al  60  per  cento  di   quello
          determinato ai sensi  dell'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 11  luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   1992,   n.   359,
          escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo  dello
          stesso comma, al  netto  degli  oneri  di  concessione  del
          diritto  di  superficie,  rivalutati   sulla   base   della
          variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati  verificatasi
          tra il mese in cui sono stati versati i  suddetti  oneri  e
          quello in cui e' stipulato l'atto di cessione  delle  aree.
          Comunque il costo  dell'area  cosi'  determinato  non  puo'
          essere maggiore di quello stabilito dal comune per le  aree
          cedute  direttamente  in  proprieta'   al   momento   della
          trasformazione di cui al comma 47, con  l'ulteriore  limite
          massimo di  euro  5.000  per  singola  unita'  abitativa  e
          relative   pertinenze   avente   superficie    residenziale
          catastale fino a 125 metri quadrati e di  euro  10.000  per
          singola  unita'  abitativa  e  relative  pertinenze  avente
          superficie residenziale catastale  maggiore  di  125  metri
          quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della
          relativa  convenzione.  Il  consiglio   comunale   delibera
          altresi' i criteri, le modalita' e  le  condizioni  per  la
          concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo  di
          trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie
          in diritto di proprieta' e' stipulata con atto  pubblico  o
          con scrittura privata autenticata, soggetti a  trascrizione
          presso la conservatoria dei registri immobiliari. 
                49. E' esclusa in ogni  caso  la  retrocessione,  dai
          comuni ai proprietari degli edifici, di somme gia'  versate
          da questi ultimi e portate  in  detrazione  secondo  quanto
          previsto al comma 48. 
                49-bis.I vincoli  relativi  alla  determinazione  del
          prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e
          loro pertinenze nonche' del  canone  massimo  di  locazione
          delle  stesse,   contenuti   nelle   convenzioni   di   cui
          all'articolo 35 della legge 22  ottobre  1971,  n.  865,  e
          successive modificazioni, per la cessione  del  diritto  di
          proprieta' o per la  cessione  del  diritto  di  superficie
          possono essere rimossi, dopo  che  siano  trascorsi  almeno
          cinque anni dalla data del primo  trasferimento,  con  atto
          pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  stipulati  a
          richiesta delle persone fisiche che vi  abbiano  interesse,
          anche se non  piu'  titolari  di  diritti  reali  sul  bene
          immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria
          dei   registri   immobiliari,    per    un    corrispettivo
          proporzionale  alla   corrispondente   quota   millesimale,
          determinato, anche per le unita' in diritto di  superficie,
          in  misura  pari  ad  una  percentuale  del   corrispettivo
          determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In
          ogni  caso,  il  corrispettivo   di   affrancazione   cosi'
          determinato non puo' superare il  limite  massimo  di  euro
          5.000 per singola unita' abitativa  e  relative  pertinenze
          avente superficie residenziale catastale fino a  125  metri
          quadrati e di euro 10.000 per singola  unita'  abitativa  e
          relative   pertinenze   avente   superficie    residenziale
          catastale  maggiore  di  125  metri  quadrati.  I  soggetti
          interessati  possono  presentare,  di  propria  iniziativa,
          istanza  di  affrancazione  dei   vincoli   relativi   alla
          determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole
          unita' abitative  e  loro  pertinenze  nonche'  del  canone
          massimo  di  locazione  delle  stesse.   Il   comune   deve
          rispondere entro novanta giorni  dalla  data  di  ricezione
          dell'istanza. La percentuale di cui al  primo  periodo  del
          presente comma e' stabilita, anche  con  l'applicazione  di
          eventuali riduzioni in relazione alla  durata  residua  del
          vincolo, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  ai
          sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. Il  decreto  di  cui  al  periodo  precedente
          individua  altresi'  i  criteri  e  le  modalita'  per   la
          concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento
          del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in
          cui il corrispettivo della trasformazione  del  diritto  di
          superficie in diritto  di  proprieta'  e  il  corrispettivo
          dell'affrancazione    sono    determinati     in     misura
          corrispondente al limite massimo previsto dal  comma  48  e
          dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo  9
          del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi  decreti
          attuativi del Ministro dell'economia e  delle  finanze.  La
          deliberazione del consiglio comunale di  cui  al  comma  48
          individua altresi' i criteri, le modalita' e le  condizioni
          per la concessione, da parte del comune,  di  dilazioni  di
          pagamento del corrispettivo di affrancazione  dal  vincolo.
          In ragione del maggior valore  patrimoniale  dell'immobile,
          conseguente  alle   procedure   di   affrancazione   e   di
          trasformazione  del  diritto   di   superficie   in   piena
          proprieta', le  relative  quote  di  spesa  possono  essere
          finanziate mediante contrazione di mutuo.  Le  disposizioni
          del presente comma non si applicano agli immobili in regime
          di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della  legge
          17 febbraio 1992,  n.  179,  compresi  nei  piani  di  zona
          convenzionati. 
                49-ter. Le disposizioni di cui  al  comma  49-bis  si
          applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo  18
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di
          cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento
          dell'immobile  non  produce  effetti   limitatamente   alla
          differenza tra il prezzo convenuto e il  prezzo  vincolato.
          L'eventuale pretesa di rimborso della predetta  differenza,
          a qualunque titolo richiesto, si estingue con la  rimozione
          dei vincoli secondo le modalita' di cui ai commi  49-bis  e
          49-ter. La rimozione del  vincolo  del  prezzo  massimo  di
          cessione  comporta  altresi'  la  rimozione  di   qualsiasi
          vincolo di natura soggettiva. 
                (Omissis).».