Art. 28 
 
           Iniziative internazionali per il finanziamento 
      dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  la  partecipazione  dell'Italia  alle
iniziative multilaterali  per  il  finanziamento  dei  beni  pubblici
globali in materia di salute e clima e' istituito un  apposito  Fondo
nello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle finanze con una dotazione di 500 milioni  di  euro  per  l'anno
2021. 
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate: 
    a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie  e  al
contrasto  al  COVID-19,  incluse  le   iniziative   promosse   dalle
organizzazioni  facenti   parte   dell'Access   to   COVID-19   Tools
Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di  sviluppo,
dal Fondo Monetario  Internazionale  o  dai  gruppi  intergovernativi
informali; 
    b) a sostenere  l'azione  per  il  clima  nei  Paesi  in  via  di
sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015,  nell'ambito
delle iniziative promosse  dalle  banche  e  fondi  multilaterali  di
sviluppo,  dal  Fondo   Monetario   Internazionale   o   dai   gruppi
intergovernativi informali. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi  dell'articolo
77.