Art. 29 
 
       ((Incentivo al processo di riorganizzazione della rete 
           dei laboratori del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. Al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai
processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal  ricorso  a
metodiche automatizzate, le regioni e le province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  favoriscono  il   completamento   dei   processi   di
riorganizzazione della  rete  delle  strutture  pubbliche  e  private
accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di  diagnostica  di
laboratorio, attivati  mediante  l'approvazione  dei  piani  previsti
dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e inseriscono tra le strutture qualificate  gli  istituti  di
ricerca con comprovata esperienza in  materia  di  sequenziamento  di
nuova generazione (NGS). Per gli anni 2021 e 2022, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano  possono  riconoscere  alle
strutture che si adeguano progressivamente ai predetti  standard  non
oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia  minima  di
efficienza  di  200.000  esami  di  laboratorio  e   di   prestazioni
specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS,  un
contributo da stabilirsi con  provvedimento  della  regione  o  della
provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2.)) 
  2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, alle regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano e' assegnato, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, commi 34  e  34-bis,  della  legge  23
novembre 1996, n. 662, l'importo di 46 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 e di 23 milioni di euro per  l'anno  2022,  al  cui  riparto  si
provvede con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ((previa intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni)) e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione  dei  Livelli  di
assistenza,  di  cui  all'articolo  9   dell'Intesa   sancita   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 23  marzo  2005,  il
cronoprogramma di cui  al  comma  1  ai  fini  degli  adempimenti  di
competenza in  materia  di  accesso  alla  quota  premiale  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre  2009,
n. 191. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2  e'  subordinata
all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di  cui  al
primo periodo e alla relativa positiva attuazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il testo del  comma  796  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
                «1. - 795. (Omissis). 
                796.  Per  garantire  il  rispetto   degli   obblighi
          comunitari e la realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione  del
          protocollo di intesa  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  un  patto
          nazionale per la  salute  sul  quale  la  Conferenza  delle
          regioni e delle province autonome, nella  riunione  del  28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: 
                  a)  il   finanziamento   del   Servizio   sanitario
          nazionale,  cui  concorre  ordinariamente  lo   Stato,   e'
          determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno  2007,  in
          99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni
          di euro per l'anno 2009,  comprensivi  dell'importo  di  50
          milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo
          di  ulteriore  finanziamento  a  carico  dello  Stato   per
          l'ospedale «Bambino Gesu'», preventivamente accantonati  ed
          erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'
          articolo 1, comma 278, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266,  le  parole:  «a  decorrere   dall'anno   2006»   sono
          sostituite dalle seguenti: «limitatamente all'anno 2006»; 
                  b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
          transitorio di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2007,  di
          850 milioni di euro per l'anno 2008 e  di  700  milioni  di
          euro per l'anno 2009, la cui ripartizione  tra  le  regioni
          interessate da elevati disavanzi e'  disposta  con  decreto
          del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano.  L'accesso  alle
          risorse  del  Fondo  di  cui  alla  presente   lettera   e'
          subordinato alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge  30  dicembre
          2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
          piano di rientro dai disavanzi. Il piano  di  rientro  deve
          contenere  sia  le  misure  di  riequilibrio  del   profilo
          erogativo  dei  livelli  essenziali  di   assistenza,   per
          renderlo conforme a quello desumibile dal  Piano  sanitario
          nazionale e dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di fissazione dei medesimi livelli  essenziali  di
          assistenza, sia le misure  necessarie  all'azzeramento  del
          disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi  e  le  procedure
          previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005  sancita
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          pubblicata nel supplemento ordinario n.  83  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone
          che sia scattata formalmente in modo automatico o  che  sia
          stato   attivato   l'innalzamento   ai   livelli    massimi
          dell'addizionale regionale all'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche  e  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive, fatte salve le aliquote ridotte
          disposte con  leggi  regionali  a  favore  degli  esercenti
          un'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
          comunque economica, ovvero una libera arte  o  professione,
          che abbiano denunciato richieste estorsive e  per  i  quali
          ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4  della  legge
          23 febbraio  1999,  n.  44.  Qualora  nel  procedimento  di
          verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
          di  parte  degli  obiettivi  intermedi  di  riduzione   del
          disavanzo  contenuti  nel  piano  di  rientro,  la  regione
          interessata puo' proporre  misure  equivalenti  che  devono
          essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
          e delle finanze. In ogni caso l'accertato  verificarsi  del
          mancato raggiungimento degli obiettivi  intermedi  comporta
          che,  con  riferimento  all'anno  d'imposta  dell'esercizio
          successivo, l'addizionale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche e l'aliquota dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive si applicano oltre i  livelli  massimi
          previsti dalla legislazione  fino  all'integrale  copertura
          dei  mancati  obiettivi.  La  maggiorazione  ha   carattere
          generalizzato e non settoriale e  non  e'  suscettibile  di
          differenziazioni per settori di attivita' e  per  categorie
          di soggetti passivi. Qualora invece sia verificato  che  il
          rispetto degli obiettivi intermedi e' stato conseguito  con
          risultati ottenuti quantitativamente migliori,  la  regione
          interessata  puo'   ridurre,   con   riferimento   all'anno
          d'imposta    dell'esercizio    successivo,    l'addizionale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche e  l'aliquota
          dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  per  la
          quota corrispondente al  miglior  risultato  ottenuto.  Gli
          interventi   individuati   dai   programmi   operativi   di
          riorganizzazione,  qualificazione   o   potenziamento   del
          servizio   sanitario   regionale,    necessari    per    il
          perseguimento dell'equilibrio economico, nel  rispetto  dei
          livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi  di
          cui all' articolo 1, comma 180,  della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, e successive  modificazioni,  come  integrati
          dagli accordi di cui all' articolo 1, commi 278e 281, della
          legge 23 dicembre 2005, n.  266,  sono  vincolanti  per  la
          regione che ha sottoscritto l'accordo e  le  determinazioni
          in esso previste possono comportare effetti  di  variazione
          dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia' adottati
          dalla  medesima  regione  in  materia   di   programmazione
          sanitaria. Il Ministero della salute, anche avvalendosi del
          supporto tecnico-operativo  dell'Agenzia  nazionale  per  i
          servizi sanitari regionali, di concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  assicura  l'attivita'  di
          affiancamento  delle   regioni   che   hanno   sottoscritto
          l'accordo di cui all' articolo 1, comma 180, della legge 30
          dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano  di  rientro
          dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio  dello  stesso,
          sia  per  i  provvedimenti  regionali   da   sottoporre   a
          preventiva approvazione da parte del Ministero della salute
          e del Ministero dell'economia e delle finanze,  sia  per  i
          Nuclei da realizzarsi nelle singole  regioni  con  funzioni
          consultive di supporto  tecnico,  nell'ambito  del  Sistema
          nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
          di cui all' articolo 1, comma 288, della legge 23  dicembre
          2005, n. 266; 
                  c) all' articolo  1,  comma  174,  della  legge  30
          dicembre 2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: «all'anno d'imposta  2006»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «agli anni di  imposta  2006  e  successivi».  Il
          procedimento per l'accertamento delle risultanze  contabili
          regionali, ai fini dell'avvio delle  procedure  di  cui  al
          citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, e successive modificazioni, e'  svolto  dal  Tavolo
          tecnico  per  la  verifica   degli   adempimenti   di   cui
          all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005; 
                  d)  al  fine  di  consentire  in   via   anticipata
          l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato: 
                    1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13,
          comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,
          il Ministero dell'economia e delle finanze,  per  gli  anni
          2007, 2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle  regioni
          a statuto  ordinario  anticipazioni  con  riferimento  alle
          somme  indicate  alla  letteraa)  del  presente  comma   da
          accreditare sulle contabilita' speciali di cui al  comma  6
          dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  in
          essere presso le tesorerie provinciali dello  Stato,  nella
          misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni
          a statuto ordinario a titolo di finanziamento  della  quota
          indistinta  del   fabbisogno   sanitario,   quale   risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni; 
                    2) per gli anni 2007, 2008 e 2009,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  concedere
          alla Regione siciliana anticipazioni nella misura  pari  al
          97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo  di
          finanziamento  della  quota   indistinta,   quale   risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
          partecipazioni della medesima regione; 
                    3) alle regioni che abbiano  superato  tutti  gli
          adempimenti  dell'ultima  verifica  effettuata  dal  Tavolo
          tecnico  per  la  verifica   degli   adempimenti   di   cui
          all'articolo 12 della  citata  intesa  23  marzo  2005,  si
          riconosce  la  possibilita'  di  un  incremento  di   detta
          percentuale compatibilmente con  gli  obblighi  di  finanza
          pubblica; 
                    4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento  nei
          confronti delle  singole  regioni  si  provvede  a  seguito
          dell'esito  positivo  della  verifica   degli   adempimenti
          previsti dalla normativa e dalla presente legge; 
                    5) nelle  more  dell'intesa  espressa,  ai  sensi
          delle norme vigenti,  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
          finanziarie  complessive  destinate  al  finanziamento  del
          Servizio  sanitario  nazionale,   le   anticipazioni   sono
          commisurate al livello del finanziamento  corrispondente  a
          quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale  risulta
          dall'intesa espressa  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere  dall'anno
          2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
          lordo nominale programmato; 
                    6)  sono  autorizzati,  in  sede  di  conguaglio,
          eventuali recuperi necessari anche a carico delle  somme  a
          qualsiasi titolo spettanti alle regioni  per  gli  esercizi
          successivi; 
                    7)  sono  autorizzate,  a  carico  di   somme   a
          qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli  importi
          a credito e  a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia
          autonoma, connessi alla mobilita' sanitaria  interregionale
          di cui all'articolo 12, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,    nonche'    alla    mobilita'    sanitaria
          internazionale di  cui  all'articolo  18,  comma  7,  dello
          stesso decreto legislativo n. 502 del  1992,  e  successive
          modificazioni.  I  predetti  importi  sono   definiti   dal
          Ministero  della  salute  di  intesa  con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
                  e) ai fini della copertura dei disavanzi  pregressi
          nel  settore  sanitario,   cumulativamente   registrati   e
          certificati fino all'anno 2005, al netto  per  l'anno  2005
          della copertura derivante dall'incremento automatico  delle
          aliquote, di cui all 'articolo 1, comma 174, della legge 30
          dicembre 2004, n. 311,  come  da  ultimo  modificato  dalla
          lettera c) del presente comma, per le regioni che, al  fine
          della riduzione strutturale  del  disavanzo,  sottoscrivono
          l'accordo richiamato alla lettera b)  del  presente  comma,
          risultano  idonei  criteri   di   copertura   a   carattere
          pluriennale  derivanti  da  specifiche  entrate   certe   e
          vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
          tecnico  per  la  verifica   degli   adempimenti   di   cui
          all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005; 
                  f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate  le
          misure di contenimento  della  spesa  farmaceutica  assunte
          dall'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA)  ai  fini  del
          rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
          deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
          dicembre 2005, n. 18 dell'8  giugno  2006,  n.  21  del  21
          giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e  n.  26  del  27
          settembre 2006, salvo rideterminazioni  delle  medesime  da
          parte dell'AIFA stessa sulla base  del  monitoraggio  degli
          andamenti effettivi della spesa; 
                  g) in riferimento alla  disposizione  di  cui  alla
          lettera f) del presente comma,  per  il  periodo  1°  marzo
          2007-29 febbraio 2008 e  limitatamente  ad  un  importo  di
          manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7  milioni  a
          carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a  carico
          dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
          base   di   tabelle   di    equivalenza    degli    effetti
          economico-finanziari per il Servizio  sanitario  nazionale,
          approvate dall'AIFA e definite per regione  e  per  azienda
          farmaceutica, le singole aziende  farmaceutiche,  entro  il
          termine perentorio del 30 gennaio  2007,  possono  chiedere
          alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
          propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione  del
          5 per cento  dei  prezzi  di  cui  alla  deliberazione  del
          consiglio  di  amministrazione  dell'AIFA  n.  26  del   27
          settembre 2006. La richiesta deve  essere  corredata  dalla
          contestuale  dichiarazione  di  impegno  al  versamento,  a
          favore delle regioni interessate, degli importi,  al  lordo
          dell'IVA, indicati nelle tabelle di  equivalenza  approvate
          dall'AIFA, secondo le  modalita'  indicate  nella  presente
          disposizione  normativa  e  nei   provvedimenti   attuativi
          dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a  quello
          derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 cento
          dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10
          febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole
          aziende farmaceutiche e dispone, con  decorrenza  1°  marzo
          2007, il ripristino dei  prezzi  dei  relativi  farmaci  in
          vigore il 30 settembre 2006, subordinando  tale  ripristino
          al versamento, da parte  dell'azienda  farmaceutica,  degli
          importi dovuti alle singole regioni e  all'erario  in  base
          alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da
          corrispondersi  entro  i  termini  improrogabili   del   20
          febbraio 2007, 20 giugno 2007  e  20  settembre  2007.  Gli
          importi determinati dall'AIFA ai sensi del secondo  periodo
          sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni  e
          per il 9,09 per cento  all'erario,  senza  possibilita'  di
          compensazione, secondo le modalita'  indicate  all'articolo
          17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli  atti
          che  attestano  il  versamento  alle  singole   regioni   e
          all'erario  devono  essere  inviati  da  ciascuna   azienda
          farmaceutica   contestualmente   all'AIFA,   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze e al Ministero  della  salute
          rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
          22 settembre 2007. La mancata corresponsione,  nei  termini
          previsti, a ciascuna regione di una rata  comporta,  per  i
          farmaci     dell'azienda     farmaceutica     inadempiente,
          l'automatico  ripristino,  dal  primo   giorno   del   mese
          successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1°  ottobre
          2006; 
                  h) in coerenza con quanto  previsto  dalla  lettera
          g), l'AIFA ridetermina, in  via  temporanea,  le  quote  di
          spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
          oggetto delle misure indicate nella medesima  disposizione,
          in modo tale da assicurare, attraverso la  riduzione  delle
          predette  quote  e  il  corrispondente   incremento   della
          percentuale di  sconto  a  favore  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  una  minore  spesa  dello  stesso  Servizio  di
          entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7  milioni
          a carico  dei  farmacisti  e  44,6  milioni  a  carico  dei
          grossisti; 
                  i) in caso  di  rideterminazione  delle  misure  di
          contenimento della spesa farmaceutica ai  sensi  di  quanto
          stabilito nella parte conclusiva della lettera  f),  l'AIFA
          provvede alla conseguente rimodulazione delle  disposizioni
          attuative di  quanto  previsto  dalle  norme  di  cui  alle
          lettere g) e h); 
                  l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
          garantito la copertura degli eventuali relativi  disavanzi,
          e' consentito l'accesso agli importi di cui  all'  articolo
          1, comma 181, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  con
          riferimento  alla  spesa  farmaceutica   registrata   negli
          esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni: 
                    1) con riferimento al superamento del  tetto  del
          13 per cento, per la spesa farmaceutica  convenzionata,  in
          assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
          della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di
          cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001,  n.
          347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
          2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
          febbraio 2007, nell'ambito  della  procedura  di  cui  all'
          articolo 1, comma 174, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311,  come  da  ultimo  modificato  dalla  lettera  c)  del
          presente comma,  di  una  quota  fissa  per  confezione  di
          importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del  40
          per cento. Le  regioni  interessate,  in  alternativa  alla
          predetta applicazione di una quota  fissa  per  confezione,
          possono  adottare  anche  diverse   misure   regionali   di
          contenimento  della   spesa   farmaceutica   convenzionata,
          purche'  di  importo  adeguato  a   garantire   l'integrale
          contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
          e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo  tecnico
          di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12  della
          citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi  del  supporto
          tecnico dell'AIFA; 
                    2) con riferimento al  superamento  della  soglia
          del  3  per  cento,   per   la   spesa   farmaceutica   non
          convenzionata,  in  assenza   del   rispetto   dell'obbligo
          regionale di  contenimento  della  spesa  per  la  quota  a
          proprio carico, l'avvenuta presentazione,  da  parte  della
          regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai
          Ministeri della salute e dell'economia e delle  finanze  di
          un  Piano  di   contenimento   della   spesa   farmaceutica
          ospedaliera, che contenga interventi diretti  al  controllo
          dei   farmaci   innovativi,   al   monitoraggio    dell'uso
          appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei
          farmaci,  la   cui   idoneita'   deve   essere   verificata
          congiuntamente   nell'ambito   del   Comitato    paritetico
          permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
          essenziali di  assistenza  e  del  Tavolo  tecnico  per  la
          verifica degli adempimenti di cui  alla  citata  intesa  23
          marzo 2005; 
                  m)  all'articolo  1,  comma  28,  della  legge   23
          dicembre  1996,  n.  662,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                    1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
          «I percorsi diagnostico-terapeutici sono  costituiti  dalle
          linee-guida di  cui  all'  articolo  1,  comma  283,  terzo
          periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  nonche'  da
          percorsi definiti ed adeguati  periodicamente  con  decreto
          del Ministro della salute, previa intesa con la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  del
          Comitato strategico del Sistema nazionale  linee-guida,  di
          cui al decreto del Ministro della salute  30  giugno  2004,
          integrato da un rappresentante della Federazione  nazionale
          degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»; 
                    2) al terzo  periodo,  le  parole:  «Il  Ministro
          della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,»
          sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»; 
                  n) ai fini del programma pluriennale di  interventi
          in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
          tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
          11 marzo 1988, n.  67,  e  successive  modificazioni,  come
          rideterminato dall'articolo 83, comma  3,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23  miliardi  di  euro,
          fermo  restando,  per  la  sottoscrizione  di  accordi   di
          programma con le regioni e l'assegnazione di  risorse  agli
          altri enti del settore  sanitario  interessati,  il  limite
          annualmente definito in base alle effettive  disponibilita'
          di bilancio.  Il  maggior  importo  di  cui  alla  presente
          lettera  e'  vincolato  per  100  milioni   di   euro   per
          l'esecuzione di un programma pluriennale di  interventi  in
          materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento
          tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,  finalizzato
          al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»;  per
          7  milioni  di  euro  per  l'esecuzione  di  un   programma
          pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
          edilizia e di  ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio
          sanitario  pubblico,  destinati  al  potenziamento  e  alla
          creazione di unita' di terapia intensiva  neonatale  (TIN);
          per 3 milioni di euro  per  l'esecuzione  di  un  programma
          pluriennale di  interventi  in  materia  di  ammodernamento
          tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico,  destinati
          all'acquisto di nuove metodiche  analitiche,  basate  sulla
          spettrometria di «massa tandem», per  effettuare  screening
          neonatali allargati, per patologie metaboliche  ereditarie,
          per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
          per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
          tecnologica  dei   servizi   di   radiodiagnostica   e   di
          radioterapia  di  interesse  oncologico   con   prioritario
          riferimento alle regioni meridionali ed insulari,  per  150
          milioni di euro  ad  interventi  per  la  realizzazione  di
          strutture residenziali e l'acquisizione di  tecnologie  per
          gli interventi territoriali dedicati alle cure  palliative,
          ivi comprese quelle relative  alle  patologie  degenerative
          neurologiche   croniche   invalidanti    con    prioritario
          riferimento  alle  regioni  che   abbiano   completato   il
          programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1,  del
          decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  450,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39,  e  che
          abbiano avviato programmi  di  assistenza  domiciliare  nel
          campo delle  cure  palliative,  per  100  milioni  di  euro
          all'implementazione  e   all'ammodernamento   dei   sistemi
          informatici  delle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere   e
          all'integrazione dei medesimi  con  i  sistemi  informativi
          sanitari delle regioni  e  per  100  milioni  di  euro  per
          strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
          di accordi di programma con le regioni, e'  data,  inoltre,
          priorita' agli  interventi  relativi  ai  seguenti  settori
          assistenziali,   tenuto   conto   delle   esigenze    della
          programmazione    sanitaria    nazionale    e    regionale:
          realizzazione   di   strutture   sanitarie    territoriali,
          residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
          attraverso  la  valutazione  preventiva  dei  programmi  di
          investimento  e  il  monitoraggio  della  loro  attuazione,
          assicura   il   raggiungimento   dei   predetti   obiettivi
          prioritari, verificando nella programmazione  regionale  la
          copertura  del  fabbisogno  relativo  anche  attraverso   i
          precedenti programmi di investimento.  Il  riparto  fra  le
          regioni del maggiore importo di cui alla  presente  lettera
          e' effettuato con riferimento alla valutazione dei  bisogni
          relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie: 
                    1) innovazione tecnologica  delle  strutture  del
          Servizio sanitario nazionale, con  particolare  riferimento
          alla diagnosi e terapia nel campo  dell'oncologia  e  delle
          malattie rare; 
                    2) superamento del divario Nord-Sud; 
                    3) possibilita' per le regioni che  abbiano  gia'
          realizzato la programmazione pluriennale, di  attivare  una
          programmazione aggiuntiva; 
                    4) messa a norma  delle  strutture  pubbliche  ai
          sensi dell'atto di indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica  14  gennaio  1997,
          pubblicato nel supplemento ordinario n.  37  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997; 
                    5) premialita' per le regioni  sulla  base  della
          tempestivita'   e   della   qualita'   di   interventi   di
          ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
          eseguiti per una quota pari al 10 per cento; 
                  o)  fatto  salvo  quanto  previsto  in  materia  di
          aggiornamento dei  tariffari  delle  prestazioni  sanitarie
          dall' articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
          dicembre 2004,  n.  311,  come  modificato  dalla  presente
          lettera, a partire dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge le strutture private  accreditate,  ai  fini
          della remunerazione delle prestazioni rese  per  conto  del
          Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari  al
          2 per cento  degli  importi  indicati  per  le  prestazioni
          specialistiche dal decreto del Ministro  della  sanita'  22
          luglio 1996, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  150
          alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del  14  settembre  1996,  e
          pari  al  20  per  cento  degli  importi  indicati  per  le
          prestazioni di  diagnostica  di  laboratorio  dal  medesimo
          decreto. Fermo restando  il  predetto  sconto,  le  regioni
          provvedono, entro il 28  febbraio  2007,  ad  approvare  un
          piano  di  riorganizzazione  della  rete  delle   strutture
          pubbliche  e  private  accreditate   eroganti   prestazioni
          specialistiche e di diagnostica  di  laboratorio,  al  fine
          dell'adeguamento  degli   standard   organizzativi   e   di
          personale   coerenti   con   i   processi   di   incremento
          dell'efficienza resi  possibili  dal  ricorso  a  metodiche
          automatizzate. All' articolo 1, comma 170, della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole:  ",  sentite  le   societa'   scientifiche   e   le
          associazioni di categoria interessate"; 
                  p)  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2007,  per   le
          prestazioni di assistenza specialistica  ambulatoriale  gli
          assistiti non esentati dalla  quota  di  partecipazione  al
          costo sono tenuti al pagamento di  una  quota  fissa  sulla
          ricetta pari a 10  euro.  Per  le  prestazioni  erogate  in
          regime  di  pronto  soccorso  ospedaliero  non  seguite  da
          ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice
          bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso
          a  seguito  di  traumatismi  ed  avvelenamenti  acuti,  gli
          assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una  quota
          fissa pari a 25 euro. La quota  fissa  per  le  prestazioni
          erogate in regime di  pronto  soccorso  non  e',  comunque,
          dovuta dagli assistiti non esenti di eta'  inferiore  a  14
          anni.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni   eventualmente
          assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso
          ospedaliero, pongono a carico degli  assistiti  oneri  piu'
          elevati; 
                  p-bis)   per   le   prestazioni    di    assistenza
          specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo  della
          lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a  811
          milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni  di  euro  per
          l'anno 2008 e 834 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  le
          regioni,  sulla  base  della  stima  degli  effetti   della
          complessiva manovra nelle  singole  regioni,  definita  dal
          Ministero  della  salute  di  concerto  con  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, anziche' applicare la  quota
          fissa  sulla  ricetta  pari  a  10  euro,   possono   anche
          congiuntamente: 
                    1) adottare altre  misure  di  partecipazione  al
          costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore
          nella   regione    interessata    e'    subordinata    alla
          certificazione del  loro  effetto  di  equivalenza  per  il
          mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il
          controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo  tecnico
          per la verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12
          dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005; 
                    2) stipulare con il Ministero della salute  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze un accordo  per  la
          definizione di altre  misure  di  partecipazione  al  costo
          delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto  il  profilo
          del mantenimento  dell'equilibrio  economico-finanziario  e
          del controllo dell'appropriatezza.  Le  misure  individuate
          dall'accordo si applicano,  nella  regione  interessata,  a
          decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
          dell'accordo medesimo; 
                    2-bis) fermo restando il rispetto dell'equilibrio
          economico  del  settore  sanitario,  adottare   azioni   di
          efficientamento     della      spesa      e      promozione
          dell'appropriatezza    delle    prestazioni,    certificate
          congiuntamente dal Comitato paritetico  permanente  per  la
          verifica  dell'erogazione   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza e dal  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
          adempimenti, di cui agli  articoli  9  e  12  della  citata
          intesa 23 marzo 2005; 
                  q) all' articolo  1,  comma  292,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, la lettera a)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                    "a) con le procedure di cui all'articolo 54 della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede,  entro  il  28
          febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al  citato
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
          novembre 2001, e successive modificazioni,  di  definizione
          dei   livelli   essenziali   di   assistenza,   finalizzata
          all'inserimento,   nell'elenco   delle    prestazioni    di
          specialistica ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in
          regime di ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
          modificazione  delle  soglie  di  appropriatezza   per   le
          prestazioni di ricovero ospedaliero in regime  di  ricovero
          ordinario diurno"; 
                  r) a decorrere dal 1° gennaio  2007,  i  cittadini,
          anche se esenti dalla partecipazione alla spesa  sanitaria,
          che non abbiano ritirato i  risultati  di  visite  o  esami
          diagnostici e di laboratorio sono tenuti al  pagamento  per
          intero della prestazione usufruita, con le  modalita'  piu'
          idonee  al  recupero  delle  somme  dovute  stabilite   dai
          provvedimenti regionali; 
                  s) a decorrere  dal  1°  gennaio  2008,  cessano  i
          transitori  accreditamenti  delle  strutture  private  gia'
          convenzionate, ai sensi dell'articolo  6,  comma  6,  della
          legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  non   confermati   da
          accreditamenti provvisori o definitivi  disposti  ai  sensi
          dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni; 
                  t) le regioni provvedono ad adottare  provvedimenti
          finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
          accreditamenti   provvisori   delle    strutture    private
          ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo  8-quater,
          comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          non  confermati  dagli  accreditamenti  definitivi  di  cui
          all'articolo  8-quater,  comma  1,  del  medesimo   decreto
          legislativo n. 502  del  1992;  le  regioni  provvedono  ad
          adottare provvedimenti finalizzati a garantire che  dal  31
          ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte
          le altre strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  private,
          nonche' degli stabilimenti termali come  individuati  dalla
          legge  24  ottobre  2000,  n.  323,  non  confermati  dagli
          accreditamenti definitivi  di  cui  all'articolo  8-quater,
          comma 1, del decreto legislativo n. 502 del  1992.  Qualora
          le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31
          ottobre 2014, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e sentito  il  Ministro  per
          gli affari regionali e le autonomie, nomina  il  Presidente
          della regione o altro soggetto commissario ad acta ai  fini
          dell'adozione dei predetti provvedimenti; 
                  u) le regioni provvedono ad adottare  provvedimenti
          finalizzati a garantire che, a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti,  ai
          sensi dell'articolo 8-quater  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  in
          assenza di un provvedimento  regionale  di  ricognizione  e
          conseguente  determinazione,  ai  sensi  del  comma  8  del
          medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo  n.  502
          del 1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso  al
          Comitato   paritetico   permanente    per    la    verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo  2005.  Per  le
          regioni   impegnate   nei   piani   di   rientro   previsti
          dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
          2008 di cui alla presente lettera e alla  lettera  s)  sono
          anticipate al 1° luglio  2007  limitatamente  alle  regioni
          nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si  sia  provveduto
          ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle  esigenze  di
          riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
          all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del  citato  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni; 
                  v) il Ministero  della  salute,  avvalendosi  della
          Commissione  unica   sui   dispositivi   medici   e   della
          collaborazione istituzionale  dell'Agenzia  per  i  servizi
          sanitari regionali, individua, entro il  31  gennaio  2007,
          tipologie  di  dispositivi   per   il   cui   acquisto   la
          corrispondente spesa superi il 50  per  cento  della  spesa
          complessiva  dei  dispositivi  medici  registrata  per   il
          Servizio  sanitario  nazionale.   Fermo   restando   quanto
          previsto dal  comma  5  dell'articolo  57  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
          comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, entro il 30 aprile  2007,  con  decreto  del  Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabiliti   i   prezzi   dei
          dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
          assumere, con decorrenza dal  1°  maggio  2007,  come  base
          d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I
          prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu'  bassi  prezzi
          unitari  di  acquisto  da  parte  del  Servizio   sanitario
          nazionale risultanti dalle informazioni in  possesso  degli
          osservatori  esistenti  e  di   quelle   rese   disponibili
          dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo  della
          presente  lettera.  Entro  il  15  marzo  2007  le  regioni
          trasmettono al Ministero della salute - Direzione  generale
          dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il  tramite
          dell'Agenzia per i servizi  sanitari  regionali,  i  prezzi
          unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel  corso  del
          biennio 2005-2006; entro la  stessa  data  le  aziende  che
          producono o commercializzano in Italia  dispositivi  medici
          trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
          criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute,  i
          prezzi unitari  relativi  alle  forniture  effettuate  alle
          aziende sanitarie nel corso  del  medesimo  biennio.  Nelle
          gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte  di
          una piu' ampia fornitura di  beni  e  servizi,  l'offerente
          deve indicare in  modo  specifico  il  prezzo  unitario  di
          ciascun dispositivo e i dati identificativi  dello  stesso.
          Il Ministero della salute,  avvalendosi  della  Commissione
          unica  sui  dispositivi  medici  e   della   collaborazione
          istituzionale  dell'Istituto   superiore   di   sanita'   e
          dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove  la
          realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
          studi  sull'appropriatezza   dell'impiego   di   specifiche
          tipologie   di   dispositivi   medici,    anche    mediante
          comparazione dei costi rispetto ad ipotesi  alternative.  I
          risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
          Ministero della salute; 
                  z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma  2,
          del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,  n.  94,  non  e'
          applicabile al ricorso a terapie  farmacologiche  a  carico
          del Servizio  sanitario  nazionale,  che,  nell'ambito  dei
          presidi ospedalieri  o  di  altre  strutture  e  interventi
          sanitari, assuma  carattere  diffuso  e  sistematico  e  si
          configuri, al di fuori delle condizioni  di  autorizzazione
          all'immissione in commercio, quale alternativa  terapeutica
          rivolta a pazienti portatori  di  patologie  per  le  quali
          risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
          al trattamento. Il ricorso a  tali  terapie  e'  consentito
          solo  nell'ambito  delle   sperimentazioni   cliniche   dei
          medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
          211,  e  successive  modificazioni.  In  caso  di   ricorso
          improprio si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
          3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio  1998,
          n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  aprile
          1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il  28
          febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
          per le aziende  ospedaliere,  per  le  aziende  ospedaliere
          universitarie e per gli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico  volte   alla   individuazione   dei
          responsabili    dei    procedimenti    applicativi    delle
          disposizioni di cui alla presente lettera, anche  sotto  il
          profilo  della  responsabilita'  amministrativa  per  danno
          erariale.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni regionali di cui alla presente  lettera,  tale
          responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario  delle
          aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  delle
          aziende  ospedaliere  universitarie  e  degli  Istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi   34   e   34-bis
          dell'articolo 1 della citata legge  23  novembre  1996,  n.
          662: 
                «1. - 33. (Omissis). 
                34.  Ai  fini  della   determinazione   della   quota
          capitaria, in sede  di  ripartizione  del  Fondo  sanitario
          nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  il  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai
          seguenti elementi:  popolazione  residente,  frequenza  dei
          consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di  mortalita'
          della  popolazione,  indicatori  relativi   a   particolari
          situazioni territoriali ritenuti utili al fine di  definire
          i   bisogni   sanitari   delle   regioni   ed    indicatori
          epidemiologici  territoriali.  Il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  puo'  vincolare
          quote del Fondo sanitario nazionale alla  realizzazione  di
          specifici obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  con
          priorita'  per  i  progetti  sulla  tutela   della   salute
          materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
          anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,  e
          in particolare alla prevenzione delle malattie  ereditarie,
          nonche' alla realizzazione  degli  obiettivi  definiti  dal
          Patto per  la  salute  purche'  relativi  al  miglioramento
          dell'erogazione  dei  LEA.  Nell'ambito  della  prevenzione
          delle  malattie   infettive   nell'infanzia   le   regioni,
          nell'ambito delle loro disponibilita'  finanziarie,  devono
          concedere gratuitamente i vaccini per le  vaccinazioni  non
          obbligatorie     quali     antimorbillosa,     antirosolia,
          antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo  B  quando
          queste vengono  richieste  dai  genitori  con  prescrizione
          medica. Di tale norma possono  usufruire  anche  i  bambini
          extracomunitari non residenti sul territorio nazionale. 
                34-bis.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di
          carattere prioritario e di rilievo nazionale  indicati  nel
          comma 34 le  regioni  elaborano  specifici  progetti  sulla
          scorta di linee guida proposte  dal  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche  sociali  ed  approvate  con
          Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. La Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, su proposta del Ministro della sanita',  individua
          i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le  quote  a
          tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale  ai  sensi
          del comma 34. Le regioni impegnate  nei  Piani  di  rientro
          individuano i progetti da realizzare in  coerenza  con  gli
          obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
          ammissione  al  finanziamento  e'  valida  per   le   linee
          progettuali attuative del Piano  sanitario  nazionale  fino
          all'anno 2008. A  decorrere  dall'anno  2009,  il  Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          su proposta del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, provvede a  ripartire  tra
          le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
          ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della  propria
          delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
          a titolo di finanziamento della quota indistinta  di  Fondo
          sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
          le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  provvede  ad
          erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento  dell'importo
          complessivo annuo  spettante  a  ciascuna  regione,  mentre
          l'erogazione del  restante  30  per  cento  e'  subordinata
          all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  dei  progetti
          presentati dalle  regioni,  comprensivi  di  una  relazione
          illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno  precedente.
          Le  mancate  presentazione  ed  approvazione  dei  progetti
          comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
          della quota residua del 30 per cento ed il recupero,  anche
          a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
          successivo,  dell'anticipazione  del  70  per  cento   gia'
          erogata. A decorrere dall'anno 2013,  il  predetto  acconto
          del 70 per cento  e'  erogato  a  seguito  dell'intervenuta
          intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote  vincolate
          per  il  perseguimento   degli   obiettivi   di   carattere
          prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi   67-bis   e   68
          dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello  Stato  (legge  finanziaria  2010),  come
          modificato dall'articolo 35 della presente legge: 
                «Art. 2. - 1. - 67. (Omissis). 
                67-bis. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre  2011,  di
          concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite forme premiali a valere sulle  risorse  ordinarie
          previste  dalla  legislazione  per  il  finanziamento   del
          Servizio  sanitario  nazionale,  applicabili  a   decorrere
          dall'anno  2012,  per  le  regioni  che  istituiscano   una
          Centrale regionale per gli acquisti e  l'aggiudicazione  di
          procedure  di  gara  per  l'approvvigionamento  di  beni  e
          servizi per un volume annuo non  inferiore  ad  un  importo
          determinato con  il  medesimo  decreto  e  per  quelle  che
          introducano  misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
          equilibrio di  bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli
          erogatori pubblici  di  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
          della remunerazione  a  prestazione.  L'accertamento  delle
          condizioni per  l'accesso  regionale  alle  predette  forme
          premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato  permanente
          per la verifica dell'erogazione dei livelli  essenziali  di
          assistenza e del  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
          adempimenti  regionali,  di  cui  agli  articoli  9  e   12
          dell'Intesa  23  marzo  2005,  sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          del 7 maggio 2005.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  in  via
          transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
          primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2013,  la
          percentuale  indicata  all'articolo  15,  comma   23,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'  pari
          allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015,  per
          l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018,  per  l'anno
          2019,  per  l'anno  2020  e  per  l'anno   2021,   in   via
          transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
          primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2014,  la
          percentuale indicata al citato articolo 15, comma  23,  del
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  135  del  2012,  e'  pari
          all'1,75  per  cento.  Limitatamente  all'anno   2021,   la
          percentuale indicata al citato articolo 15, comma  23,  del
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  e'  pari  allo
          0,32 per cento. 
                68.  Al  fine  di  consentire   in   via   anticipata
          l'erogazione  del  finanziamento  del  Servizio   sanitario
          nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,  per  gli
          anni 2010, 2011 e 2012: 
                  a) in deroga a quanto stabilito  dall'articolo  13,
          comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,
          il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
          concedere alle regioni a statuto ordinario e  alla  Regione
          siciliana anticipazioni, con  riferimento  al  livello  del
          finanziamento a cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  da
          accreditare sulle contabilita' speciali di cui al  comma  6
          dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  in
          essere presso le tesorerie provinciali dello  Stato,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi  da
          2  a  6,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133; 
                  b)   la   misura   dell'erogazione   del   suddetto
          finanziamento, comprensiva di  eventuali  anticipazioni  di
          cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
          delle somme dovute  a  titolo  di  finanziamento  ordinario
          della quota indistinta, al netto delle entrate  proprie  e,
          per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
          al  finanziamento  della  spesa  sanitaria,  quale  risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per  i  medesimi  anni.  Per  le  regioni   che   risultano
          adempienti nell'ultimo triennio rispetto  agli  adempimenti
          previsti  dalla  normativa  ,  la   misura   della   citata
          erogazione del finanziamento e' fissata al livello  del  98
          per cento; tale livello puo' essere  ulteriormente  elevato
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 
                  c) la  quota  di  finanziamento  condizionata  alla
          verifica positiva degli adempimenti  regionali  e'  fissata
          nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle  somme
          di cui alla lettera b) rispettivamente per le  regioni  che
          accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per
          quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98  per
          cento ovvero in misura superiore. All'erogazione  di  detta
          quota si  provvede  a  seguito  dell'esito  positivo  della
          verifica degli adempimenti previsti dalla normativa e dalla
          presente legge; 
                  d)  nelle  more  dell'espressione  dell'intesa,  ai
          sensi  delle  norme  vigenti,  da  parte  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
          delle disponibilita' finanziarie complessive  destinate  al
          finanziamento    del    Servizio    sanitario    nazionale,
          l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
          commisurata al livello delle erogazioni effettuate  in  via
          anticipata definitiva, a seguito del  raggiungimento  della
          citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
          di riferimento; 
                  e)  sono  autorizzati,  in  sede   di   conguaglio,
          eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme  a
          qualsiasi titolo spettanti alle regioni  per  gli  esercizi
          successivi; 
                  f) sono autorizzate, a carico di somme a  qualsiasi
          titolo spettanti, le compensazioni degli importi a  credito
          e a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,
          connessi alla mobilita'  sanitaria  interregionale  di  cui
          all'articolo  12,  comma  3,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,    nonche'    alla    mobilita'    sanitaria
          internazionale di  cui  all'articolo  18,  comma  7,  dello
          stesso decreto legislativo n. 502 del  1992,  e  successive
          modificazioni.  I  predetti  importi  sono   definiti   dal
          Ministero  della  salute   d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
                (Omissis).».