Art. 30 
 
Misure per lo sviluppo  della  sanita'  militare  e  della  capacita'
            produttiva nel settore vaccinale e antidotico 
 
  1. Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanita'  militare,  anche
attraverso la sua  piena  integrazione  nella  rete  di  telemedicina
nazionale, nonche' di  potenziare  la  capacita'  di  intervento  sul
territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale, e' autorizzata
la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021. 
  ((1-bis. Al fine  di  procedere  alla  dematerializzazione  e  alla
digitalizzazione degli archivi della Sanita' militare, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  1-ter. Al fine di procedere alla dematerializzazione degli  archivi
e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario
del Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata la  spesa  di  1,5
milioni di euro per l'anno 2021. 
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente
articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.)) 
  2. Al  fine  di  conseguire  l'autonomia  produttiva  di  anticorpi
nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati  vaccini  e
di specifici antidoti per il bioterrorismo, e' autorizzata  la  spesa
di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto
di  infialamento  dei  farmaci,  da  costituirsi  all'interno   dello
stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze
della sanita' militare e della sanita' pubblica. 
  3. Per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e  presidi
igienico-sanitari e per incrementare  le  capacita'  di  prevenzione,
diagnostiche,  di  profilassi  e  di  cura  necessarie  al  fine   di
affrontare   le   eccezionali   esigenze    connesse    all'andamento
dell'epidemia da  COVID-19  sul  territorio  nazionale,  al  Servizio
sanitario della Guardia di finanza e' altresi' assegnata la somma  di
euro 2.000.000 per l'anno 2021. 
  4. A decorrere dal ((1° maggio)) 2021 e fino al 31 luglio 2021, per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro  straordinario  e
del compenso forfetario di  impiego  al  personale  militare  medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative  delle  Forze  armate,  indispensabile  ad  assicurare   lo
svolgimento  delle  molteplici  attivita'  aggiuntive  necessarie   a
contrastare  l'eccezionale  diffusione   del   COVID-19   sull'intero
territorio  nazionale,  per  l'anno  2021  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 6.502.918. 
  5. Per il medesimo periodo di cui al comma 4, al fine di consentire
il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del  compenso
forfetario di impiego e  dell'indennita'  di  missione  al  personale
militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attivita'
di stoccaggio, movimentazione e trasporto  dei  vaccini  dall'hub  di
Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i
diversi punti vaccinali,  nonche'  a  consentire  l'impiego  di  team
vaccinali  mobili  per  contrastare  l'eccezionale   diffusione   del
COVID-19  sull'intero  territorio  nazionale,  per  l'anno  2021   e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 1.122.835. 
  6. I compensi accessori di cui  ai  commi  4  e  5  possono  essere
corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo
10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli  stabiliti
dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171. 
  7. All'articolo 2197-ter.1 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3,  e'  inserito  il
seguente: 
  «3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con  il  concorso  di
cui al comma 1, nell'anno  2021  puo'  essere  bandito  un  ulteriore
concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2
e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo
di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo  sono
ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di
personale, come determinate per l'anno 2021  ai  sensi  dell'articolo
2207». 
  ((7-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 7  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto, per l'anno
2021  e'  autorizzato  l'arruolamento,  a   domanda,   di   personale
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare in servizio a tempo determinato, con una ferma  fino  al  31
dicembre 2021, non prorogabile, e posto  alle  dipendenze  funzionali
dell'Ispettorato  generale  della  Sanita'  militare,  nella   misura
complessiva dei posti non coperti con le  procedure  di  arruolamento
previste dall'articolo 19-undecies del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, pari a: 
  a)  16  ufficiali  medici  con  il  grado  di   tenente   o   grado
corrispondente; 
  b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo. 
  7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per Forza
armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, si
applicano le disposizioni dell'articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4  e
6, del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
  7-quater.  In  relazione  alla  specificita'  del  ruolo   prevista
dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai  peculiari
compiti svolti dal personale  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  connessi  anche
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021,
in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di  77  milioni  di
euro annui, destinata al personale di cui al decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021. 
  7-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-quater: 
  a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma
996 e' sostituito dal seguente: 
  «996.  Per  i  peculiari  compiti  connessi   anche   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di  cui  al  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  e  al  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno  2021,  e'  istituito  un
Fondo  con  una  dotazione  di  50  milioni  di  euro  da  destinare,
nell'ambito  dei  rispettivi  provvedimenti  negoziali  relativi   al
triennio  2019-2021,  agli  istituti  normativi  e   ai   trattamenti
economici accessori»; 
  b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «In
relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo  20,  comma  1,
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli  anni  dal
2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di  cui  al  precedente
periodo»; 
  2) al comma 6, il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «In
relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo  20,  comma  1,
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli  anni  dal
2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di  cui  al  precedente
periodo». 
  7-sexies. In  considerazione  delle  maggiori  funzioni  e  compiti
svolti in materia di politica economica, finanziaria e  di  bilancio,
di monitoraggio dell'andamento della  spesa  pubblica  e  del  debito
pubblico, compresi i peculiari compiti connessi  anche  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le risorse dei fondi per  il  trattamento
accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle  finanze
sono incrementate di 30 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2021. Agli oneri derivanti dal primo  periodo  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
  7-septies. Agli oneri derivanti  dal  comma  7-quater,  pari  a  77
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
  a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029,  43  milioni  di  euro  per
l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2031,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2030,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  c)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  ai
sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196; 
  d) quanto a 24 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando: 
  1) l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021; 
  2) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della  giustizia  per
1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200  euro  per  l'anno  2022  e
1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023; 
  3)  l'accantonamento  relativo  al   Ministero   dell'interno   per
6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000  euro  per  l'anno  2022  e
6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023; 
  4)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della   difesa   per
12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021.)) 
  8. All'articolo  19  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. I medici della Polizia di Stato, del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco e gli ufficiali medici  delle  Forze  armate  e  del
Corpo della guardia di finanza in servizio permanente  effettivo  con
almeno quattro anni di anzianita' di servizio,  previo  conseguimento
del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta
delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi
di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o
maggiori oneri per la  finanza  pubblica  e  compatibilmente  con  le
esigenze operative e  funzionali  delle  amministrazioni  interessate
nonche'  con  i  doveri  attinenti  al  servizio,  possono   svolgere
attivita' di  medicina  generale,  subordinatamente  all'espletamento
delle  procedure  per   l'assegnazione   degli   incarichi   previsti
dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale-  del
23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore
del  personale  delle  medesime  amministrazioni   e   dei   relativi
familiari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti  stabiliti  con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  della
difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e  delle
finanze.». 
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter. 
                
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  10
          della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in  materia
          di trattamento economico del personale militare): 
                «Art. 10 (Orario delle attivita' giornaliere). - 1. -
          2. (Omissis). 
                3. Per la eventuale corresponsione  di  compensi  per
          prestazioni  straordinarie,  in  aggiunta  alle   due   ore
          obbligatorie  settimanali  di  cui  al  comma  1,   vengono
          istituiti appositi fondi  negli  stati  di  previsione  del
          Ministero  della  difesa  e  del  Ministero  della   marina
          mercantile,  le  cui  dotazioni  non   potranno   superare,
          rispettivamente, l'importo in ragione d'anno  di  lire  228
          miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991  e
          1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto  con
          il Ministro del tesoro, saranno stabiliti  i  limiti  orari
          individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
          particolari  situazioni  delle  Forze   di   superficie   e
          subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
          attivita'  che  abbiano  carattere  di  continuita'  o  che
          comunque impediscano  recuperi  orari,  in  relazione  agli
          impegni connessi alle funzioni  realmente  svolte,  nonche'
          alle particolari situazioni delle Forze  al  di  fuori  del
          territorio nazionale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,
          n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione  per
          il personale non dirigente delle Forze armate  (quadriennio
          normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007): 
                «Art.  9  (Compenso  forfettario  di  impiego  e   di
          guardia). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Al  personale  impiegato  in  esercitazioni  o  in
          operazioni   militari   caratterizzate    da    particolari
          condizioni di impiego prolungato e  continuativo  oltre  il
          normale  orario  di  lavoro,  che  si   protraggono   senza
          soluzione di continuita' per  almeno  quarantotto  ore  con
          l'obbligo di rimanere disponibili  nell'ambito  dell'unita'
          operativa o nell'area di esercitazione, continua  a  essere
          corrisposto il compenso forfettario di  impiego,  istituito
          con  l'articolo  9  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
          attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella  2,
          da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
          l'orario di lavoro, per un  periodo  non  superiore  a  120
          giorni all'anno. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2197-ter.1  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 2197-ter.1 (Reclutamento straordinario  per  il
          ruolo dei marescialli). - 1. In deroga  a  quanto  previsto
          dagli articoli 682 e 760 e  nell'ambito  delle  consistenze
          del personale di ciascuna Forza  armata,  come  determinate
          per  l'anno  2020   ai   sensi   dell'articolo   2207,   e'
          autorizzato, per il solo  anno  2020,  il  reclutamento,  a
          nomina  diretta  con  il  grado  di  maresciallo  o   grado
          corrispondente, mediante concorso  per  titoli,  di  n.  60
          marescialli  in  servizio  permanente,   di   cui   n.   30
          dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15
          dell'Aeronautica militare. 
                2. Il concorso di cui al  comma  1  e'  riservato  al
          personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti  e
          dei volontari in servizio permanente, anche  in  deroga  ai
          vigenti limiti di eta', in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) laurea  per  le  professioni  sanitarie  di  cui
          all'articolo  212,  comma  1,   e   relativa   abilitazione
          professionale; 
                  b) non aver riportato nell'ultimo biennio  sanzioni
          disciplinari piu' gravi della consegna. 
                3. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi
          la tipologia e i  criteri  di  valutazione  dei  titoli  di
          merito ai fini della  formazione  della  graduatoria,  sono
          stabiliti dal bando di concorso. 
                3-bis. Per i posti eventualmente non coperti  con  il
          concorso di cui al comma  1,  nell'anno  2021  puo'  essere
          bandito un  ulteriore  concorso  per  titoli  riservato  al
          medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita'
          di cui al comma 3. Con determinazione  del  Capo  di  stato
          maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono
          ripartiti per  Forza  armata,  nell'ambito  delle  relative
          consistenze di personale, come determinate per l'anno  2021
          ai sensi dell'articolo 2207.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art.  7  (Arruolamento  temporaneo   di   medici   e
          infermieri  militari).  -  1.  Al  fine  di  contrastare  e
          contenere   il   diffondersi   del   virus   COVID-19,   e'
          autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a
          domanda, di militari  dell'Esercito  italiano  in  servizio
          temporaneo, con una ferma eccezionale della  durata  di  un
          anno,  nelle  misure  di  seguito  stabilite  per  ciascuna
          categoria di personale: 
                  a)  n.  120  ufficiali  medici,  con  il  grado  di
          tenente; 
                  b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di
          maresciallo. 
                2. Possono essere arruolati,  previo  giudizio  della
          competente commissione d'avanzamento, i cittadini  italiani
          in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) eta' non superiore ad anni 45; 
                  b) possesso della laurea magistrale in  medicina  e
          chirurgia e della relativa abilitazione professionale,  per
          il personale di cui al comma 1, lettera  a),  ovvero  della
          laurea in infermieristica  e  della  relativa  abilitazione
          professionale, per il personale di cui al comma 1,  lettera
          b); 
                  c) non essere stati giudicati  permanentemente  non
          idonei al servizio militare; 
                  d)  non  essere  stati   dimessi   d'autorita'   da
          precedenti ferme nelle Forze armate; 
                  e) non essere  stati  condannati  per  delitti  non
          colposi, anche con sentenza di applicazione della  pena  su
          richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o  con  decreto
          penale di condanna, ovvero non essere in atto  imputati  in
          procedimenti penali per delitti non colposi. 
                3. Le procedure di arruolamento di  cui  al  presente
          articolo sono gestite tramite il portale on line  nel  sito
          internet del Ministero della difesa  "www.difesa.it"  e  si
          concludono entro quindici giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                4. Il personale di cui al comma 1 non e'  fornito  di
          rapporto d'impiego e presta servizio attivo per  la  durata
          della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico
          e economico dei parigrado in servizio permanente. 
                5. Per la medesima finalita' di cui al  comma  1,  e'
          autorizzato il mantenimento in  servizio  di  ulteriori  60
          unita' di ufficiali medici delle Forze armate  appartenenti
          alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma
          1, lettera d), del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66. 
                  6. Agli oneri di cui al presente  articolo  pari  a
          euro 13.750.000 per l'anno 2020  e  a  euro  5.662.000  per
          l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19-undecies  del
          citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: 
                «Art. 19-undecies (Arruolamento a  tempo  determinato
          di medici e infermieri militari). - 1. Per le finalita'  di
          cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia  di
          modalita', di requisiti,  di  procedure  e  di  trattamento
          giuridico ed economico,  per  l'anno  2021  e'  autorizzato
          l'arruolamento,  a  domanda,  di  personale   dell'Esercito
          italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
          in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata
          di un  anno,  non  prorogabile,  e  posto  alle  dipendenze
          funzionali   dell'Ispettorato   generale   della    Sanita'
          militare, nelle misure di seguito  stabilite  per  ciascuna
          categoria e Forza armata: 
                  a) 30 ufficiali medici con il grado  di  tenente  o
          grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito  italiano,  8
          della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare; 
                  b) 70 sottufficiali  infermieri  con  il  grado  di
          maresciallo, di cui 30  dell'Esercito  italiano,  20  della
          Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare. 
                2.  Le  domande  di   arruolamento   possono   essere
          presentate entro il termine di dieci giorni dalla  data  di
          pubblicazione  della  relativa  procedura  da  parte  della
          Direzione  generale  del  personale  militare  sul  portale
          online  del  sito  internet  del  Ministero  della   difesa
          www.difesa.it e sono  definite  entro  i  successivi  venti
          giorni. 
                3. I  periodi  di  servizio  prestato  ai  sensi  del
          presente  articolo  costituiscono  titolo  di   merito   da
          valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di
          personale militare in servizio permanente  appartenente  ai
          medesimi ruoli delle Forze armate. 
                4. Agli  ufficiali  medici  reclutati  ai  sensi  del
          presente articolo si applica l'articolo  19,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a),  del
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   le   parole:   "la
          professione  sanitaria  infermieristica"  sono   sostituite
          dalle  seguenti:   "le   professioni   sanitarie   di   cui
          all'articolo 212, comma 1,". 
                6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi
          dell'articolo 34.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183 (Deleghe al  Governo  in  materia  di
          lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,  di  congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e di controversie di lavoro): 
                «Art. 19  (Specificita'  delle  Forze  armate,  delle
          Forze di polizia e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco). - 1. Ai fini della definizione  degli  ordinamenti,
          delle carriere e dei contenuti del rapporto  di  impiego  e
          della tutela economica, pensionistica e  previdenziale,  e'
          riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad  essi
          appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
          degli obblighi e delle limitazioni personali,  previsti  da
          leggi e  regolamenti,  per  le  funzioni  di  tutela  delle
          istituzioni democratiche e di difesa  dell'ordine  e  della
          sicurezza interna  ed  esterna,  nonche'  per  i  peculiari
          requisiti di efficienza operativa richiesti e  i  correlati
          impieghi in attivita' usuranti. 
                2. La  disciplina  attuativa  dei  principi  e  degli
          indirizzi di cui al comma  1  e'  definita  con  successivi
          provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
          a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 
                3. Il Consiglio centrale di  rappresentanza  militare
          (COCER)  partecipa,   in   rappresentanza   del   personale
          militare, alle attivita'  negoziali  svolte  in  attuazione
          delle  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  concernenti  il
          trattamento economico del medesimo personale.». 
              - Si riporta il testo del  comma  436  dell'articolo  1
          della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
                «1. - 435. (Omissis) 
                436. Per il triennio  2019-2021  gli  oneri  posti  a
          carico  del  bilancio   statale   per   la   contrattazione
          collettiva  nazionale  in  applicazione  dell'articolo  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          per i miglioramenti  economici  del  personale  statale  in
          regime  di  diritto  pubblico  sono  determinati  in  1.100
          milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni  di  euro
          per l'anno  2020  e  in  3.375  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2021. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante
          «Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n.  216,  in
          materia di  procedure  per  disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate», e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  27
          maggio 1995, n. 122, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
          recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco  a  norma  dell'articolo  2  della  L.  30
          settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazz. Uff.  25
          ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  46  del  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in  materia
          di revisione dei ruoli delle Forze  di  polizia,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 46  (Disciplina  dei  trattamenti  accessori  e
          degli istituti normativi per i  dirigenti  delle  Forze  di
          polizia e delle Forze armate). - 1. Per i  dirigenti  delle
          Forze di polizia ad  ordinamento  civile,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'
          istituita  un'area  negoziale,   limitata   agli   istituti
          normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti
          accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di
          sostanziale  perequazione  dei  trattamenti  dei  dirigenti
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
          la   peculiarita'   dei   rispettivi   ordinamenti   e   le
          disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 195. 
                2. Le materie oggetto delle procedure  negoziali  per
          il personale dirigente di cui al comma 1 sono: 
                  a) il trattamento accessorio: 
                  b)  le  misure  per  incentivare  l'efficienza  del
          servizio; 
                  c) il congedo ordinario, il congedo straordinario; 
                  d)  l'aspettativa  per  motivi  di  salute   e   di
          famiglia; 
                  e) i permessi brevi per esigenze personali; 
                  f)  le  aspettative  i  distacchi  e   i   permessi
          sindacali; 
                  g) il trattamento di missione e di trasferimento; 
                  h)  i  criteri  di  massima  per  la  formazione  e
          l'aggiornamento professionale; 
                  i) i criteri di massima per la gestione degli  enti
          di assistenza del personale. 
                3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma
          2 e'  stipulato  da  una  delegazione  di  parte  pubblica,
          composta dal Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione,  che   la   presiede,   e   dai   Ministri
          dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
          finanze, o  dai  Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente
          delegati, e da  una  delegazione  sindacale,  composta  dai
          rappresentanti     delle      organizzazioni      sindacali
          rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
          della Polizia di Stato e di quello  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per  la
          semplificazione   e   la   pubblica   amministrazione    in
          conformita'  alle  disposizioni  vigenti  per  il  pubblico
          impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
          sindacale, misurata,  con  esclusivo  riferimento  al  solo
          personale dirigente, tenendo conto del dato  associativo  e
          del dato elettorale, anche ai fini  del  riconoscimento  di
          una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per
          motivi sindacali; le  modalita'  di  espressione  del  dato
          elettorale, le relative forme di rappresentanza e  le  loro
          attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni  di
          parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito,
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  in  attesa
          della  cui  entrata  in  vigore  il  predetto  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione tiene  conto  del  solo  dato  associativo.
          L'accordo e' recepito  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica. 
                4. Con decreto del Ministro per la semplificazione  e
          la   pubblica   amministrazione,   sentiti    i    Ministri
          dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
          finanze, nonche' il  Ministro  della  difesa,  da  adottare
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, sono definite le  modalita'  attuative  di  quanto
          previsto dal commi 2 e  3,  attraverso  l'applicazione,  in
          quanto compatibili, delle procedure  perviste  dal  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  con  esclusione  della
          negoziazione decentrata e delle modalita'  di  accertamento
          della rappresentativita' sindacale. 
                5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei  limiti
          della quota parte di risorse destinate  alla  rivalutazione
          del trattamento accessorio del  personale  dirigente  delle
          Forze  di  polizia   a   ordinamento   civile,   ai   sensi
          dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448.  In  relazione  a  quanto   previsto   in   attuazione
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
          non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  precedente
          periodo. 
                6. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione  e
          della   pubblica   amministrazione,    della    difesa    e
          dell'economia  e  delle   finanze,   sentiti   i   Ministri
          dell'interno e della giustizia, possono  essere  estese  al
          personale dirigente delle Forze di polizia  ad  ordinamento
          militare e a quello delle forze  armate,  anche  attraverso
          eventuali  adattamenti  tenuto  conto  delle   peculiarita'
          funzionali,  le  disposizioni  adottate  in  attuazione  di
          quanto previsto dal comma  3,  al  fine  di  assicurare  la
          sostanziale   perequazione   dei   trattamenti    economici
          accessori e degli istituti normativi  dei  dirigenti  delle
          Forze di polizia ad  ordinamento  militare  e  delle  Forze
          armate con quelli dei dirigenti delle Forze di  polizia  ad
          ordinamento civile. All'attuazione del  presente  comma  si
          provvede nei limiti della quota parte di risorse  destinate
          alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
          dirigente delle Forze di polizia a ordinamento  militare  e
          delle Forze armate, ai sensi  dell'articolo  24,  comma  1,
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto
          previsto in attuazione dell'articolo 1,  comma  680,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo  20,  comma
          1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  per
          gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le  disposizioni
          di cui al precedente periodo. 
                7.  Fino  all'adozione,  rispettivamente,  del  primo
          decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui  al
          comma 1 e del decreto di  cui  al  comma  6,  al  personale
          dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a
          quello delle Forze di polizia  ad  ordinamento  militare  e
          delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni
          vigenti.». 
              -  Il  testo  del  comma   5   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 11-bis. 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  34-ter
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi). - 1. - 4. (Omissis). 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   19   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 19 (Misure di  semplificazione  in  materia  di
          organizzazione del sistema universitario). - 1. Alla  legge
          30 dicembre  2010,  n.  240,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'articolo 1, comma 2, le parole:  "che  hanno
          conseguito la stabilita'  e  sostenibilita'  del  bilancio,
          nonche'  risultati  di  elevato  livello  nel  campo  della
          didattica e  della  ricerca,"  sono  soppresse  e  l'ultimo
          periodo  e'  sostituito  dal  seguente  "Con  decreto   del
          Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti  i
          criteri  per  l'ammissione  alla   sperimentazione   e   le
          modalita' di verifica periodica dei  risultati  conseguiti,
          fermo restando il rispetto del limite massimo  delle  spese
          di personale, come previsto dall'articolo 5, comma  6,  del
          decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49"; 
                  b) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, infine, il
          seguente periodo: "La quantificazione  di  cui  al  secondo
          periodo, qualora non diversamente  richiesto  dai  soggetti
          finanziatori, avviene su base mensile."; 
                  c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti,  infine,
          i seguenti periodi: "I  trasferimenti  di  cui  al  secondo
          periodo possono avvenire anche  tra  docenti  di  qualifica
          diversa,  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali  delle
          universita' interessate che sono conseguentemente  adeguate
          a seguito dei trasferimenti medesimi.  I  trasferimenti  di
          cui al presente comma sono computati nella quota del quinto
          dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4."; 
                  d) all'articolo 18, comma 4, le parole  "non  hanno
          prestato servizio" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "non
          hanno  prestato  servizio  quale  professore  ordinario  di
          ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore  a  tempo
          indeterminato,  ricercatore  a  tempo  determinato  di  cui
          all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b),"; 
                  d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito
          il seguente: 
                    "4-bis. Le universita' con indicatore delle spese
          di personale inferiore all'80 per cento  possono  attivare,
          nel limite della predetta percentuale, per la chiamata  nel
          ruolo di professore di prima  o  di  seconda  fascia  o  di
          ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di  cui  al
          comma 1, riservate a  personale  gia'  in  servizio  presso
          altre  universita',  aventi  indicatore  delle   spese   di
          personale pari o superiore all'80 per cento e  che  versano
          in una situazione di significativa  e  conclamata  tensione
          finanziaria,  deliberata  dagli  organi   competenti.   Con
          decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, sono individuati i  criteri,  i  parametri  e  le
          modalita' di attestazione della situazione di significativa
          e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
          di  cui  al  presente  comma,  le   facolta'   assunzionali
          derivanti dalla cessazione  del  personale  sono  assegnate
          all'universita' che dispone la chiamata.  Nei  dodici  mesi
          successivi alla deliberazione di cui al primo periodo  sono
          sospese le assunzioni di personale, a eccezione  di  quelle
          conseguenti  all'attuazione  del  piano  straordinario  dei
          ricercatori, di cui all'articolo  6,  comma  5-sexies,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  e
          all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette"; 
                  e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo,
          e' inserito il seguente: "I soggetti di  cui  al  comma  1,
          possono rinnovare assegni di durata anche  inferiore  a  un
          anno  e,  in  ogni  caso,  non  inferiore   a   sei   mesi,
          esclusivamente per lo svolgimento di progetti  di  ricerca,
          la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata
          annuale."; 
                  f) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' inserito il
          seguente:   "5-bis.   L'universita',   qualora   abbia   le
          necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti
          delle risorse assunzionali disponibili a  legislazione  per
          l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha
          facolta' di anticipare, dopo il primo anno del contratto di
          cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma
          5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la
          valutazione comprende anche lo  svolgimento  di  una  prova
          didattica nell'ambito del settore scientifico  disciplinare
          di appartenenza del titolare del contratto."; 
                  f-bis)  all'articolo  24,  comma  9-ter,  il  primo
          periodo e' sostituito dai seguenti: "Salvo quanto  previsto
          dal terzo e dal quarto periodo,  ai  contratti  di  cui  al
          presente articolo  si  applicano,  in  materia  di  congedo
          obbligatorio di  maternita',  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale
          12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  247
          del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di
          maternita', l'indennita' corrisposta  dall'INPS,  ai  sensi
          dell'articolo 5 del  citato  decreto  12  luglio  2007,  e'
          integrata dall'universita' fino a  concorrenza  dell'intero
          importo del trattamento economico spettante. Per i titolari
          dei contratti di cui al comma 3, lettera b),  del  presente
          articolo, il periodo di congedo obbligatorio di  maternita'
          e'  computato  nell'ambito  della  durata   triennale   del
          contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di
          cui al comma 5, il titolare del  contratto  e'  inquadrato,
          alla  scadenza  del  contratto  stesso,   nel   ruolo   dei
          professori associati. Fermo restando  quanto  previsto  dal
          presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3,
          lettera  b),  possono  chiedere,  entro  la  scadenza   del
          contratto, la proroga  dello  stesso  per  un  periodo  non
          superiore a quello del congedo obbligatorio di maternita'"; 
                  f-ter) le disposizioni di cui alla  lettera  f-bis)
          si applicano anche ai contratti in  corso.  In  tali  casi,
          qualora,  sulla  base  delle  previgenti  disposizioni,   i
          contratti  siano  stati  gia'  sospesi,  il  titolare   del
          contratto di  ricerca  puo'  chiedere  che  il  periodo  di
          sospensione  sia   computato   nell'ambito   della   durata
          triennale del contratto. 
                1-bis. L'articolo 16,  comma  3,  lettera  h),  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che
          la valutazione  richiesta  ai  fini  dell'inclusione  nelle
          liste dei professori  ordinari  positivamente  valutati  ai
          sensi dell'articolo 6, comma 7, e' quella di cui al secondo
          periodo del citato comma 7. 
                1-ter. L'articolo 7 della legge  18  marzo  1958,  n.
          311, e' abrogato. 
                2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27  gennaio
          2012, n. 19, dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:
          "2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sentiti
          l'ANVUR,  la  Conferenza  dei  rettori  delle   universita'
          italiane  e  il  Consiglio  universitario  nazionale,  sono
          definite le modalita' di accreditamento dei corsi di studio
          da istituire presso sedi universitarie gia'  esistenti,  in
          coerenza  con  gli  obiettivi  di   semplificazione   delle
          procedure  e  di   valorizzazione   dell'efficienza   delle
          universita'. Con decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la  data  del
          15 aprile precedente  all'avvio  dell'anno  accademico,  e'
          prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al presente comma, i commi da 3  a  9  del  presente
          articolo sono abrogati.". 
                3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale,  il
          titolo finale rilasciato al termine dei corsi  ordinari  di
          durata  corrispondente  ai   corsi   di   secondo   livello
          dell'ordinamento universitario, nonche' ai corsi di  laurea
          magistrale a ciclo unico, e' equiparato,  agli  effetti  di
          legge, al master di secondo livello di cui all'articolo  3,
          comma  9,  del  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270.
          Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami  finali  dei  corsi
          delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i  candidati
          che abbiano conseguito la laurea o la laurea  magistrale  o
          la laurea magistrale a ciclo unico. Le disposizioni di  cui
          al presente comma si applicano  anche  ai  corsi  analoghi,
          attivati  dalle  Scuole  superiori  istituite  presso   gli
          atenei, che rispettino i requisiti di qualita' dell'offerta
          formativa    indicati    con    decreto    del     Ministro
          dell'universita' e della ricerca da adottare entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
                4. Il collegio dei revisori legali  dei  conti  delle
          fondazioni universitarie  di  diritto  privato  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001,  n.
          254, e' organo di controllo della fondazione  e  svolge  le
          funzioni  previste  dal  Codice  civile  per  il   collegio
          sindacale. Le modalita'  di  nomina,  la  composizione,  la
          competenza e il funzionamento del collegio  sono  stabiliti
          dai singoli statuti. Il collegio  dei  revisori  legali  e'
          costituito dal  presidente  e  dai  componenti  titolari  e
          supplenti. Il presidente e'  nominato  dalla  fondazione  e
          individuato tra i soggetti che sono iscritti  nel  registro
          dei revisori legali e che hanno svolto, per  almeno  cinque
          anni,  funzioni  di  revisore  legale  presso   istituzioni
          universitarie. Il collegio  e'  costituito  dai  componenti
          titolari, nel numero minimo di tre e massimo di  cinque,  e
          dai  componenti  supplenti,  nel   numero   sufficiente   a
          garantire l'ordinario funzionamento  del  collegio.  Almeno
          due componenti titolari del collegio  sono  nominati  dalla
          fondazione, su designazione del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e  del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca,  e  sono  individuati,  prioritariamente,  tra   i
          dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso,
          tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione
          nel registro dei revisori legali. L'articolo 11 del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254,  e'
          abrogato. 
                5. Ai fini del concorso di  cui  all'articolo  2  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli  di  cui  al
          comma  1  dell'articolo  5  del  citato  decreto  non  sono
          riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in possesso
          di diploma di specializzazione,  ne'  ai  concorrenti  gia'
          titolari di contratto di specializzazione  e  ai  candidati
          dipendenti medici delle strutture  del  Servizio  sanitario
          nazionale o delle strutture private  con  esso  accreditate
          ovvero in possesso del diploma di formazione specifica  per
          medico di medicina generale  di  cui  all'articolo  21  del
          decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  ovvero  ai
          concorrenti iscritti ai corsi di  formazione  specifica  in
          medicina generale. 
                5-bis. I medici della Polizia  di  Stato,  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle
          Forze armate e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  in
          servizio permanente effettivo con almeno  quattro  anni  di
          anzianita' di servizio, previo conseguimento del titolo  di
          formazione specifica in  medicina  generale,  su  richiesta
          delle   aziende   del   Servizio    sanitario    nazionale,
          limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici  di
          medicina generale, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica  e  compatibilmente   con   le   esigenze
          operative e funzionali  delle  amministrazioni  interessate
          nonche'  con  i  doveri  attinenti  al  servizio,   possono
          svolgere attivita' di medicina  generale,  subordinatamente
          all' espletamento delle procedure per l'assegnazione  degli
          incarichi  previsti  dall'Accordo  Collettivo  Nazionale  -
          Medici  di  Medicina  Generale-  del  23  marzo   2005,   e
          successive modificazioni, prioritariamente  in  favore  del
          personale delle medesime  amministrazioni  e  dei  relativi
          familiari, secondo i  criteri,  le  modalita'  e  i  limiti
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della  salute,   di
          concerto  con  il  Ministro  della  difesa,   il   Ministro
          dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze. 
                6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre
          2019,  n.  160,  il  secondo  periodo  e'  sostituito   dal
          seguente: "La commissione  di  valutazione,  istituita  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e'
          composta da cinque membri di alta qualificazione designati,
          uno  ciascuno,  dal  Ministro  dell'universita'   e   della
          ricerca,   dal   presidente   del    Consiglio    direttivo
          dell'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
          universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),  dal  presidente
          dell'European    Research    Council,    dal     presidente
          dell'European  Science  Foundation  e  da   un   componente
          designato dal presidente della Conferenza dei rettori delle
          universita' italiane (CRUI),  d'intesa  con  il  presidente
          della  Consulta  dei  presidenti  degli  enti  pubblici  di
          ricerca.". 
                6-bis.  All'articolo  38,  comma   3,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole:  "sentito  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sentiti   il
          Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e
          della ricerca" e le parole: "dell'ammissione al concorso  e
          della   nomina"    sono    sostituite    dalle    seguenti:
          "dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo  il
          superamento di concorso pubblico". 
                6-ter.  L'assegnazione  dei   fondi   relativi   alle
          procedure  di  cui   all'articolo   238,   comma   1,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          effettuata con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la  presenza
          di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa
          riferimento, in ogni ateneo, per  il  30  per  cento  delle
          chiamate per l'assunzione di ricercatori con  le  procedure
          di cui al primo periodo  e  per  il  conseguente  eventuale
          consolidamento nella posizione  di  professore  di  seconda
          fascia, al numero dei ricercatori di cui  all'articolo  24,
          comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
          in servizio rispetto al numero  complessivo  di  docenti  e
          ricercatori. 
                6-quater.    In    considerazione     dell'e-mergenza
          epidemiologica da  COVID-19  e  del  relativo  impatto  sul
          sistema universitario, i  collegi  universitari  di  merito
          riconosciuti   nonche'   quelli   accreditati   ai    sensi
          rispettivamente  degli  articoli  16  e  17   del   decreto
          legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e  dei  relativi  decreti
          attuativi mantengono il proprio status con  riferimento  al
          monitoraggio  dei  requisiti  di   riconoscimento   e   dei
          requisiti  di  accreditamento  basato  sui  dati   relativi
          all'anno  accademico  2019/2020,  a  prescindere  dal  loro
          rispetto. 
                6-quinquies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo
          periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020,  n.  8,  le  parole:  "della  legge  regionale"  sono
          sostituite dalle seguenti: "della legge di conversione  del
          decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76".».