Art. 26 
 
             Disposizioni in materia di liste di attesa 
                 e utilizzo flessibile delle risorse 
 
  1.  Per  le  finalita'  del  Piano  di  cui  all'articolo  29   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior
recupero delle prestazioni  di  ricovero  ospedaliero  per  acuti  in
regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali
non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020,
a causa dell'intervenuta emergenza  epidemiologica  conseguente  alla
diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome  di
Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021: 
    a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero  per
acuti  in  regime  di   elezione,   agli   istituti   gia'   previsti
dall'articolo 29, ((comma 2, lettere a), b) e c),)) del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge  13
ottobre 2020, n.126; 
    b)  per  il   recupero   delle   prestazioni   di   specialistica
ambulatoriale, agli istituti gia' previsti dall'articolo 29, comma 3,
((lettere a), b) e c),))  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  ((n.
104,)) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126. 
  Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle  prestazioni
aggiuntive prevista dall'articolo 29 del ((decreto-legge 14  agosto))
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020,  n.  126,  opera  soltanto  con  riferimento  alle  prestazioni
aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo  29  e  della
presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per  il
raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, fermo  restando  il
prioritario ricorso alle modalita' organizzative di cui al  comma  1,
possono integrare  gli  acquisti  di  prestazioni  ospedaliere  e  di
specialistica  ambulatoriale  da  privato,  di   cui   agli   accordi
contrattuali  stipulati  per  l'anno  2021,  ai  sensi  dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  in
deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,   n.   135,   ((e,   ferma   restando))   la   garanzia
dell'equilibrio economico del  Servizio  sanitario  regionale,  anche
utilizzando eventuali economie derivanti dai  budget  attribuiti  per
l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome  rimodulano
il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020,  n.126,  prevedendo,  ove  ritenuto,  il
coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente
rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le  strutture  private
accreditate  eventualmente  interessate  dal   periodo   ((precedente
rendicontano)) alle rispettive regioni entro il 31  gennaio  2022  le
attivita' effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato,
anche ai fini della valutazione della predetta deroga. 
  3. Per l'attuazione delle finalita'  di  cui  ai  ((commi  1,  2  e
6))-bis le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
utilizzano  le  risorse  non  impiegate  nell'anno   2020,   previste
dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
nonche' quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma  427,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano
utilizzate per le finalita' indicate dal medesimo articolo  1,  comma
427, secondo le  modalita'  indicate  nei  rispettivi  Piani  per  il
recupero delle  liste  d'attesa  opportunamente  aggiornati  e  dando
priorita' agli utilizzi secondo le modalita' organizzative di cui  al
comma 1 e solo in via residuale alle modalita' individuate  ai  sensi
del  comma  2.  Il  Ministero  della  salute  monitora  le  attivita'
effettuate  dalle  regioni  e  province   autonome   a   valere   sui
finanziamenti di cui al presente comma. 
  ((3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica
e  di  laboratorio,   considerati   la   rilevanza   delle   indagini
diagnostiche e l'ampio bacino di utenza necessario per  garantire  un
idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, e'
possibile ricorrere  a  forme  di  collegamenti  in  rete  anche  tra
strutture che operano in regioni confinanti.  Al  fine  di  garantire
l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni di cui al  periodo
precedente, in particolare a favore di pazienti fragili, e al fine di
contrastare  le  malattie  genetiche,  le   regioni   promuovono   la
possibilita'  di  effettuare  prelievi  domiciliari  da  parte  delle
strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, con
oneri a carico dell'assistito. Dall'attuazione delle disposizioni  di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  entro
il 15 luglio 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione
dettagliata, attestante  le  prestazioni  assistenziali  destinate  a
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno
2020 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126.
La  relazione  fornisce  altresi'  evidenza  della  coerenza  tra  le
prestazioni assistenziali erogate e  le  rilevazioni  del  centro  di
costo dedicato contrassegnato dal codice univoco  «COV  20»,  di  cui
all'articolo 18 del  citato  decreto-legge  n.  18  del  2020.  Entro
quindici giorni dalla ricezione della relazione, il  Ministero  della
salute verifica la  completezza  delle  informazioni  ivi  contenute.
Sulla base delle risultanze  della  verifica  operata  dal  Ministero
della salute, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari
le risorse correnti a  valere  sul  Fondo  sanitario  nazionale  2020
previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020  e  n.  104
del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai
medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti dalle  singole
disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento, e  degli
interventi effettuati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da
COVID-19, diversi da quelli previsti nei citati decreti,  concernenti
l'effettuazione dei tamponi alla popolazione, l'acquisizione di  beni
e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale  e
la realizzazione di investimenti finanziati da  contributi  in  conto
esercizio. Nel caso in cui la relazione  sia  incompleta  o  non  sia
trasmessa nel termine previsto dal  primo  periodo,  la  verifica  si
intende effettuata con esito  negativo.  Le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso  l'erogazione
delle prestazioni  assistenziali  nell'anno  2021  nell'ambito  delle
risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno e del 15 luglio, di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono differiti,
rispettivamente, al 10 agosto e al 20 settembre e i termini di cui al
comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, sono cosi' modificati: 
  a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti  di  cui  alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo  19  del  citato
decreto legislativo n. 118  del  2011  sono  approvati  dalla  giunta
regionale entro il 15 settembre 2021; 
  b) il bilancio consolidato del  Servizio  sanitario  regionale  per
l'anno 2020 e' approvato dalla giunta regionale entro il  15  ottobre
2021.)) 
  6.  Alla  copertura  degli  oneri,  in  termini  di  fabbisogno   e
indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021 si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  ((6-bis.  Al  fine  di  potenziare  le  iniziative  di  cura  e  di
assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14  agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, anche gli  stabilimenti  termali  concorrono  a  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  conseguente  alla  diffusione  del  virus
SARS-CoV-2. A tale fine sono garantiti  a  tutti  gli  assistiti  dal
Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021 e per l'anno 2022,  nel
limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2021  e  2022,  i  cicli  di   riabilitazione   termale   motoria   e
neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per  la
riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria  gia'
riconosciuti   agli   assicurati    dell'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  secondo  quanto
previsto dall'allegato  9  annesso  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Gli stessi
cicli  di  riabilitazione  possono  essere  erogati   altresi'   agli
assistiti  che  presentano  postumi  riconducibili  all'infezione  da
SARS-CoV-2. 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a  5  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato  ai  sensi
dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Conseguentemente  il
fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni  2021
e 2022 e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2021 e 2022. 
  6-quater.  Al  fine  di  sostenere  il  sistema  termale  nazionale
mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, il fondo di cui al  comma  1  dell'articolo  29-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementato di 10 milioni di
euro per l'anno 2021. 
  6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma  6-quater,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  29  del  citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
                «Art. 29 (Disposizioni urgenti in materia di liste di
          attesa). - 1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle
          richieste di  prestazioni  ambulatoriali,  screening  e  di
          ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza
          epidemiologica  conseguente  alla  diffusione   del   virus
          SARS-Cov-2, e, contestualmente allo  scopo  di  ridurre  le
          liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero
          della salute n. 7422 del 16 marzo 2020  recante  «Linee  di
          indirizzo per la rimodulazione  dell'attivita'  programmata
          differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del
          25  marzo  2020  recante  «Aggiornamento  delle  linee   di
          indirizzo   organizzative   dei   servizi   ospedalieri   e
          territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076  del
          30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per
          la rimodulazione dell'attivita' programmata differibile  in
          corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi
          di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di  cura,  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e sino  al  31  dicembre  2020,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  Bolzano  e  gli  enti  del
          Servizio  sanitario  nazionale  possono   avvalersi   degli
          strumenti straordinari di cui al presente  articolo,  anche
          in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione in materia
          di spesa per il personale. 
                    2.  Per  le  finalita'  di  cui   al   comma   1,
          limitatamente al recupero dei  ricoveri  ospedalieri,  alle
          regioni ed alle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
          nonche' agli enti del Servizio  sanitario  nazionale  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
          dicembre 2020, nel limite degli importi di cui all'allegato
          A, colonna 1, e' consentito di: 
                  a) ricorrere alle  prestazioni  aggiuntive  di  cui
          all'articolo  115,  comma  2,  del   contratto   collettivo
          nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanita' relativo
          al  triennio  2016-2018  dei  dirigenti  medici,  sanitari,
          veterinari e delle  professioni  sanitarie  dipendenti  del
          Servizio sanitario  nazionale,  per  le  quali  la  tariffa
          oraria fissata dall'articolo  24,  comma  6,  del  medesimo
          CCNL, in deroga  alla  contrattazione,  e'  aumentata,  con
          esclusione dei servizi di guardia, da 60  euro  a  80  euro
          lordi omnicomprensivi, al  netto  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'Amministrazione. Restano ferme le  disposizioni
          vigenti  in   materia   di   prestazioni   aggiuntive   con
          particolare riferimento ai volumi di prestazioni  erogabili
          nonche'  all'orario  massimo  di  lavoro  e  ai  prescritti
          riposi.  Conseguentemente,  vengono  ripristinati  dal   1°
          gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di
          entrata in vigore del presente decreto; 
                  b) ricorrere alle  prestazioni  aggiuntive  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del
          personale del  comparto  sanita'  dipendente  del  Servizio
          sanitario nazionale con un aumento della tariffa  oraria  a
          50  euro  lordi  omnicomprensivi,  al  netto  degli   oneri
          riflessi a carico dell'Amministrazione.  Restano  ferme  le
          disposizioni vigenti in materia di  prestazioni  aggiuntive
          con  particolare  riferimento  ai  volumi  di   prestazioni
          erogabili  nonche'  all'orario  massimo  di  lavoro  e   ai
          prescritti riposi. Conseguentemente,  vengono  ripristinati
          dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto; 
                  c) reclutare il personale, attraverso assunzioni  a
          tempo  determinato  di  personale  del  comparto  e   della
          dirigenza   medica,   sanitaria,   veterinaria   e    delle
          professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti  CCNL  di
          settore, o attraverso forme di lavoro  autonomo,  anche  di
          collaborazione   coordinata   e    continuativa,    nonche'
          impiegare, per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1,
          anche le figure professionali  previste  in  incremento  ai
          sensi delle disposizioni  di  cui  agli  articoli  2-bis  e
          2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
                3. Per le finalita' di cui al comma 1 e limitatamente
          alle  prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale  e   di
          screening, alle regioni ed alle province autonome di Trento
          e  Bolzano  nonche'  agli  enti  del   Servizio   sanitario
          nazionale e' consentito, nel limite degli  importi  di  cui
          all'allegato  A,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di: 
                  a) ricorrere alle  prestazioni  aggiuntive  di  cui
          all'articolo  115,  comma  2,  del  CCNL  2016-2018   della
          dirigenza   medica,   sanitaria,   veterinaria   e    delle
          professioni sanitarie  dipendenti  del  Servizio  sanitario
          nazionale per le quali la tariffa  oraria  fissata  di  cui
          all'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL  e'  aumentata,
          con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro
          lordi omnicomprensivi, al  netto  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'Amministrazione. Restano ferme le  disposizioni
          vigenti  in   materia   di   prestazioni   aggiuntive   con
          particolare riferimento ai volumi di prestazioni  erogabili
          nonche'  all'orario  massimo  di  lavoro  e  ai  prescritti
          riposi.  Conseguentemente,  vengono  ripristinati  dal   1°
          gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima  dell'entrata
          in vigore del presente decreto; 
                  b) ricorrere, per le  prestazioni  di  accertamenti
          diagnostici,   alle   prestazioni   aggiuntive    di    cui
          all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del
          personale del  comparto  sanita'  dipendente  del  Servizio
          sanitario nazionale con un aumento della tariffa  oraria  a
          50  euro  lordi  omnicomprensivi,  al  netto  degli   oneri
          riflessi a carico dell'Amministrazione.  Restano  ferme  le
          disposizioni vigenti in materia di  prestazioni  aggiuntive
          con  particolare  riferimento  ai  volumi  di   prestazioni
          erogabili  nonche'  all'orario  massimo  di  lavoro  e   ai
          prescritti riposi. Dal 1° gennaio 2021 sono ripristinati  i
          valori tariffari vigenti prima della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto; 
                  c) incrementare, in parziale alternativa  a  quanto
          indicato alle lettere a) e b) del presente comma,  rispetto
          a quanto disposto dall'articolo 2-sexies, del decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, il monte  ore  dell'assistenza
          specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  con  ore
          aggiuntive   da   assegnare   nel   rispetto   dell'Accordo
          collettivo nazionale , nel limite di quanto  riportato  per
          ciascuna regione nella colonna 3  dell'allegato  A  per  un
          totale di 10 milioni di euro. 
                4.   Nel   rispetto   dell'autonomia    organizzativa
          regionale, le regioni e le province autonome  di  Trento  e
          Bolzano sono autorizzate a ricorrere in maniera  flessibile
          agli  strumenti  straordinari  di  cui  ai  commi  2  e  3,
          limitatamente al periodo dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto e fino al  31  dicembre  2020.  A  tal
          fine, il limite massimo di spesa  per  ciascuna  regione  e
          provincia autonoma al lordo degli oneri riflessi  a  carico
          delle  Amministrazioni  e'  indicato  nell'allegato  A   al
          presente decreto e, solo se  la  somma  degli  importi  ivi
          indicati e' superiore a quelli assegnati a ciascuna regione
          e provincia autonoma sulla base dell'allegato B al presente
          decreto,  il  limite  massimo  di  spesa  e'  rappresentato
          dall'importo riportato nel medesimo allegato B. 
                5. Ferma restando la supervisione del tutor,  tenendo
          altresi' conto del livello di  competenze  e  di  autonomia
          raggiunto, dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al  31  dicembre  2020,  i  medici  iscritti
          all'ultimo  anno  del  corso  di  formazione  specialistica
          nonche',  qualora  questo  abbia  durata  quinquennale,  al
          penultimo anno del corso, nell'espletamento delle attivita'
          assistenziali  presso  le  aziende  ed  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale, stilano i referti delle visite,  degli
          esami e  delle  prestazioni  specialistiche  con  esclusivo
          riferimento alle visite, agli esami e alle  prestazioni  di
          controllo  ambulatoriali.  La  refertazione   delle   prime
          visite,  dei  primi  esami  e   delle   prime   prestazioni
          specialistiche e' invece riservata al medico specialista. 
                6. Il possesso  della  specializzazione  e'  comunque
          richiesto  per  le  refertazioni  relative  alle   seguenti
          branche specialistiche:  anestesia,  rianimazione,  terapia
          intensiva    e    del    dolore;     medicina     nucleare,
          radiodiagnostica, radioterapia. 
                7.  L'attivita'  svolta  dal  medico  in   formazione
          specialistica  di  cui  al  comma  5  e'   registrata   nel
          libretto-diario  personale  delle  attivita'  formative,  e
          costituisce  elemento  di  valutazione  per  il  curriculum
          professionale ai fini dell'accesso  al  Servizio  sanitario
          nazionale. 
                8. Per l'anno 2020, per l'attuazione delle  finalita'
          di cui ai commi 2 e 3  e'  autorizzata  rispettivamente  la
          spesa di 112.406.980 euro e 365.811.792 euro,  che  include
          anche   gli   oneri   previsti   per   l'attuazione   delle
          disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per un totale di
          10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal
          fine e' conseguentemente incrementato, per l'anno 2020,  il
          livello  del   finanziamento   del   fabbisogno   sanitario
          nazionale standard cui concorre lo  Stato  per  un  importo
          corrispondente.  Al  finanziamento  di  cui   al   presente
          articolo accedono tutte le regioni e province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,   in   deroga   alle   disposizioni
          legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il
          concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
          corrente, sulla base delle quote di accesso  al  fabbisogno
          sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.  La
          ripartizione complessiva delle somme  di  cui  al  presente
          articolo e' riportata nella tabella di cui  all'allegato  B
          al presente decreto.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente
          comma per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
          114. 
                9. Per l'accesso alle risorse di cui al comma  8,  le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
          provvedono, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente  decreto,  a  presentare  al  Ministero
          della salute e al Ministero dell'economia e delle  finanze,
          nell'ambito del programma operativo previsto  dall'articolo
          18, comma 1, quarto periodo,  del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27 un  Piano  Operativo  Regionale  per  il
          recupero delle liste di attesa, con la  specificazione  dei
          modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione
          e della destinazione delle risorse.  La  realizzazione  dei
          suddetti  Piani  Operativi  con  il  raggiungimento   delle
          finalita' di cui al comma 1 sara' oggetto  di  monitoraggio
          ai sensi  del  richiamato  articolo  18,  comma  1,  quarto
          periodo,  del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8-quinquies  del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
                «Art. 8-quinquies (Accordi  contrattuali).  -  1.  Le
          regioni, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,
          definiscono  l'ambito   di   applicazione   degli   accordi
          contrattuali ed individuano  i  soggetti  interessati,  con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti: 
                  a) individuazione delle  responsabilita'  riservate
          alla regione e di quelle attribuite alle  unita'  sanitarie
          locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
          verifica del loro rispetto; 
                  b) indirizzo per la formulazione dei  programmi  di
          attivita' delle strutture  interessate,  con  l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,  secondo  le   linee   della   programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale; 
                  c)  determinazione  del   piano   delle   attivita'
          relative alle alte specialita' ed alla rete dei servizi  di
          emergenza; 
                  d)   criteri   per    la    determinazione    della
          remunerazione delle strutture ove  queste  abbiano  erogato
          volumi di prestazioni  eccedenti  il  programma  preventivo
          concordato,  tenuto  conto  del   volume   complessivo   di
          attivita' e del concorso allo stesso da parte  di  ciascuna
          struttura. 
                2. In attuazione di quanto previsto dal comma  1,  la
          regione e le  unita'  sanitarie  locali,  anche  attraverso
          valutazioni  comparative  della  qualita'  e   dei   costi,
          definiscono  accordi  con   le   strutture   pubbliche   ed
          equiparate, comprese le aziende  ospedaliero-universitarie,
          e  stipulano  contratti  con  quelle  private   e   con   i
          professionisti accreditati, nonche' con  le  organizzazioni
          pubbliche e private accreditate per  l'erogazione  di  cure
          domiciliari,   anche   mediante   intese   con   le    loro
          organizzazioni rappresentative  a  livello  regionale,  che
          indicano: 
                  a)  gli  obiettivi  di  salute  e  i  programmi  di
          integrazione dei servizi; 
                  b)  il  volume  massimo  di  prestazioni   che   le
          strutture presenti nell'ambito territoriale della  medesima
          unita'  sanitaria  locale,  si  impegnano  ad   assicurare,
          distinto per tipologia e per modalita'  di  assistenza.  Le
          regioni  possono  individuare  prestazioni  o   gruppi   di
          prestazioni   per   i   quali   stabilire   la   preventiva
          autorizzazione,  da  parte  dell'azienda  sanitaria  locale
          competente,  alla  fruizione  presso  le  strutture   o   i
          professionisti accreditati; 
                  c)  i  requisiti  del  servizio  da  rendere,   con
          particolare  riguardo  ad  accessibilita',   appropriatezza
          clinica ed organizzativa, tempi  di  attesa  e  continuita'
          assistenziale; 
                  d) il corrispettivo  preventivato  a  fronte  delle
          attivita'   concordate,   globalmente   risultante    dalla
          applicazione dei valori  tariffari  e  della  remunerazione
          extra-tariffaria delle funzioni  incluse  nell'accordo,  da
          verificare a consuntivo sulla base dei risultati  raggiunti
          e  delle  attivita'  effettivamente   svolte   secondo   le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
                  e) il debito informativo delle strutture erogatrici
          per il monitoraggio degli accordi pattuiti e  le  procedure
          che dovranno essere seguite per il controllo esterno  della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle   prestazioni   rese,   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 8-octies; 
                  e-bis)  la  modalita'  con   cui   viene   comunque
          garantito il rispetto del  limite  di  remunerazione  delle
          strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai
          sensi  della  lettera  d),  prevedendo  che  in   caso   di
          incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
          nel corso  dell'anno,  dei  valori  unitari  dei  tariffari
          regionali  per  la  remunerazione  delle   prestazioni   di
          assistenza ospedaliera,  delle  prestazioni  di  assistenza
          specialistica   ambulatoriale,    nonche'    delle    altre
          prestazioni  comunque  remunerate  a  tariffa,  il   volume
          massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera  b),
          si  intende  rideterminato  nella  misura   necessaria   al
          mantenimento dei limiti indicati  alla  lettera  d),  fatta
          salva la possibile  stipula  di  accordi  integrativi,  nel
          rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato. 
                2-bis - 2-ter. 
                2-quater.  Le  regioni  stipulano  accordi   con   le
          fondazioni  istituti  di  ricovero  e  cura   a   carattere
          scientifico e  con  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
          di ricovero e cura a  carattere  scientifico  privati,  che
          sono definiti con le  modalita'  di  cui  all'articolo  10,
          comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003,  n.  288.
          Le regioni stipulano altresi'  accordi  con  gli  istituti,
          enti ed ospedali di cui agli  articoli  41  e  43,  secondo
          comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  e  successive
          modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
          attuata  in  coerenza  con  la   programmazione   sanitaria
          regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
          spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati  annualmente
          dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli  di
          bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
          regioni, tenendo conto  nella  remunerazione  di  eventuali
          risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
          dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
          412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
          accordi  e  ai   predetti   contratti   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c),  e)  ed
          e-bis). 
                2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
          di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
          di  cui  all'articolo  8-quater  delle  strutture   e   dei
          professionisti eroganti prestazioni per conto del  Servizio
          sanitario nazionale interessati e' sospeso.». 
              - Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 15 del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario); 
                «Art. 15 (Disposizioni urgenti per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica). - 1. - 13. (Omissis). 
                14.   Ai   contratti   e   agli    accordi    vigenti
          nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502,   per
          l'acquisto di prestazioni  sanitarie  da  soggetti  privati
          accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale  e
          per l'assistenza  ospedaliera,  si  applica  una  riduzione
          dell'importo e  dei  corrispondenti  volumi  d'acquisto  in
          misura  determinata  dalla  regione   o   dalla   provincia
          autonoma, tale  da  ridurre  la  spesa  complessiva  annua,
          rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5
          per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013
          e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.  A  decorrere
          dall'anno  2016,  in   considerazione   del   processo   di
          riorganizzazione   del    settore    ospedaliero    privato
          accreditato  in   attuazione   di   quanto   previsto   dal
          regolamento di cui al decreto del Ministro della  salute  2
          aprile 2015,  n.  70,  al  fine  di  valorizzare  il  ruolo
          dell'alta specialita' all'interno del territorio nazionale,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza
          ospedaliera di alta  specialita',  nonche'  di  prestazioni
          erogate da parte  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico  (IRCCS)  a  favore   di   cittadini
          residenti in regioni  diverse  da  quelle  di  appartenenza
          ricomprese  negli  accordi  per  la   compensazione   della
          mobilita' interregionale di cui all'articolo  9  del  Patto
          per la salute sancito in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014  (atto
          rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per
          il governo della mobilita' sanitaria interregionale, di cui
          all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con  intesa
          del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          3 del 5 gennaio 2010, in  deroga  ai  limiti  previsti  dal
          primo  periodo.  Al  fine  di  garantire,  in  ogni   caso,
          l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla  deroga
          di cui al periodo precedente,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono  ad  adottare
          misure alternative, volte, in  particolare,  a  ridurre  le
          prestazioni inappropriate di bassa complessita' erogate  in
          regime  ambulatoriale,  di  pronto  soccorso,  in  ricovero
          ordinario e in riabilitazione  e  lungodegenza,  acquistate
          dagli erogatori privati  accreditati,  in  misura  tale  da
          assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di  cui
          al  primo   periodo,   nonche'   gli   obiettivi   previsti
          dall'articolo  9-quater,  comma  7,  del  decreto-legge  19
          giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  6  agosto  2015,  n.  125;  possono  contribuire  al
          raggiungimento del  predetto  obiettivo  finanziario  anche
          misure alternative a  valere  su  altre  aree  della  spesa
          sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta
          specialita' e i relativi  criteri  di  appropriatezza  sono
          definiti  con  successivo  accordo  sancito  in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  In
          sede di prima applicazione  sono  definite  prestazioni  di
          assistenza  ospedaliera  di  alta  specialita'  i  ricoveri
          individuati come "ad  alta  complessita'"  nell'ambito  del
          Accordo interregionale per la compensazione della mobilita'
          sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. Le regioni trasmettono trimestralmente
          ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i
          provvedimenti di propria competenza di compensazione  della
          maggiore  spesa  sanitaria   regionale   per   i   pazienti
          extraregionali  presi  in  carico  dagli  IRCCS.  Ne  danno
          altresi'  comunicazione  alle  regioni  di  residenza   dei
          medesimi pazienti  e  al  coordinamento  regionale  per  la
          salute e per gli affari finanziari al fine  di  permettere,
          alla fine dell'esercizio,  le  regolazioni  in  materia  di
          compensazione della  mobilita'  sanitaria  nell'ambito  del
          riparto  delle  disponibilita'  finanziarie  del   Servizio
          sanitario nazionale.  Le  regioni  pubblicano  per  ciascun
          IRCCS su base trimestrale il valore delle prestazioni  rese
          ai pazienti extraregionali  di  ciascuna  regione.  Qualora
          nell'anno 2011 talune strutture private  accreditate  siano
          rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto
          di situazioni di insolvenza,  le  indicate  percentuali  di
          riduzione della spesa possono tenere conto  degli  atti  di
          programmazione regionale riferiti alle  predette  strutture
          rimaste inoperative, purche' la regione assicuri, adottando
          misure di contenimento dei costi su altre aree della  spesa
          sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario  previsto
          dal presente comma. La misura di contenimento  della  spesa
          di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
          eventualmente  gia'  adottate  dalle  singole   regioni   e
          province autonome di Trento e Bolzano e trova  applicazione
          anche in caso di mancata  sottoscrizione  dei  contratti  e
          degli accordi, facendo riferimento, in  tale  ultimo  caso,
          agli atti di  programmazione  regionale  o  delle  province
          autonome di Trento e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
          livello di  spesa  determinatosi  per  il  2012  a  seguito
          dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al
          presente comma costituisce il livello su cui  si  applicano
          le misure che le regioni devono adottare, a  decorrere  dal
          2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
          periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  427  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «1. - 426. (Omissis). 
                427. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di
          cui ai commi 423 e 425 le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano provvedono a  valere  sul  livello  del
          finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale  standard
          per l'anno 2021, anche utilizzando  eventuali  economie  di
          risorse    destinate    all'attuazione    delle    medesime
          disposizioni di cui  ai  commi  423  e  425  non  impiegate
          nell'anno 2020. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70,  Edizione
          straordinaria. 
              - Il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O. 
              - Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  18  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 18 (Rifinanziamento fondi). - 1. Il livello del
          finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale  standard
          cui  concorre  lo  Stato,  in  relazione  agli   interventi
          previsti dagli articoli 1, commi 1 e  3,  2-bis,  commi  1,
          lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi  1,  2  e  3,  e
          4-bis, e' incrementato di 1.410 milioni di euro per  l'anno
          2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e
          le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla  base  di
          quanto  previsto  dalla  tabella  A  allegata  al  presente
          decreto e 660 milioni  di  euro  ripartiti  sulla  base  di
          quanto disposto dal decreto del Ragioniere  generale  dello
          Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          66 del 13 marzo 2020. Al  relativo  finanziamento  accedono
          tutte le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni  legislative   che
          stabiliscono  per  le  autonomie   speciali   il   concorso
          regionale  e   provinciale   al   finanziamento   sanitario
          corrente, sulla base delle quote  d'accesso  al  fabbisogno
          sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.  Le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli
          enti dei rispettivi servizi sanitari regionali  provvedono,
          sulla  contabilita'  dell'anno  2020,  all'apertura  di  un
          centro di costo dedicato contrassegnato dal codice  univoco
          "COV 20", garantendo pertanto  una  tenuta  distinta  degli
          accadimenti contabili legati alla  gestione  dell'emergenza
          che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di  cui
          al decreto  del  Ministro  della  salute  24  maggio  2019,
          pubblicato nel supplemento ordinario n.  23  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 147 del 25 giugno  2019.  Ciascuna  regione  e
          provincia  autonoma  e'  tenuta  a  redigere  un   apposito
          programma  operativo  per  la  gestione  dell'emergenza  da
          COVID-19 da approvare da parte del Ministero  della  salute
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze
          e  da  monitorare   da   parte   dei   predetti   Ministeri
          congiuntamente. 
                2. In considerazione delle esigenze straordinarie  ed
          urgenti derivanti dalla diffusione  del  COVID-19,  per  le
          verifiche dell'equilibrio economico del Servizio  sanitario
          nazionale  relative  all'anno  2019,  per  l'anno  2020  il
          termine del 30 aprile di cui  all'articolo  1,  comma  174,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311  e'  differito  al  31
          maggio e, conseguentemente, il termine  del  31  maggio  e'
          differito al 30 giugno. 
                3. Al fine di far fronte alle straordinarie  esigenze
          connesse allo stato di emergenza deliberato  dal  Consiglio
          dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per  l'anno  2020  il
          fondo di cui all'articolo 44,  del  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1, e' incrementato  di  1.650  milioni  di
          euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo  6,  comma
          10. 
                4. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  28  maggio  2021,  n.  76  (Misure  urgenti  per  il
          contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  materia  di
          vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia  e  di  concorsi
          pubblici): 
                «Art.   9   (Proroga   termini    in    materia    di
          rendicontazione del Servizio sanitario regionale). - 1. Per
          l'anno 2021, il termine del 30 aprile di  cui  all'articolo
          1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e'
          differito al 15 giugno e, conseguentemente, il termine  del
          31 maggio, ovunque ricorre nel  citato  articolo  1,  comma
          174, e' differito al 15 luglio.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 19, comma 2, e 32,
          comma 7, del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118
          (Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42): 
                «Art. 19 (Oggetto e ambito  di  applicazione).  -  1.
          (Omissis). 
                2.  Gli  enti  destinatari  delle  disposizioni   del
          presente titolo sono: 
                  a) le regioni, per la parte del bilancio  regionale
          che riguarda il  finanziamento  e  la  spesa  del  relativo
          servizio  sanitario,  rilevata  attraverso   scritture   di
          contabilita' finanziaria; 
                  b) le regioni: 
                    i) per la parte del  finanziamento  del  servizio
          sanitario,   regionale   direttamente   gestito,   rilevata
          attraverso        scritture         di         contabilita'
          economico-patrimoniale,   qualora   le   singole    regioni
          esercitino la scelta  di  gestire  direttamente  presso  la
          regione una quota del finanziamento  del  proprio  servizio
          sanitario,  d'ora  in  poi  denominata  gestione  sanitaria
          accentrata presso la regione; 
                    ii) per il consolidamento dei  conti  degli  enti
          sanitari di cui alla lettera c) e, ove  presente  ai  sensi
          del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la
          regione; 
                  c) aziende sanitarie locali;  aziende  ospedaliere;
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico
          pubblici,  anche  se  trasformati  in  fondazioni;  aziende
          ospedaliere  universitarie  integrate   con   il   Servizio
          sanitario nazionale; 
                  d)  istituti  zooprofilattici  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 270.» 
                «Art. 32 (Bilancio consolidato del Servizio Sanitario
          Regionale). - 1. - 6. (Omissis). 
                7. La giunta regionale approva i bilanci  d'esercizio
          degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma
          2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno
          successivo  a  quello  di   riferimento   e   il   bilancio
          consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno  successivo
          a quello di riferimento. Entro sessanta giorni  dalla  data
          di approvazione,  i  bilanci  in  oggetto  sono  pubblicati
          integralmente sul sito internet della regione. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  29-bis
          del  citato  decreto-legge  14   agosto   2020,   n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126: 
                «Art. 29-bis (Misure  per  il  sostegno  del  sistema
          termale nazionale). - 1.  Al  fine  di  mitigare  la  crisi
          economica  derivante   dall'emergenza   epidemiologica   da
          CO-VID-19, nello stato di previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e' istituito un fondo con una  dotazione
          di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di  euro
          per  l'anno  2021,   destinato   alla   concessione,   fino
          all'esaurimento delle risorse, di buoni per  l'acquisto  di
          servizi termali. I buoni di cui al presente comma non  sono
          cedibili,  non   costituiscono   reddito   imponibile   del
          beneficiario e non rilevano ai fini del computo del  valore
          dell'indicatore della situazione economica equivalente. 
                (Omissis).».