Art. 30 Misure per lo sviluppo della sanita' militare e della capacita' produttiva nel settore vaccinale e antidotico 1. Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanita' militare, anche attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina nazionale, nonche' di potenziare la capacita' di intervento sul territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale, e' autorizzata la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021. ((1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della Sanita' militare, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 1-ter. Al fine di procedere alla dematerializzazione degli archivi e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021. 1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.)) 2. Al fine di conseguire l'autonomia produttiva di anticorpi nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo, e' autorizzata la spesa di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze della sanita' militare e della sanita' pubblica. 3. Per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e presidi igienico-sanitari e per incrementare le capacita' di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura necessarie al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, al Servizio sanitario della Guardia di finanza e' altresi' assegnata la somma di euro 2.000.000 per l'anno 2021. 4. A decorrere dal ((1° maggio)) 2021 e fino al 31 luglio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attivita' aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 6.502.918. 5. Per il medesimo periodo di cui al comma 4, al fine di consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell'indennita' di missione al personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attivita' di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'hub di Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti vaccinali, nonche' a consentire l'impiego di team vaccinali mobili per contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 1.122.835. 6. I compensi accessori di cui ai commi 4 e 5 possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 7. All'articolo 2197-ter.1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il concorso di cui al comma 1, nell'anno 2021 puo' essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 2207». ((7-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto, per l'anno 2021 e' autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma fino al 31 dicembre 2021, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, nella misura complessiva dei posti non coperti con le procedure di arruolamento previste dall'articolo 19-undecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, pari a: a) 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente; b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo. 7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, si applicano le disposizioni dell'articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 7-quater. In relazione alla specificita' del ruolo prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai peculiari compiti svolti dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 77 milioni di euro annui, destinata al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021. 7-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-quater: a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 996 e' sostituito dal seguente: «996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, e' istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori»; b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo»; 2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo». 7-sexies. In considerazione delle maggiori funzioni e compiti svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, compresi i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 7-septies. Agli oneri derivanti dal comma 7-quater, pari a 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, 43 milioni di euro per l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; d) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando: 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021; 2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022 e 1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023; 3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000 euro per l'anno 2022 e 6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023; 4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021.)) 8. All'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianita' di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonche' con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attivita' di medicina generale, subordinatamente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.». 9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Riferimenti normativi - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1-ter. - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare): «Art. 10 (Orario delle attivita' giornaliere). - 1. - 2. (Omissis). 3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che abbiano carattere di continuita' o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche' alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007): «Art. 9 (Compenso forfettario di impiego e di guardia). - 1. - 2. (Omissis). 3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 2197-ter.1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come modificato dalla presente legge: «Art. 2197-ter.1 (Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, e' autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare. 2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di eta', in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea per le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1, e relativa abilitazione professionale; b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 3. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso. 3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il concorso di cui al comma 1, nell'anno 2021 puo' essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 2207.». - Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari). - 1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e' autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale: a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente; b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo. 2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore ad anni 45; b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera b); c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare; d) non essere stati dimessi d'autorita' da precedenti ferme nelle Forze armate; e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. 3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite tramite il portale on line nel sito internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il personale di cui al comma 1 non e' fornito di rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente. 5. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unita' di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.». - Si riporta il testo dell'articolo 19-undecies del citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: «Art. 19-undecies (Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 e' autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata: a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare; b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare. 2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale online del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti giorni. 3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate. 4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "la professione sanitaria infermieristica" sono sostituite dalle seguenti: "le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1,". 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.». - Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro): «Art. 19 (Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, e' riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attivita' usuranti. 2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi' a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attivita' negoziali svolte in attuazione delle finalita' di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.». - Si riporta il testo del comma 436 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «1. - 435. (Omissis) 436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. (Omissis).». - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante «Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O. - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente legge: «Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono: a) il trattamento accessorio: b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; c) il congedo ordinario, il congedo straordinario; d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; e) i permessi brevi per esigenze personali; f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; g) il trattamento di missione e di trasferimento; h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale. 3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalita' di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della Repubblica. 4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' attuative di quanto previsto dal commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento della rappresentativita' sindacale. 5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita' funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo. 7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.». - Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 11-bis. - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi). - 1. - 4. (Omissis). 5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.». - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario). - 1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "che hanno conseguito la stabilita' e sostenibilita' del bilancio, nonche' risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca," sono soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente "Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49"; b) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile."; c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "I trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facolta' assunzionali delle universita' interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4."; d) all'articolo 18, comma 4, le parole "non hanno prestato servizio" sono sostituite dalle seguenti: "non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b),"; d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso altre universita', aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalita' di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facolta' assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette"; e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "I soggetti di cui al comma 1, possono rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale."; f) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. L'universita', qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto."; f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternita', le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternita', l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, e' integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternita' e' computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto e' inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternita'"; f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati gia' sospesi, il titolare del contratto di ricerca puo' chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del contratto. 1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, e' quella di cui al secondo periodo del citato comma 7. 1-ter. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e' abrogato. 2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalita' di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie gia' esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle universita'. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, e' prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati.". 3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonche' ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e' equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino i requisiti di qualita' dell'offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' organo di controllo della fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale. Le modalita' di nomina, la composizione, la competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli statuti. Il collegio dei revisori legali e' costituito dal presidente e dai componenti titolari e supplenti. Il presidente e' nominato dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie. Il collegio e' costituito dai componenti titolari, nel numero minimo di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero sufficiente a garantire l'ordinario funzionamento del collegio. Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla fondazione, su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'universita' e della ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' abrogato. 5. Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia' titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ovvero ai concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale. 5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianita' di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonche' con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attivita' di medicina generale, subordinatamente all' espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation e da un componente designato dal presidente della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.". 6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca" e le parole: "dell'ammissione al concorso e della nomina" sono sostituite dalle seguenti: "dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico". 6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' effettuata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori. 6-quater. In considerazione dell'e-mergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonche' quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto. 6-quinquies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "della legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76".».